../1/98,%20Issn%200000-000../home../indice../risorse%20web

 

Tavola rotonda sul Testo Unico per i beni e le attività culturali
(Bologna, 16 maggio 2000)

 

La circolazione dei beni culturali in ambito nazionale

di Enrico Bellezza



L'intervento legislativo consistente nella redazione ed adozione del Testo Unico dei beni culturali e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) apporta importanti innovazioni, sostanziali e strettamente normative, all'intera disciplina dei beni culturali e ambientali.. Vi sono la restrizione della disciplina del silenzio-assenso in materia edilizia. L'estensione della tutela a nuovi beni, come archivi, beni librari e materiale fotografico. L'equiparazione agli enti pubblici dei privati senza fini di lucro, fondamentale per l'applicazione in concreto degli effetti della tutela. L'innesto del principio della bilateralità della regolamentazione dei fenomeni religiosi con ampio rinvio alle intese con la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose. Ancora, l'aggiornamento dei concetti, come la definizione in termini unitari di bene culturale di interesse religioso e quello di restauro. La messa a punto di utilità e obbligazioni in capo ai privati.

Vorrei sottolineare che l'innegabile passo avanti compiuto con l'adozione del Testo Unico nella disciplina dei beni culturali e ambientali è stato reso possibile da una elaborazione capace di superare i problemi tecnici e giuridici alla base della nascita e della redazione di questo "documento-delega".

Al di là di ciò, vorrei richiamare l'attenzione su due aspetti, riguardanti l'esercizio del diritto di prelazione. Questo diritto, come è noto, deve essere esercitato entro il termine di decadenza di due mesi (60 giorni) dalla data di ricezione della denuncia; ancora, entro questo termine il provvedimento di prelazione deve essere notificato alle parti. E' a questo punto che sorgono alcune problematiche relative alla interpretazione della scadenza. Questa infatti risulta incerta o quanto meno breve nei termini necessari per compiere la necessaria operazione. Da un lato, infatti, il termine pare obiettivamente breve e dall'altro, circa il dies a quo, si resta ancorati, per via di prassi e giurisprudenziale, alla data di presentazione della denuncia alla soprintendenza. Un intervento magari più netto su questi punti sarebbe stato auspicabile.

Il secondo aspetto, riguarda la condizione, gli effetti della stessa rispetto alla formulazione precedente. La legge 1 giugno 1939, n. 1089, infatti, all'art. 32, comma 2, testualmente recitava: "In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa". L'articolo 60 del Testo Unico così recita: "In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione è inefficace ed all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa".

Vigente la l. 1089/1939, quindi, l'atto di vendita era sospensivamente condizionato, e come tale partecipava delle vicende previste dal codice civile circa i diritti sospensivamente condizionati. Ciò implicava che, ad esempio, il diritto condizionato era cedibile in quanto l'acquirente poteva disporne (art. 1357); che potevano essere compiuti gli atti conservativi sul bene (art. 1356). Restava inibita la consegna del bene, perché l'efficacia del negozio era, appunto, condizionata nel suo effetto principale. Prevedendo oggi la inefficacia del negozio giuridico, pendente la condizione, se ne sancisce la totale inefficacia: il legislatore, infatti, ha optato per un "blocco totale" degli effetti del negozio posto in essere. Esso esiste (e quindi non è colpito da nullità) ma non produce effetto alcuno. A rigore, infine, non si può più affermare che gli effetti del negozio, avveratasi la condizione, retroagiranno. In realtà il negozio diverrà efficace ex nunc.

Merita un accenno un problema se si vuole strettamente dogmatico. Sono noti gli scritti che affrontano l'interrogativo circa la reale natura della prelazione: è vera condizione? In realtà, essa è eteronoma rispetto alla volontà delle parti e non condiziona l'efficacia del negozio: condiziona la direzione di quest'efficacia. In altri termini, l'originario assetto d'interessi voluto dalle parti avrà efficacia nei confronti di un soggetto diverso: lo Stato. Richiamando qui la dottrina che si è occupata dell'argomento con eccezionale varietà di motivazioni e ricostruzioni, potremmo "provocare": e se, sul piano ontologico, ricostruissimo la prelazione artistica in termini di "presupposizione"? Con la condizione le parti "vogliono se", il motivo diviene clausola del negozio (o per via volontaria o per via legale); nella presupposizione "si vuole perché si ritiene che", il ragionevole presupposto dell'atto si sente ed è noto ai contraenti come integrazione necessaria della volontà, anche se non sviluppato con clausola espressa. Le parti, in altri termini, stipulano alcuni atti perché, anche non espressamente, presuppongono l'esistenza o la non esistenza di un fatto o di una evenienza: "vendo a te il bene culturale, perché lo Stato non comprerà, altrimenti, se comprerà, e tu sai che può accadere, venderò al ministero".

Il presupposto del contratto, quindi, è noto alle parti (tanto più che viene citato in atto il vincolo) e, di conseguenza, il venir meno dello scopo originario (il "vendo a te" dell'esempio) è contemplato, in contrahendo, dalle parti stesse. Se il ministero eserciterà la prelazione si resta nell'ambito della presupposizione, in quanto tale evenienza è stata contemplata dalle parti del contratto. Gli effetti di questa presupposizione, che potremmo definire complessa, si esplicheranno in termini di condizione sospensiva. Ma solo gli effetti.

Quella esposta vuole essere solo una possibile lettura, da approfondirsi, dell'intera vexata quaestio. Essa, però, ci farebbe superare un'apparente antinomia.

In conclusione, si può affermare come l'adozione del Testo Unico abbia in certo senso decongestionato e sistemizzato l'intera materia ponendosi quale strumento indispensabile per l'operatore del diritto. Credo, poi, che questo Commentario si ponga quale fonte per certi aspetti indispensabile per chi tutti i giorni "lavora" con i beni culturali. Ne sto avendo conferma proprio in queste ore.



copyright 2000 by Società editrice il Mulino


inizio pagina