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Disciplina dell’insegnamento del restauro dei beni culturali

(disegno di legge)

(approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002)


Sommario: 1. Relazione illustrativa. - 2. Articolato.



1. Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge è volto a disciplinare l'insegnamento del restauro dei beni culturali, al fine di dare un ordine sistematico al settore, caratterizzato da una indistinta partecipazione di diversi soggetti istituzionali il cui ruolo e le cui funzioni non sono pienamente identificati e da una offerta formativa diversificata ma scarsamente coordinata e non sempre all'altezza della estrema tecnicità e delicatezza della professione del restauratore di beni culturali, considerata soprattutto l'importanza e la rilevanza del nostro patrimonio culturale.

Oggetto del provvedimento è esclusivamente il restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate con l'esclusione, pertanto, dei beni culturali immobili. Pertanto oggetto del restauro sono oltre ai beni librari, ai beni archivistici, ai quadri, anche altri beni quali i mosaici antichi, altorilievi e bassorilievi, le strutture musicali a carattere pertinenziario (organi) conservate in edifici religiosi etc.

La materia del restauro è stata tradizionalmente insegnata in Italia nelle scuole statali di alta formazione e di studio istituite presso gli istituti centrali del ministero per i Beni e le Attività culturali. In primo luogo si tratta della scuola dell'Istituto centrale per il restauro con sede a Roma, fondato nel 1939, e di quella operante presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze, scuole di grande prestigio e tradizione che gestiscono corsi quadriennali a carattere teorico-pratico finalizzati all'insegnamento del restauro dei beni culturali.

In tale consolidato contesto si inseriscono, poi, altri soggetti erogatori del servizio formativo della figura professionale di cui trattasi: le regioni le province, competenti a gestire l'istruzione e la formazione professionale, le università che hanno gestito fino ad oggi percorsi di laurea di diploma universitario e di specializzazione post-laurea e che stanno ristrutturando la propria offerta formativa secondo il modello della nuova riforma, le agenzie formative di diversa natura giuridica che accedono ai finanziamenti del Fondo sociale europeo.

Il disegno di legge intende, pertanto, procedere al riordino della materia, indicando preliminarmente il profilo professionale del restauratore e, in particolare, fornendo una puntuale individuazione dei ruoli, delle caratteristiche e dei compiti dei diversi soggetti pubblici e privati interessati all'insegnamento del restauro di beni culturali, procedendo in tal modo alla definizione di un sistema formativo che copra l'insieme dei livelli di professionalità presenti nel settore, coordinato ed in grado di assicurare unitarietà di approccio metodologico e di risultati.

La preparazione professionale del restauratore viene rimessa oltre che allo Stato, agli altri organismi pubblici e privati che siano accreditati dallo Stato. Tra i citati organismi sono naturalmente ricomprese, in particolare, le regioni, le università, le Accademie di belle arti, la Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna. L'offerta di formazione si deve, tuttavia, adeguare a criteri e standard di qualità definiti con decreto del ministero per i Beni e le Attività culturali, di concerto con il ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il disegno di legge, attiene anche alle attività di formazione delle figure professionali di supporto al restauratore di beni culturali (operatori del restauro). Tale attività rientra nella materia della formazione di cui all'art. 117, comma terzo Cost. e, pertanto, nella potestà legislativa delle regioni. L'attività viene, infatti, svolta da soggetti pubblici e privati, in coerenza con le normative regionali. Anche l'offerta formativa di questo profilo deve adeguarsi a determinati criteri e standard che vengono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il coinvolgimento del governo, ed in particolare del ministero per i Beni culturali, nella determinazione di criteri e standard sulla formazione degli operatori del restauro appare necessario in considerazione dell'incidenza diretta sui beni culturali dell'attività lavorativa, sia pure di supporto, svolta dai soggetti formati dalle regioni, le province e i comuni e dagli altri soggetti privati che agiscono in coerenza con le normative regionali.

L'attività di tutela propria del ministero per i Beni e le Attività culturali, diretta alla conservazione e alla protezione dei beni culturali, deve infatti essere esercitata a tutto campo, sia pur nel rispetto delle disposizioni costituzionali che prevedono la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni. Appare a tal fine indispensabile assicurare un elevata qualità dell'offerta formativa anche dei profili meno alti, obiettivo che si può conseguire solamente individuando criteri e standard di qualità comuni a regioni, enti locali ed altri soggetti privati.

Infatti, quel che appare oggi quanto mai necessario, in un ambito quale è quello del restauro dei beni culturali che vede l'Italia eccellere nel mondo, è l'individuazione di standard nazionali di esercizio dell'attività di insegnamento del restauro che, per il settore dell'alta formazione, vengono indicati dal ministero competente (e che devono necessariamente trovare applicazione anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che, attraverso l'accreditamento presso lo Stato, svolgono tale attività di insegnamento) mentre per il settore di competenza regionale, sono frutto di un'elaborazione comune Stato - regioni. Ciò in un'ottica sia di omogeneità tra le offerte formative ai due livelli (restauratore e operatori del restauro) sia di una cooperazione per il raggiungimento dell'obiettivo comune di una qualità dell'insegnamento del restauro e, di conseguenza, delle professionalità immesse sul mercato che sia assicurato, anche attraverso la valorizzazione delle potenzialità dei singoli soggetti formativi.

Tali standard contribuiscono a caratterizzare le varie figure professionali che concorrono al processo di restauro eliminando il rischio di confusione e sovrapposizione tra le diverse figure professionali ed in particolare la conseguenza che possa essere chiamato ad operare interventi manuali sulle opere un soggetto che abbia soltanto una competenza teorica o, al contrario, solamente pratica.

Il presente disegno di legge assicura, inoltre, per quanto attiene alla figura del restauratore, il rispetto degli standard, la cui esistenza verrà periodicamente controllata.

Nel contesto di un quadro normativo in evoluzione, in cui la figura di restauratore viene riconosciuta con precise responsabilità nel processo di restauro appare di estrema importanza, altresì, il riordino delle scuole statali di alta formazione e di studio, istituite presso gli istituti centrali del ministero per i Beni e le Attività culturali, e che hanno adottato un modello formativo che vede integrati insegnamenti pratici e insegnamenti teorici, in coerenza con gli attuali indirizzi europei.

Conseguentemente, appare necessario stabilire anche un riconoscimento del valore legale del titolo di studio rilasciato dalle predette scuole al termine dei corsi stessi.

L'art. 1, al comma 1, definisce il restauratore dei beni culturali, individuandolo nell'operatore professionalmente qualificato in grado di mettere in atto un complesso di azioni dirette e indirette per rallentare i processi di degradazione dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore di testimonianza storica.

Il comma 2 ribadisce espressamente il principio secondo il quale i lavori di restauro sui beni culturali in oggetto sono eseguiti esclusivamente da coloro che hanno conseguito il titolo di restauratore ai sensi del presente provvedimento.

Il comma 3 rinvia ad un regolamento ministeriale, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dei i profili di competenza non solo dei restauratori ma anche degli altri operatori che partecipano alle attività di conservazione e restauro dei beni culturali.

L'art. 2 disciplina, al comma 1, l'insegnamento del restauro, prevedendo che esso debba adeguarsi agli standard di qualità definiti con decreto ministeriale, di concerto con il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede poi, al comma 2, che tali standard debbano individuare il tipo di percorso formativo necessario con riferimento sia alle competenze teorico-metodologiche e tecnico-pratiche sia ai requisiti del corpo docente. Il rispetto degli standard sarà periodicamente controllato.

Il comma 3 dispone che l'insegnamento del restauro è impartito nelle scuole di alta formazione e di studio nonché da altri soggetti pubblici e privati che siano accreditati presso lo Stato, secondo procedure di accreditamento da definirsi con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, di concerto con il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che individua altresì i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono l'insegnamento del restauro, incluse le caratteristiche del corpo docente e le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività e dell'esame finale cui partecipa almeno un rappresentate del ministero. Sempre al comma 3, al fine di escludere ogni possibile rivendicazione dello status di docente universitario da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono attività di insegnamento nell'ambito delle scuole di restauro, si è inserita l'espressa previsione secondo la quale nulla è innovato quanto allo status giuridico ed economico del personale docente di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 399 e all'art. 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, nonché proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Le disposizioni normative citate (inerenti rispettivamente il regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'istituto centrale per il restauro e la legge di istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze) prevedono che gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente dal ministro per i Beni culturali fra il personale appartenente ai ruoli del ministero per i Beni culturali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro. Il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attività didattica è determinato con decreto del ministro per i Beni culturali di concerto con il ministro del Tesoro. Tale compenso è dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per lo specifico livello di qualifica funzionale di inquadramento ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte.

Al comma 4 si prevede poi che i corsi quinquennali per i restauratori di beni culturali si concludono con una prova finale che ha valore di esame di Stato. Il diploma conseguito al termine del corso abilita all'esercizio dell'attività di restauratore di beni culturali.

Il presente comma prevede, altresì, che il citato regolamento definisce i criteri per la tenuta degli elenchi dei restauratori forma elettronica, nonché le modalità di accesso all'elenco stesso.

Il comma 5 prevede che il diploma di restauratore conseguito al termine dei corsi organizzati dai soggetti indicati sono equiparati al diploma di laurea specialistica rilasciati dalle università.

Il comma 6 dispone che la valutazione da parte delle Società organismi di attestazione (Soa) dei requisiti delle imprese ai fini della qualificazione necessaria per l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori tenga conto del possesso dei diplomi conseguiti al termine dei corsi di insegnamento di restauro dei beni culturali.

L'articolo 3 prevede che le attività di formazione degli altri operatori del restauro dei beni culturali possono essere svolte da soggetti pubblici e privati in coerenza con le normative regionali e che i relativi corsi si adeguano a criteri e standard definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 4 stabilisce che con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole di alta formazione, sentito il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il regolamento disciplina anche la possibilità da parte delle scuole di alta formazione e di studio di offrire servizi a privati, dietro corrispettivo. Le risorse finanziarie così acquisite potranno essere utilizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali, inclusa l'attivazione di contratti a termine e l'istituzione di borse di studio.

L'art. 5, infine, contiene delle disposizioni transitorie che appaiono indispensabili nel passaggio dal precedente sistema all'attuale.

Il comma 1 prevede la validità dei diplomi rilasciati fino alla data di entrata in vigore della presente legge dalle scuole di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, nonché dei diplomi di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (tre anni più due).

Al comma 2 viene chiarito che rimane applicabile il regime transitorio previgente di cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, (come sostituito dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420), relativamente al riferimento temporale della data di entrata in vigore del d.m. 420/2001 (16 dicembre 2001), ivi previsto. Vale a dire che deve intendersi restauratore altresì chi alla data del 16 dicembre 2001 si trovi in una delle situazioni giuridiche indicate al citato art. 7, lettere a), b) e c).

Il comma 3 fa salve le previsioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e c) del d.m. 294/2000, così come modificato dal d.m. 420/2001 (che prevede il riconoscimento della qualifica di restauratore per chi abbia un diploma statale o regionale di durata inferiore a quattro anni e contemporaneamente un certo numero di anni di esperienza professionale), ancorché non ancora in possesso del diploma, risultano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.

Ciò, al fine di considerare le aspettative degli aspiranti restauratori che abbiano intrapreso il percorso formativo confidando sui requisiti di accesso alla qualifica professionale stabiliti, rispettivamente, dal d.m. 294/2000 e dal successivo d.m. 420/2001.

Occorre sottolineare, in fine che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri finanziari a carico dello Stato.

 

2. Articolato

Art. 1 - Restauratore di beni culturali

1. E' restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'operatore professionalmente qualificato in grado di mettere in atto un complesso di azioni dirette e indirette per rallentare i processi di degradazione dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore di testimonianza storica. A tal fine il restauratore, analizza e interpreta i dati relativi allo stato di conservazione dei beni, progetta ed esegue gli interventi avvalendosi anche della propria abilità manuale e valutandone criticamente gli effetti. Può svolgere altresì attività di ricerca, sperimentazione e didattica in collaborazione con le altre professionalità che operano nel campo della tutela, della valorizzazione e della gestione.

2. I lavori su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 sono eseguiti in via esclusiva da coloro che hanno conseguito il titolo di restauratore ai sensi della presente legge.

3. Con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che partecipano alle attività di conservazione e restauro dei beni culturali di cui al comma 2, articolate secondo le diverse tipologie di manufatti e materiali.

 

Art. 2 - Insegnamento del restauro dei beni culturali

1. L'insegnamento del restauro dei beni di cui all'art. 1, comma 2, deve adeguarsi ai criteri e agli standard di qualità definiti con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Gli standard di cui al comma 1, in coerenza con l'avanzamento della ricerca tecnico-scientifica, individuano il tipo di percorso formativo necessario con riferimento alle competenze teorico-metodologiche e tecnico-pratiche in forma integrata e ai requisiti dei docenti. Il rispetto degli standard è sottoposto a verifica periodica.

3. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio di cui all'articolo 9 decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché da altri soggetti pubblici e privati che siano accreditati presso lo Stato. Con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati le modalità di accreditamento e i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, incluse le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentate del ministero per i Beni e le Attività culturali, nonché le caratteristiche del corpo docente. Nulla è innovato quanto allo status giuridico ed economico del personale docente di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 399 e all'art. 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, nonché proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

4. I corsi per i restauratori di beni culturali hanno durata quinquennale e si concludono con una prova finale che ha valore di esame di Stato. Il diploma conseguito al termine del corso abilita all'esercizio dell'attività di restauratore di beni culturali, ai sensi della normativa vigente. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definiti i criteri per la tenuta, a cura del ministero per i Beni e le Attività culturali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, degli elenchi in forma elettronica dei restauratori, nonché le relative modalità di accesso.

5. Il diploma di restauratore conseguito al termine dei corsi organizzati dalle scuole di alta formazione e di studio, nonché da altri soggetti pubblici e privati che siano accreditati presso lo Stato è equiparato al diploma di laurea specialistica.

6. La valutazione da parte delle Società organismi di attestazione (Soa) dei requisiti delle imprese ai fini della qualificazione necessaria per l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori tiene conto del possesso dei diplomi di cui al comma 5.

 

Art. 3 - Corsi di formazione per altri operatori del restauro dei beni culturali

1. Le attività di formazione delle figure professionali di supporto al restauratore di beni culturali possono essere svolte da soggetti pubblici e privati in coerenza con le normative regionali. I relativi corsi si adeguano a criteri e standard definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Art. 4 - Riordino delle scuole di alta formazione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per i Beni e le Attività culturali, sentito il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme dirette al riordino delle scuole di alta formazione e di studio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la possibilità da parte delle scuole di alta formazione e di studio di offrire servizi a privati, dietro corrispettivo. Le risorse finanziarie così acquisite possono essere utilizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali, inclusa l'attivazione di contratti a termine e l'istituzione di borse di studio.

 

Art. 5 - Disposizioni transitorie

1. L'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, erano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.

3. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e c) del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale n. 420/2001, ancorché non ancora in possesso del diploma, risultano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.



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