Regolamento
di organizzazione
del ministero per i Beni e le Attività culturali,
in attuazione del d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368
e del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300
(bozza
al 23 febbraio 2000)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della
Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, recante "istituzione del Ministero per i beni
e le attività culturali";
VISTO il decreto legislativo
30 luglio 1998, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53, e 54, relativi
al Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il decreto legislativo
30 luglio 1998, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera
e) e 2;
VISTO il decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
VISTA la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .........................;
UDITO il parere del Consiglio
di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza
del ................................;
ACQUISITO il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...........................;
SULLA PROPOSTA del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della
funzione pubblica;
EMANA
il seguente
decreto legislativo:
TITOLO I - ORGANI
DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ED ORGANI CONSULTIVI
CAPO I - Ministro ed
uffici di diretta collaborazione
Art. 1 - Il Ministro
- Il Ministro per i beni
e le attività culturali, di seguito denominato "il Ministro",
è l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività
culturali, di seguito denominato "Ministero", ed esercita le funzioni
di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- I Sottosegretari di
Stato svolgono i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal
Ministro con proprio decreto.
Art. 2 - Uffici di diretta collaborazione
- Gli uffici di diretta
collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione
politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli
3 e 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Gabinetto
costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono
costituiti gli uffici di diretta collaborazione.
- Sono uffici di diretta
collaborazione:
- l'ufficio di Gabinetto;
- la segreteria del
Ministro;
- il Segretario particolare;
- l'ufficio legislativo;
- l'ufficio stampa;
- l'ufficio del Consigliere
diplomatico;
- l'ufficio per la
promozione degli eventi e delle attività culturali;
- il Servizio per il
controllo interno;
- le segreterie dei
Sottosegretari di Stato.
- Agli uffici di cui
al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la
tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di
Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici,
anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo
di 110 unità, nonché estranei alla amministrazione assunti
con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella
di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20.
- Possono inoltre essere
chiamati a collaborare con gli uffici di cui al comma 2 anche esperti e
consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle
materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative
ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi
rispetto alla permanenza in carica del Ministro.
- Il trattamento economico
onnicomprensivo del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione
è determinato con il decreto di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- I capi degli uffici
di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo
mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio
legislativo sono individuati tra magistrati ordinari ed amministrativi,
avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima
fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra
esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata
professionalità. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare
possono essere individuati tra dipendenti pubblici ed anche tra estranei
alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi
degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti
del collegio di direzione del Servizio per il controllo interno, si intendono
aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.
- L'assegnazione del
personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta
collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.
- Ai servizi di supporto
a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta
collaborazione provvede la direzione generale del personale e delle relazioni
sindacali di cui al successivo articolo 23, assegnando unità di personale
ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale
del comparto dei ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio
economico 1998/1999, in numero non superiore al 50% delle unità addette
agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Alle unità
di personale a tali fini utilizzate è corrisposta una indennità
pensionabile determinata, in attesa di specifica previsione della contrattazione
collettiva, tramite contratto individuale che assorbe, ove più favorevole,
il trattamento accessorio definito dai contratti collettivi, alla cui copertura
si provvede a carico dello stanziamento dell'articolo 32 del contratto collettivo
nazionale sopra citato. La direzione generale del personale e delle relazioni
sindacali fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento
degli uffici di diretta collaborazione.
Art. 3 - Gabinetto
- L'ufficio di Gabinetto
coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e funzioni.
Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato
in distinte aree organizzative.
- In particolare il Capo
di Gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo
tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretario generale.
In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro,
cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari
misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale, con
il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con il Servizio
per il controllo interno.
- Il Capo di Gabinetto
può nominare due Vice Capi di Gabinetto.
Art. 4 - Ufficio legislativo
- L'Ufficio legislativo
provvede allo studio e alla definizione della attività normativa
nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento
degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa
del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa
comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività
di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni
e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e
la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con
l'Ufficio del Consigliere diplomatico. Cura l'istruttoria delle risposte
agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza
giuridica e legislativa anche nei confronti del Segretariato generale e,
per il tramite di questo, delle direzioni generali; cura i rapporti di natura
tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con
il Consiglio di Stato.
- Il Capo dell'ufficio
legislativo può avvalersi di un Vice Capo dell'Ufficio, con funzioni
vicarie.
Art. 5 - Ulteriori uffici di diretta collaborazione
- La segreteria del Ministro
svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ed è
coordinata da un Capo della segreteria. Il Segretario particolare del Ministro
cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti
istituzionali e cura altresì il cerimoniale del Ministro.
- L'Ufficio stampa cura
i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua
il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna,
con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali
del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale.
- L'Ufficio del Consigliere
diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri,
assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura
la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari
e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati
relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.
- L'Ufficio per la promozione
degli eventi e delle attività culturali cura la comunicazione ed
i rapporti del Ministro, in occasione di grandi eventi nazionali di carattere
intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono
in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.
Art. 6 - Segreterie dei Sottosegretari di Stato
-
I Capi delle segreterie ed
i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati su designazione
dei Sottosegretari interessati.
-
Alla segreteria di ciascuno
dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria, è
assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione
di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unità,
nonché estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in
carica del Sottosegretario, in numero non superiore a 3.