Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano
Accordo
tra il Ministro per i beni e le attività culturali
e le regioni per la catalogazione dei beni culturali
di cui all'art. 149, comma 4, lettera e),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(1° febbraio 2001)
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto in particolare, l'art. 149, comma 4, lettera e) del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che, tra le funzioni riservate allo Stato spetti la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in sede di Conferenza Stato-regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, si possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Vista la nota del 18 gennaio 2001 con al quale la regione Piemonte, a nome del coordinamento tecnico di area, ha trasmesso uno schema di protocollo di intesa per la catalogazione dei beni culturali, che è stato inviato al Ministero per i beni e le attività culturali al fine di conoscere valutazioni a riguardo;
Vista altresì la nota del 29 gennaio 2001 con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha proposto alcune modifiche al testo che il successivo 30 gennaio è stato trasmesso ai presidenti delle regioni e delle province autonome;
Considerato che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni con nota del 31 gennaio 2001 ha comunicato di aderire al testo della proposta di accordo, come riformulato dal Ministero competente, chiedendone nel contempo l'inserimento all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza;
Vista la nota del 1o febbraio 2001 con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha trasmesso nuovamente il testo della proposta di accordo;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE
il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:
Ritenuto che la catalogazione del patrimonio culturale costituisce un'esigenza prioritaria cui occorre provvedere per l'intero territorio nazionale con criteri metodologici unitari e attraverso programmi coordinati, riferiti sia alle attività da svolgere che alle risorse necessarie e che a tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, le regioni e le autonomie locali attuano forme permanenti di cooperazione strutturale e funzionale;
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 149, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e anche delle esperienze condotte nelle singole regioni, il Ministero per i beni e le attività culturali, per mezzo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), cura "la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale" e l'ICCD realizza il Sistema informativo del catalogo generale nazionale dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e demo-etno-antropologici;
Tenuto conto che le regioni e gli enti locali concorrono attivamente, ciascuna per la parte propria e in reciproca collaborazione, alla costituzione di tale sistema col quale si intende assicurare al Paese un esauriente patrimonio di conoscenze, accessibile a diversi livelli, in ordine ai beni culturali e ambientali e che a tal fine le regioni costituiscono sistemi informativi regionali che sono in comunicazione con il Sistema informativo del catalogo generale;
Ritenuto che i sistemi informativi regionali sono costituti in modo da assicurare la piena realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo del catalogo generale e per incrementare ed integrare in ambito locale gli archivi catalografici, in modo da corrispondere alle specifiche esigenze del Ministero, della regione e di ogni altro soggetto che concorra alla loro costituzione e in particolare: delle province, dei comuni singoli e associati, degli enti ecclesiastici e religiosi, degli istituti culturali e di ricerca attivi in ambito locale e di ogni altro eventuale soggetto pubblico e privato;
Considerato che il Ministero e le regioni sottolineano l'importanza del concorso anche delle università e degli istituti di ricerca nella realizzazione del Sistema informativo del catalogo generale e dei sistemi informativi regionali;
Considerato altresì che ciascuna regione individua le convenienti forme di organizzazione e di articolazione territoriale del sistema informativo regionale di propria competenza e che le regioni garantiscono l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento dei diversi archivi presenti in ambito regionale che devono essere costantemente aggiornati a cura dei soggetti competenti;
il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:
Art. 1.
Il Ministero per i beni e le attività culturali, per mezzo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie da seguire nelle attività di catalogazione dei beni indicati in premessa, ai fini della loro validità sull'intero territorio nazionale.
Il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di tali standard e metodologie tenendo conto anche delle esperienze tecniche e scientifiche maturate.
Art. 2.
La catalogazione costituisce lo strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio ai fini del conseguimento di reali obiettivi di tutela ed è strumento essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobile e mobile nel territorio e nel museo, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca.
Le parti convengono pertanto sulla necessità di assicurare il coordinamento metodologico ed operativo delle attività di catalogazione e sulla necessità di implementazione della carta del rischio del patrimonio culturale, quale strumento di supporto alle decisioni in materia di conservazione programmata, di restauro e di pianificazione territoriale.
Art. 3.
Presso ogni regione viene costituito, a partire dalle realizzazioni esistenti, un sistema informativo relativo ai beni culturali e ambientali, per le esigenze dei soggetti istituzionali che vi concorrono. Il sistema deve essere realizzato in modo da potersi porre in comunicazione con il Sistema informativo del catalogo generale.
Il sistema sarà accessibile all'utenza esterna, fatti salvi sia gli aspetti di riservatezza e sicurezza che il rispetto dei diritti d'autore. I dati raccolti secondo le metodologie dell'ICCD possono essere organizzati, nell'ambito di ciascun sistema regionale, in modo tale da corrispondere alle esigenze di un'utenza differenziata.
I sistemi informativi regionali dei beni culturali e ambientali, in connessione con il sistema centrale dell'ICCD, costituiscono punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e di documentazione. A tal fine le istituzioni che operano sul territorio regionale concorrono alla costituzione del sistema informativo regionale, con l'integrazione in rete dei propri archivi catalografici.
Art. 4.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni, mediante la commissione di cui al successivo art. 7, definiranno le modalità di gestione dei diritti d'autore sui dati condivisi (banche dati comuni o con possibilità di accesso reciproco).
In ogni caso si conviene sin d'ora che, nei reciproci rapporti, il diritto d'autore e i diritti sulle immagini debbano essere regolati come di seguito esposto:
Stato e regioni conservano ciascuno i propri diritti per i materiali che sono stati e che saranno prodotti distintamente da ciascuno di essi;
di tali materiali Stato e regioni concedono l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle amministrazioni medesime, delle province e degli enti locali;
uno specifico diritto a titolarità comune tra Stato e singole regioni sarà previsto per i materiali acquisiti con investimenti e interventi comuni;
specifici accordi potranno regolamentare i casi non previsti ai punti precedenti.
Art. 5.
Ciascun soggetto che concorre al sistema informativo regionale provvede ad effettuare le operazioni di raccolta e implementazione dei dati, nel rispetto delle metodologie e degli standard nazionali emanati dall'ICCD, e si rende responsabile della loro validazione sulla base delle procedure previste dal sistema informativo regionale in conformità a quelle definite dallo stesso ICCD. L'ingresso dei dati nel Sistema informativo del catalogo generale è comunque subordinato a specifiche procedure di validazione finale da parte del medesimo Istituto.
Art. 6.
Il Ministero, alla luce dell'intesa siglata il 13 settembre 1996 con la Cei, conviene che le regioni possano concorrere alle attività di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalità da concordare con la Cei, nel rispetto delle seguenti esigenze:
reale rispondenza degli interventi di catalogazione agli standard emanati dall'ICCD;
integrabilità dei prodotti realizzati con il Sistema informativo generale e con i sistemi regionali;
armonizzazione della programmazione degli interventi di catalogazione con le priorità definite nell'ambito della commissione prevista dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 7.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo viene istituita una commissione tecnica paritetica nazionale.
La commissione è composta da sei rappresentanti designati dal Ministero, tra cui il direttore e almeno due tecnici dell'ICCD, e da sei rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.
La commissione è convocata e presieduta da un rappresentante del Ministero, un rappresentante delle regioni svolge le funzioni di vicepresidente. Si riunisce non meno di due volte l'anno.
La commissione provvede a:
promuovere e verificare le comuni attività per la definizione degli standard e delle metodologie di catalogazione;
definire le modalità di gestione dei diritti d'autore di cui all'art 4;
formulare programmi e progetti coordinati su scala nazionale che prevedano l'impiego di finanziamenti statali, regionali ed eventualmente europei;
individuare strumenti di coordinamento per il monitoraggio a livello nazionale e regionale delle attività di catalogazione programmate o in corso;
studiare forme di integrazione tra il Sistema informativo generale e i sistemi regionali, con particolare riguardo allo scambio su base digitale delle informazioni;
esaminare ogni altra tematica di carattere generale inerente alla catalogazione al fine di formulare indirizzi, individuare soluzioni e promuovere nuove forme di cooperazione e di sperimentazione;
verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle attività di cui ai punti precedenti.
La commissione viene istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro tre mesi dalla firma della presente intesa.
Art. 8.
La commissione di cui agli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sede per il coordinamento dei programmi di catalogazione di Stato, regione, enti locali ed enti ecclesiastici in ambito regionale.
Art. 9.
Per l'attuazione del presente accordo ciascuna regione nel proprio ambito istituisce un coordinamento tecnico tra i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema informativo regionale allo scopo di definire specifiche modalità attuative, assetti organizzativi ed operativi, e per armonizzare gli interventi di catalogazione.
Art. 10.
Quanto contenuto nella premessa forma parte integrante del presente accordo.
Art. 11.
Vengono superati e ricondotti alla presente intesa tutti i precedenti accordi stipulati in materia tra le parti.
Roma, 1 febbraio 2001
Il presidente: Loiero