-
approva
le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi, sentito
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione;
decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora
siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia
a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della
fondazione interessata;
-
adotta
atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto tra l'altro:
-
i
criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti
privati alla fondazione;
-
i
requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi
di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione
temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni,
nonché la disciplina del conflitto di interessi;
-
i
parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a
criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;
-
può
effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero
l'esibizione dei documenti;
-
esercita
il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile;
-
può
disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di
fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione
e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
-
può
sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo,
in caso di transitoria impossibilità di funzionamento o di inerzia
nel compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme
di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di
carattere generale emanati dallo stesso Ministero e nominare un commissario
per l'adozione di tali atti;
-
può
disporre, su indicazione dell'organo di controllo o dei comitato scientifico,
la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.