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Regolamento di organizzazione
del ministero per i Beni e le Attività culturali,
in attuazione del d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368
e del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300

(bozza al 23 febbraio 2000)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1998, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53, e 54, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1998, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e) e 2;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .........................;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del ................................;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...........................;

SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I - ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ED ORGANI CONSULTIVI

CAPO I - Ministro ed uffici di diretta collaborazione


Art. 1 - Il Ministro

  1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "il Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2. I Sottosegretari di Stato svolgono i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto.

Art. 2 - Uffici di diretta collaborazione
  1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli uffici di diretta collaborazione.
  2. Sono uffici di diretta collaborazione:
    1. l'ufficio di Gabinetto;
    2. la segreteria del Ministro;
    3. il Segretario particolare;
    4. l'ufficio legislativo;
    5. l'ufficio stampa;
    6. l'ufficio del Consigliere diplomatico;
    7. l'ufficio per la promozione degli eventi e delle attività culturali;
    8. il Servizio per il controllo interno;
    9. le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
  3. Agli uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unità, nonché estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20.
  4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli uffici di cui al comma 2 anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro.
  5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione è determinato con il decreto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  6. I capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici ed anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti del collegio di direzione del Servizio per il controllo interno, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.
  7. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.
  8. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione generale del personale e delle relazioni sindacali di cui al successivo articolo 23, assegnando unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, in numero non superiore al 50% delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Alle unità di personale a tali fini utilizzate è corrisposta una indennità pensionabile determinata, in attesa di specifica previsione della contrattazione collettiva, tramite contratto individuale che assorbe, ove più favorevole, il trattamento accessorio definito dai contratti collettivi, alla cui copertura si provvede a carico dello stanziamento dell'articolo 32 del contratto collettivo nazionale sopra citato. La direzione generale del personale e delle relazioni sindacali fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Art. 3 - Gabinetto
  1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e funzioni. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato in distinte aree organizzative.
  2. In particolare il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con il Servizio per il controllo interno.
  3. Il Capo di Gabinetto può nominare due Vice Capi di Gabinetto.

Art. 4 - Ufficio legislativo
 
  1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con l'Ufficio del Consigliere diplomatico. Cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del Segretariato generale e, per il tramite di questo, delle direzioni generali; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.
  2. Il Capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di un Vice Capo dell'Ufficio, con funzioni vicarie.

Art. 5 - Ulteriori uffici di diretta collaborazione
  1. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ed è coordinata da un Capo della segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e cura altresì il cerimoniale del Ministro.
  2. L'Ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale.
  3. L'Ufficio del Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.
  4. L'Ufficio per la promozione degli eventi e delle attività culturali cura la comunicazione ed i rapporti del Ministro, in occasione di grandi eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.


Art. 6 - Segreterie dei Sottosegretari di Stato

  1. I Capi delle segreterie ed i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati su designazione dei Sottosegretari interessati.
  2. Alla segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unità, nonché estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario, in numero non superiore a 3.

Art. 7 - Servizio per il controllo interno
  1. Il Servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
  2. La direzione del Servizio per il controllo interno è affidata ad un collegio di tre componenti, individuati tra magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati dello Stato e dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato.

Art. 8 - Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
  1. Il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde al Ministro.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ne è definito l'organico. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità Gabinetto.


CAPO II - Organi collegiali


Art. 9 - Organi consultivi

  1. Sono organi consultivi del Ministero:
    1. il Consiglio per i beni culturali e ambientali
    2. il Comitato per i problemi dello spettacolo;
    3. i Comitati tecnico-scientifici.
  2. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, e il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.
  3. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni, come definite dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 10 - Consiglio per i beni culturali e ambientali
  1. II Consiglio per i beni culturali e ambientali è presieduto dal Ministro ed è composto da:
    1. i presidenti dei Comitati tecnico scientifici disciplinati dall'articolo 11;
    2. otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, quattro delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281;
    3. tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto dei Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.
  2. II Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.
  3. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile nelle materie di competenza del Consiglio, né essere amministratori di società che esercitano le medesime attività; essi, inoltre, non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero. Non possono essere presidenti o membri del consiglio di amministrazione di enti o istituzioni destinatarie di contributi o di altre forme di finanziamento da parte dei Ministero e non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto al parere del Consiglio.
  4. II Consiglio:
    1. esprime parere sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;
    2. esprime pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro stesso;
    3. si pronuncia sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.
  5. Il Consiglio è organo di consulenza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto attiene agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", di seguito indicato come "Testo unico".
  6. Il Gabinetto del Ministro assicura il supporto necessario per il funzionamento del Consiglio per i beni culturali e ambientali.

Art. 11 - Comitati tecnico-scientifici
  1. Sono costituiti i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
    1. Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico-artistico;
    2. Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e il paesaggio;
    3. Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee;
    4. Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
    5. Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
    6. Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e la promozione del libro e della lettura;
    7. Comitato tecnico-scientifico per gli istituti culturali.
  2. Ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici si compone di:
    1. tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione;
    2. due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza dei Comitati, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    3. tre professori universitari di ruolo in materie attinenti alla sfera di competenza dei singoli comitati, dei quali due designati dal Ministro ed uno eletto dai professori medesimi.
  3. I Comitati tecnico-scientifici eleggono a maggioranza, tra i propri componenti, il presidente ed il vice presidente. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.
  4. Alle riunioni di ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del settore.
  5. I Comitati possono essere consultati:
    1. per la parte di competenza, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici, sui piani di spesa annuali e pluriennali e sulle relative variazioni;
    2. facoltativamente ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di tutela e valorizzazione di speciale rilevanza, e obbligatoriamente per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro;
    3. a richiesta del Ministro, o del segretario generale e dei direttori generali, rispettivamente su schemi di atti normativi e di atti amministrativi generali;
    4. sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti.
  6. Le direzioni generali, alle quali afferiscono i singoli Comitati di settore, assicurano il supporto strumentale e di personale per il loro funzionamento.


TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CON COMPITI DI GESTIONE

CAPO I - Segretariato generale


Art. 12 - Segretariato generale

  1. Il Segretario generale è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa del Ministero; provvede, sentiti i direttori generali, all'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; cura i rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del Comitato per i problemi dello spettacolo; provvede alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.
  2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore dispone la costituzione di società da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo".
  3. Il Segretariato generale svolge altresì i seguenti compiti:
    1. predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal Testo Unico e dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, in materia di servizi di assistenza culturale e di ospitalità;
    2. monitoraggio e revisione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
    3. esercizio dei diritti dell'azionista, sentiti i direttori generali, nelle società intersettoriali partecipate;
    4. predisposizione di criteri e coordinamento dell'attuazione degli strumenti di sicurezza del patrimonio culturale;
    5. rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;
    6. cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
  4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le Soprintendenze regionali.
  5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in numero non superiore a cinque, nonché il Nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato generale operano altresì l'Osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'Ufficio studi già previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
  6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali ad esso assegnate.


CAPO II - Amministrazione centrale


Art. 13 - Direzioni generali
 

  1. Il Ministero si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
    1. la direzione generale per il patrimonio storico-artistico;
    2. la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;
    3. la direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;
    4. la direzione generale per i beni archeologici;
    5. la direzione generale per gli archivi;
    6. la direzione generale per le biblioteche, la promozione del libro e della lettura, e gli istituti culturali;
    7. la direzione generale per il cinema;
    8. la direzione generale per lo spettacolo dal vivo;
    9. la direzione generale per il diritto d'autore e la proprietà letteraria;
    10. la direzione generale per il personale e le relazioni sindacali;
  2. Le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di soprintendenze con compiti afferenti a più direzioni generali, il decreto di cui al comma 3 definisce il centro di responsabilità di riferimento.
  3. L'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, la definizione dei loro compiti, la conseguente determinazione della consistenza delle dotazioni organiche sono definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del rapporto di lavoro del personale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, fatte salve le competenze della direzione generale per il personale e le relazioni sindacali, di cui all'articolo 23.

Art. 14 - Direzione generale per il patrimonio storico-artistico
  1. La direzione generale per il patrimonio storico-artistico svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni artistici e storici, nonché in materia di beni demoetnoantropologici, previsti dal Testo Unico e da ogni altra disposizione in materia.
  2. La direzione, in particolare, con riferimento al settore di competenza, impartisce direttive ai soprintendenti di settore nelle materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti dell'azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche private di settore, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo; verifica l'attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici.

Art. 15 - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio
 
  1. La direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, previsti dal Testo Unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 14, comma 2.
  2. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei beni ambientali, la direzione, in particolare:
    1. esprime il parere di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    2. autorizza, ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico, i progetti relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale;
    3. propone gli interventi sostitutivi nella redazione dei piani territoriali paesistici.

Art. 16 - Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee
  1. La direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.
  2. La direzione generale provvede, in particolare, alle seguenti attività;
    1. promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
    2. dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
    3. ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica;
    4. promozione della formazione in materia di conoscenza e tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;
    5. vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifìci pubblici;
    6. promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
    7. diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea, e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti.
  3. La direzione generale vigila sulla società di cultura "La Biennale di Venezia", sulla fondazione "La Triennale di Milano" e sull'Ente Esposizione nazionale "La Quadriennale d'arte di Roma".
  4. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ed il Museo della fotografia, istituiti dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Art. 17 - Direzione generale per i beni archeologici
 
  1. La direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni ed aree archeologiche, come previsti dal Testo Unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 14, comma 2.

Art. 18 - Direzione generale per gli archivi
 
  1. La direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti in materia di beni archivistici, previsti dal Testo Unico e da ogni altra disposizione in materia. In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del Ministero dell'interno, in materia di documenti statali e non statali riservati. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 14, comma 2.

Art. 19 - Direzione generale per le biblioteche, le istituzioni culturali e per la promozione del libro e della lettura  
  1. La direzione generale per le biblioteche, le istituzioni culturali e per la promozione del libro e della lettura svolge le funzioni e i compiti in materia di biblioteche statali, di promozione del libro e della lettura, di istituzioni culturali, secondo le disposizioni del Testo Unico e delle altre disposizioni in materia.
  2. La direzione svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 14, comma 2. Essa provvede, inoltre, allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
  3. Per l'esercizio dei compiti in materia di promozione del libro e della lettura, è costituito, nell'ambito della direzione, un apposito servizio di livello dirigenziale, il quale, in particolare:
    1. incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
    2. promuove, attraverso manifestazioni nazionali e internazionali, la lettura del libro ed eventuali scuole di lettura;
    3. promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;
    4. incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione di libri.
  4. La Discoteca di Stato ed il Museo dell'audiovisivo, costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Art. 20 - Direzione generale per il cinema
  1. La direzione generale per il cinema ha competenza in materia di attività cinematografica.
  2. La direzione, in particolare:
    1. dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura cinematografica;
    2. interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione cinematografica, nonché in favore dell'esercizio cinematografico;
    3. autorizza l'apertura di sale cinematografiche nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
    4. provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
    5. esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore, nonché la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema;
    6. svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.
  3. La direzione si avvale dell'attività della Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, della Commissione consultiva per il cinema e della Commissione per il credito cinematografico, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attività cinematografiche dal Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 21 - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
  1. La direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi ed allo spettacolo viaggiante.
  2. La direzione, in particolare:
    1. adotta provvedimenti per interventi finanziari a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al comma 1;
    2. esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto nazionale per il dramma antico;
    3. esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore;
    4. dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.
  3. La direzione si avvale dell'attività delle Commissioni consultive per il teatro, per la musica, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante, rispettivamente previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attività di musica, danza, teatro e per i circhi e lo spettacolo viaggiante dal Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

Art. 22 - Direzione generale per il diritto d'autore e la proprietà letteraria
  1. La direzione generale per il diritto d'autore e la proprietà letteraria ha competenza in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore, ai sensi della disciplina vigente.
  2. La direzione svolge i compiti e le funzioni già svolte dal Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasferiti al Ministero, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Essa esercita la vigilanza sulla SIAE - Società italiana autori ed editori, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Art. 23 - Direzione generale per il personale e le relazioni sindacali
  1. La direzione generale per il personale e le relazioni sindacali è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché in materia di relazioni sindacali, concorsi ed assunzioni, ed erogazione degli stipendi e degli emolumenti fissi, nonché di quanto occorrente per l'erogazione del trattamento di previdenza e quiescenza.


CAPO III - Istituti centrali


Art. 24 - Istituti centrali
 

  1. Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro. Ai fini della catalogazione essi possono agire in collaborazione con le regioni e gli enti locali, sulla base degli accordi generali stipulati in attuazione dell'articolo 16 del Testo Unico. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro operano scuole di alta formazione e di studio.
  2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'ambito di autonomia, i compiti ed il funzionamento dell'Istituto centrale per gli archivi, dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, nonché degli altri istituti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, si provvede alla disciplina dell'ordinamento e dei compiti dell'Istituto centrale del restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, nonché alla disciplina di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo. Si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto legislativo.
  3. La consistenza delle dotazioni organiche degli istituti di cui al comma 2 è definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla è innovato relativamente all'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato, che, in particolare, svolge i compiti di cui all'articolo 28. Il Soprintendente dell'archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella Commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.


CAPO IV - Amministrazione periferica


Art. 25 - Organi periferici del Ministero
 

  1. Sono organi periferici del Ministero:
    1. le soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali;
    2. le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
    3. le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico;
    4. le soprintendenze per i beni archeologici;
    5. le soprintendenze archivistiche;
    6. gli archivi di Stato;
    7. le biblioteche statali;
    8. i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia.
  2. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale non generale. L'incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione delle soprintendenze regionali, è affidato dai direttori generali competenti, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  3. All'attuazione di quanto previsto in tema di soprintendenze e gestioni autonome, dall'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 26 - Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali
  1. Le soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse coordinano l'attività delle altre soprintendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche statali presenti nei territorio regionale ed hanno sede nel capoluogo di regione.
  2. In particolare, il soprintendente regionale, nominato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, sulla base di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza nella materia dei beni culturali:
    1. propone gli interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore, dei direttori degli Archivi di Stato e delle biblioteche e dei programmi di valorizzazione approvati dalla Commissione regionale per i beni e le attività culturali;
    2. adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del Testo Unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di annullamento adottati ai sensi dell'art. 151 del medesimo Testo Unico;
    3. può proporre l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione dei piani paesistici,
    4. comunica alla regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite le Soprintendenze di settore, propone l'esercizio del diritto di prelazione;
    5. predispone, d'intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale;
    6. può collaborare con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali, secondo gli standard fissati dagli Istituti centrali;
    7. propone al Segretario generale, sentiti i soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini dell'ottimizzazione dei servizi;
    8. partecipa alle riunioni della Commissione regionale per i beni e le attività culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 27 - Compiti delle soprintendenze
 
  1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale.
  2. Il soprintendente, nell'ambito della autonomia gestionale riconosciuta dal presente regolamento ed in conformità dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, partecipa ai procedimenti di competenza della soprintendenza regionale, ai sensi dell'articolo 26, e in particolare:
    1. attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente per settore, e, gli interventi previsti dai piani di spesa;
    2. approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni, entro il limite stabilito con decreto del direttore generale e, oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del soprintendente regionale;
    3. provvede, nell'ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva;
    4. si pronuncia sull'ammissione ai contributi statali degli interventi relativi ai beni di cui alla lettera c) e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge;
    5. cura l'attivazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità.
  3. In particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio autorizza ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico, i progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo 157 del Testo Unico.
  4. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Soprintendente per i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato; fornisce, altresì, assistenza alle regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi, nell'attività di formazione degli addetti agli archivi.
  5. Resta fermo quanto previsto per la soprintendenza archeologica di Pompei dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Art. 28 - Archivi di Stato
  1. Gli archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, secondo le disposizioni vigenti.
  2. A tal fine, in particolare:
    1. conservano, tutelano e valorizzano:
      1. gli archivi degli Stati italiani preunitari;
      2. i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma dell'articolo 30 del Testo Unico;
      3. tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o a qualsiasi titolo;
    2. esercitano la sorveglianza, mediante la partecipazione alle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico, sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e sulla gestione dei flussi documentali, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e gestione elettronica dei documenti a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;
    3. esplicano i compiti relativi al trattamento e alla comunicazione dei documenti riservati.

Art. 29 - Biblioteche statali
 
  1. Le biblioteche statali dipendono dalla competente direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo.
  2. Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, le biblioteche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
    1. acquisire, raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana e straniera;
    2. conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte;
    3. realizzare con altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi integrati di informazione e servizi.
  3. Le biblioteche universitarie, in particolare, svolgono le proprie funzioni in coordinamento con le università nelle forme ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 30 - Disposizioni finali
  1. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.
  2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 12 le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero sono modificate in conformità all'allegato A). Al fine di assicurare l'invarianza della spesa a fronte dell'incremento di sei posti di funzioni dirigenziali generali i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di dodici unità a valere sui posti funzione resisi vacanti a seguito del collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 e del primo semestre dell'anno 2000 che, pertanto, non verranno sostituiti.
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fatti salvi gli articoli da 12 a 29, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.



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