Disegno di legge
Disposizioni
per favorire la circolazione
delle opere cinematografiche (A.C. 6467)
(presentato
il 19 ottobre 1999 dal Ministro per i beni e le attività
culturali Melandr),
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica Amato)
Art. 1. - Disponibilità di sale cinematografiche
Nel settore dell'esercizio
cinematografico, l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo
5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la concentrazione
in capo ad uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso
controllati o ad esso collegati, di un numero di sale cinematografiche
superiore al 20 per cento delle sale operanti sul territorio nazionale,
comporta la costituzione o il rafforzamento di posizione dominante sul
mercato nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287
del 1990.
La percentuale di
cui al comma 1 è ridotta al 16 per cento nel caso in cui il soggetto,
o altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, svolge contestualmente
attività di produzione o di distribuzione di opere cinematografiche
ed è ridotta al 12 per cento allorché svolge cumulativamente
tali ultime due attività, oltre quella dell'esercizio cinematografico,
o tali attività sono comunque svolte da soggetti da esso controllati
od ad esso collegati.
Costituisce costituzione
o rafforzamento di posizione dominante, ai sensi del comma 1, il superamento
delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, aumentate della metà,
con riferimento alle sale cinematografiche presenti nel territorio delle
città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano,
Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari
e Ancona), unitamente a quello dei comuni con esse confinanti.
L'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a quanto previsto
dal presente articolo, provvede ai sensi degli articoli 6, 16, 17, 18
e 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fuori dei casi indicati ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo, resta fermo il potere dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato di verificare la sussistenza di
ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante
sul mercato nazionale, nel settore dell'esercizio cinematografico.
Le operazioni di concentrazione
di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere
in ogni caso preventivamente comunicate all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato qualora attraverso la concentrazione si venga
a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola
delle dodici città capo zona di cui al comma 3, una quota di mercato
superiore al 20 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica
e, contemporaneamente, del 10 per cento del numero delle sale cinematografiche
ivi in attività. In tali casi, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato provvede secondo quanto previsto dal comma 4.
Art. 2. - Distribuzione cinematografica
Nessun soggetto che
svolge attività di distribuzione cinematografica, direttamente
o a mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, può
distribuire per la programmazione un numero di film che occupi una quota
superiore al 25 per cento del totale delle giornate annue di programmazione
di ciascuna sala cinematografica. Tale limite è elevato al 40 per
cento nel caso in cui almeno la metà dei prodotti distribuiti è
di produzione di Paesi appartenenti all'Unione europea.
Per i fini di cui
al comma 1, la giornata di programmazione si valuta per intero anche nel
caso in cui il film abbia ricevuto un numero di proiezioni inferiore a
quello complessivamente effettuato nella medesima giornata e non si computano
le giornate di programmazione tra il 1 luglio ed il 31 agosto di ciascun
anno.
Con decreto avente
efficacia biennale, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno antecedente
al biennio di riferimento, il Ministro per i beni e le attività
culturali può diversificare le percentuali di cui al comma 1, entro
il limite del 25 per cento in aumento o in diminuzione della percentuale
medesima, anche distinguendo tra aree del territorio nazionale.
Art. 3. - Contributi per la distribuzione cinematografica
I contributi sugli
interessi versati per i mutui contratti da soggetti operanti nel settore
della distribuzione cinematografica, previsti dall'articolo 31-bis
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis,
del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, introdotto dall'articolo
11, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sono concessi
sulla base di una dichiarazione, resa dal soggetto interessato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, con la quale si indica il numero minimo di giornate di programmazione
del film.
Con il regolamento
di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1998,
n. 492, si individua il numero minimo delle giornate di programmazione
necessario per accedere ai contributi di cui al comma 1 del presente articolo
ed eventualmente la diversificazione di tale numero di giornate sulla
base di distinte aree del territorio nazionale.
La garanzia di cui
all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni,
è concessa in favore dei soggetti operanti nel settore della distribuzione,
a condizione che essi presentino una dichiarazione con la quale indicano
le giornate di programmazione, nel numero e nelle aree individuate con
il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 4. - Ulteriori contributi per l'esercizio e la distribuzione cinematografica
Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali sono definiti, entro il 31 dicembre
dell'anno antecedente a quello di riferimento, i criteri per i contributi
in favore del soggetto distributore e del soggetto che gestisce la sala
cinematografica, da erogare per ogni giorno di programmazione dei film
di cui agli articoli 4, 18 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni, ulteriore rispetto ad un numero prefissato
con il medesimo decreto.
I film ammessi al
fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994,
n. 153, sono automaticamente considerati film d'essai ai sensi
dell'articolo 4, comma 11, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni. I contributi alle sale d'essai ed alle sale delle
comunità ecclesiali, erogati ai sensi dell'articolo 45 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono cumulabili
con quelli previsti dal presente articolo, nei limiti individuati con
il regolamento recante i criteri per la concessione di contributi alle
predette sale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
Le somme destinate
all'erogazione di contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono
individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, con riferimento alla parte di tale Fondo
destinata alle attività cinematografiche.
Art. 5. - Definizioni
Ai fini della presente
legge, per la definizione di società o soggetti controllati o collegati
ad altra società si applicano l'articolo 2359 del codice civile
e l'articolo 7 della legge 1990, 10 ottobre n. 287.
Ai fini della presente
legge, per sala cinematografica si intende uno spazio al chiuso dotato
di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico, svolgente
attività annua di programmazione non inferiore a centoventi giorni.
Art. 6. - Controlli
Al fine di assicurare
il rispetto della disciplina introdotta con la presente legge, salvo quanto
previsto all'articolo 1, il Dipartimento dello spettacolo del Ministero
per i beni e le attività culturali può disporre accertamenti
e verifiche, avvalendosi del servizio ispettivo di cui all'articolo 25
del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. Può inoltre richiedere ai soggetti
interessati tutta la documentazione ritenuta opportuna, nonché
dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Per i fini di cui
al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali può
disporre verifiche, anche per aree limitate del territorio nazionale,
avvalendosi dei poteri e delle procedure previsti dall'articolo 34 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
Art. 7. - Sanzioni
Nel caso di violazione
di quanto previsto dall'articolo 2, è disposta la chiusura della
sala cinematografica per un periodo di trenta giorni, da individuare con
esclusione del periodo dal 1 luglio al 31 agosto. Nel caso di reiterazione,
la sala cinematografica è chiusa definitivamente e, ove previste,
sono revocate le autorizzazioni all'esercizio rilasciate dal Ministero
per i beni e le attività culturali e dal comune.
Nel caso di violazione
di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3, la concessione del contributo
sugli interessi è revocata.
Nel caso di violazione
di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, è revocata la concessione
della garanzia ivi prevista ed il soggetto è tenuto alla restituzione
integrale della somma concessa a titolo di mutuo, entro il termine di
tre anni, decorrenti dalla data di erogazione.
Art. 8. - Abrogazione
L'articolo 55-bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è abrogato.