Decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294
Regolamento
ex articolo 8, comma 11-sexies della legge 109 del 1994
concernente la individuazione dei requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000)
Art. 1 - Ambito di applicazione
l. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo superiore ai 150.000 Euro di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per i lavori di cui al comma 1 di importo pari o inferiore al 150.000 Euro si applica quanto previsto dall'articolo 10.
3. In relazione ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui siano compatibili con la specificità della materia, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di seguito indicato come "decreto n. 34".
Art. 2 - Requisiti generali
l. I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono stabiliti dall'articolo 17, del decreto n. 34.
2. L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma l, lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attività economica "conservazione e restauro di opere d'arte".
Art. 3 - Requisiti speciali
l. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono:
a) adeguata idoneità tecnica;
b) adeguata idoneità organizzativa per le imprese con più di quattro addetti;
c) adeguata capacità economica e finanziaria.
Art. 4 - Idoneità tecnica
1. L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali;
b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Società organismo di attestazione (Soa), di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;
c) fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.
Art. 5 - Idoneità organizzativa
1. Le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al cinquanta per cento del medesimo organico.
2. Le imprese con un numero di addetti superiore a venti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla contestuale presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7 e dalla presenza di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore rispettivamente al trenta ed al quaranta per cento dell'organico complessivo.
3. Il calcolo delle unità previste dai commi 1 e 2 è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore.
4. I restauratori e gli operatori qualificati previsti dai commi 1 e 2 devono avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'impresa, ovvero un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore ad un anno.
Art. 6 - Capacità economica e finanziaria
l. L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da referenze bancarie, rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio di attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, idonee a garantire la solvibilità dell'impresa in relazione all'importo della classifica per la quale l'impresa chiede la qualificazione.
Art. 7 - Restauratore di beni culturali
1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende:
a) per i lavori relativi alle superfici decorate di beni architettonici e ai beni mobili di interesse artistico, storico e archeologico, colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante a compiere il quadriennio, e comunque non inferiore a due anni, ovvero ancora, colui che ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio, per non meno di otto anni, dei quali almeno cinque già svolti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro;
b) per i lavori relativi ai beni archivistici e ai beni librari di interesse artistico e storico, colui che ha conseguito un diploma presso una scuola statale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a tre anni, ovvero ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente ed in proprio con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni restaurati, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante a compiere il triennio, ovvero ancora ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente ed in proprio, per non meno di sei anni, dei quali almeno quattro compiuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui è stato eseguito il restauro.
Art. 8 - Operatore qualificato per i beni culturali
1. Per gli effetti del presente regolamento, per operatore qualificato per i beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, ovvero ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio. L'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
Art. 9 - Lavori utili per la qualificazione
1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 5 è redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto n. 34.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 5 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
5. Per i lavori eseguiti all'estero si applica la disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto n. 34.
Art. 10 - Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro
1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7.
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.
Art. 11 - Specificità degli interventi
l. Ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori previsti dal presente regolamento costituiscano parte non prevalente di un'opera o di un lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara qualunque sia il relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere al loro autonomo affidamento.
Art. 12 - Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che non hanno conseguito l'attestazione da parte delle Società organismi di attestazione (Soa) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le percentuali fissate dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), sono riferite all'importo dei lavori da affidare, ed il periodo di attività documentabile coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa.
2. La sussistenza dei requisiti è determinata, documentata e accertata secondo quanto stabilito dal presente regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti in materia.