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Disegno di legge

Disposizioni per favorire la circolazione
delle opere cinematografiche (A.C. 6467)

(presentato il 19 ottobre 1999 dal Ministro per i beni e le attività culturali Melandr),
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato)

 

Art. 1. - Disponibilità di sale cinematografiche

  1. Nel settore dell'esercizio cinematografico, l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la concentrazione in capo ad uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, di un numero di sale cinematografiche superiore al 20 per cento delle sale operanti sul territorio nazionale, comporta la costituzione o il rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1990.

  2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 16 per cento nel caso in cui il soggetto, o altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, svolge contestualmente attività di produzione o di distribuzione di opere cinematografiche ed è ridotta al 12 per cento allorché svolge cumulativamente tali ultime due attività, oltre quella dell'esercizio cinematografico, o tali attività sono comunque svolte da soggetti da esso controllati od ad esso collegati.

  3. Costituisce costituzione o rafforzamento di posizione dominante, ai sensi del comma 1, il superamento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, aumentate della metà, con riferimento alle sale cinematografiche presenti nel territorio delle città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), unitamente a quello dei comuni con esse confinanti.

  4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, provvede ai sensi degli articoli 6, 16, 17, 18 e 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fuori dei casi indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, resta fermo il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare la sussistenza di ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, nel settore dell'esercizio cinematografico.

  5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere in ogni caso preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capo zona di cui al comma 3, una quota di mercato superiore al 20 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del 10 per cento del numero delle sale cinematografiche ivi in attività. In tali casi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede secondo quanto previsto dal comma 4.

Art. 2. - Distribuzione cinematografica

  1. Nessun soggetto che svolge attività di distribuzione cinematografica, direttamente o a mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, può distribuire per la programmazione un numero di film che occupi una quota superiore al 25 per cento del totale delle giornate annue di programmazione di ciascuna sala cinematografica. Tale limite è elevato al 40 per cento nel caso in cui almeno la metà dei prodotti distribuiti è di produzione di Paesi appartenenti all'Unione europea.

  2. Per i fini di cui al comma 1, la giornata di programmazione si valuta per intero anche nel caso in cui il film abbia ricevuto un numero di proiezioni inferiore a quello complessivamente effettuato nella medesima giornata e non si computano le giornate di programmazione tra il 1 luglio ed il 31 agosto di ciascun anno.

  3. Con decreto avente efficacia biennale, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al biennio di riferimento, il Ministro per i beni e le attività culturali può diversificare le percentuali di cui al comma 1, entro il limite del 25 per cento in aumento o in diminuzione della percentuale medesima, anche distinguendo tra aree del territorio nazionale.

Art. 3. - Contributi per la distribuzione cinematografica

  1. I contributi sugli interessi versati per i mutui contratti da soggetti operanti nel settore della distribuzione cinematografica, previsti dall'articolo 31-bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sono concessi sulla base di una dichiarazione, resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale si indica il numero minimo di giornate di programmazione del film.

  2. Con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, si individua il numero minimo delle giornate di programmazione necessario per accedere ai contributi di cui al comma 1 del presente articolo ed eventualmente la diversificazione di tale numero di giornate sulla base di distinte aree del territorio nazionale.

  3. La garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, è concessa in favore dei soggetti operanti nel settore della distribuzione, a condizione che essi presentino una dichiarazione con la quale indicano le giornate di programmazione, nel numero e nelle aree individuate con il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4. - Ulteriori contributi per l'esercizio e la distribuzione cinematografica

  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento, i criteri per i contributi in favore del soggetto distributore e del soggetto che gestisce la sala cinematografica, da erogare per ogni giorno di programmazione dei film di cui agli articoli 4, 18 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, ulteriore rispetto ad un numero prefissato con il medesimo decreto.

  2. I film ammessi al fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, sono automaticamente considerati film d'essai ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. I contributi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali, erogati ai sensi dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo, nei limiti individuati con il regolamento recante i criteri per la concessione di contributi alle predette sale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  3. Le somme destinate all'erogazione di contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.

Art. 5. - Definizioni

  1. Ai fini della presente legge, per la definizione di società o soggetti controllati o collegati ad altra società si applicano l'articolo 2359 del codice civile e l'articolo 7 della legge 1990, 10 ottobre n. 287.

  2. Ai fini della presente legge, per sala cinematografica si intende uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico, svolgente attività annua di programmazione non inferiore a centoventi giorni.

Art. 6. - Controlli

  1. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina introdotta con la presente legge, salvo quanto previsto all'articolo 1, il Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali può disporre accertamenti e verifiche, avvalendosi del servizio ispettivo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. Può inoltre richiedere ai soggetti interessati tutta la documentazione ritenuta opportuna, nonché dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

  2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre verifiche, anche per aree limitate del territorio nazionale, avvalendosi dei poteri e delle procedure previsti dall'articolo 34 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

Art. 7. - Sanzioni

  1. Nel caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 2, è disposta la chiusura della sala cinematografica per un periodo di trenta giorni, da individuare con esclusione del periodo dal 1 luglio al 31 agosto. Nel caso di reiterazione, la sala cinematografica è chiusa definitivamente e, ove previste, sono revocate le autorizzazioni all'esercizio rilasciate dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal comune.

  2. Nel caso di violazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3, la concessione del contributo sugli interessi è revocata.

  3. Nel caso di violazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, è revocata la concessione della garanzia ivi prevista ed il soggetto è tenuto alla restituzione integrale della somma concessa a titolo di mutuo, entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di erogazione.

Art. 8. - Abrogazione

  1. L'articolo 55-bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è abrogato.



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