Conferma Comm. Trib. reg. del Lazio, 27 giugno 1997
Redditi (imposte sui) -
Immobili di interesse storico od artistico - Criterio di determinazione del
reddito relativo - Canone di locazione - Inapplicabilità - Minore fra
le tariffe d'estimo della zona censuaria ove gli immobili sono siti - Applicabilità
Anche in caso di locazione, il reddito degli immobili di interesse storico
od artistico dev'essere determinato con riferimento alla minore tra le tariffe
d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale gli immobili
stessi sono siti.
La Corte,
considerato che (omissis), comproprietarie di un fabbricato
d'interesse storico ed artistico sito in Roma, premesso di aver
erroneamente versato l'Irpef e l'Ilor inerenti al 1992 sulla
base del reddito locativo, anziché del meno consistente
reddito catastale di cui all'art. 11, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, hanno reclamato il rimborso della relativa
differenza, prima in sede amministrativa e poi in via d'impugnazione
del silenzio-rifiuto formatosi sulla relativa istanza;
- che la domanda è stata accolta dalla Commissione tributaria
di primo grado di Roma;
- che la pronuncia è stata condivisa dalla Commissione
tributaria regionale del Lazio, sul rilievo che la citata norma,
fissando l'imponibile per gli immobili di quel tipo "in
ogni caso" sulla scorta della minore tra le tariffe d'estimo
catastale vigenti nella corrispondente zona censuaria, non autorizza
il riferimento al reddito locativo, in coerenza con lo scopo
di agevolare i proprietari onerati della conservazione di parti
del patrimonio storico ed artistico nazionale;
- che l'amministrazione finanziaria, con ricorso notificato
il 25 maggio 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della
Commissione regionale, tornando a sostenere che la suddetta
disposizione, alla luce del necessario raccordo con il precedente
comma in tema di calcolo dell'imponibile secondo il canone di
locazione quando il fabbricato sia ad altri ceduto in godimento,
è applicabile soltanto per gli immobili non locati, anche
perché, altrimenti, si tradurrebbe in un'anomala agevolazione
per i proprietari che beneficino di redditi effettivi superiori
a quelli catastali;
- che le (omissis) hanno replicato con controricorso,
successivamente illustrato con memoria;
- che il testo unico delle imposte dirette, di cui al dpr 22
dicembre 1986, n. 917, nella versione originaria, identifica
con l'art. 34 il reddito imponibile per i fabbricati iscritti
in catasto nella misura del reddito "tabellare" aggiornato,
e poi, rispettivamente con gli artt. 129, comma 2 e 134, comma
2, considera parametro prevalente il reddito locativo, se inferiore,
quando il bene sia locato in regime "legale", e se
maggiore, indipendentemente dalla disciplina del rapporto locativo;
- che l'art. 11, comma 1, lett. h) della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, sostituendo il comma 2 di detto art. 129, mantiene fermo
il principio della predominanza del minore canone locativo "legale",
chiarendo e riformulando la norma sostituita circa gli scarti
percentuali che comportano tale predominanza e circa le riduzioni
da apportare al canone medesimo per individuare il reddito tassabile;
- che lo stesso art. 11 della legge n. 413 del 1991, con un
secondo comma, stabilisce che "in ogni caso il reddito
degli immobili riconosciuti d'interesse storico o artistico
ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è
determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe
d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è collocato il fabbricato";
- che la separata formulazione di tale ultima norma, rispetto
alle disposizioni attributive di rilevanza al canone di locazione,
e la mancanza in essa di espliciti od impliciti riferimenti
alle disposizioni medesime non consentono di eludere il significato
letterale delle parole "in ogni caso" quale espressione
dell'intento del legislatore di sottoporre quei particolari
fabbricati all'unico criterio della rendita catastale, con il
beneficio della scelta della tariffa inferiore nella zona, a
prescindere dall'ammontare dell'eventuale reddito locativo;
- che la mera sequela o consecuzione compilativa della norma
in esame, rispetto alla lett. h) del primo comma, non permette
il superamento del dato testuale nel senso voluto dalla ricorrente,
anche perché, ove si potesse leggere l'espressione "in
ogni caso" come equivalente di quella "negli altri
casi", si approderebbe al difforme risultato di riferire
detto parametro catastale alle ipotesi diverse dalle locazioni
vincolate con canone inferiore e, quindi, si tornerebbe all'applicazione
del parametro medesimo per le locazioni con canone superiore,
come pacificamente nella specie;
- che l'autonomia del predetto secondo comma trova conforto
nella successiva evoluzione normativa, tenendosi conto che l'art.
4 del d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito in legge 27 luglio
1994, n. 473), inserendo un comma quarto bis nell'art. 34 del
testo unico, e riscrivendo il secondo comma dell'art. 129, generalizza,
al di là della disciplina transitoria, la regola della
prevalenza del reddito locativo, se maggiore, e, nelle locazioni
vincolate, anche se inferiore, senza occuparsi, né altrimenti
modificare o richiamare la peculiare disciplina anteriormente
fissata per i fabbricati in discorso;
- che, pertanto, l'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del
1991 deve essere inteso come norma recante l'esclusiva ed esaustiva
disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici
d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con
riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della
zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore;
- che il riportato principio non può essere contrastato
con apprezzamenti sull'opportunità della scelta legislativa,
né con dubbi sulla costituzionalità di essa, tenendosi
conto che l'assegnazione di decisività del reddito catastale,
anche in caso di maggiore entità del canone di locazione,
trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di agevolare
i proprietari di quegli immobili e nell'obiettiva difficoltà
di desumere dal reddito locativo il reddito effettivo, per la
forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione degli
immobili medesimi;
- che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto;
- che la natura e la sostanziale novità della questione
affrontata rendono equa l'integrale compensazione delle spese
di questa fase processuale;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.