Legge 21 dicembre 1999, n. 508
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2)
Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Alta formazione e specializzazione artistica e musicale
I Conservatori di
musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati
sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici,
ai sensi del presente articolo.
Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo
e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge
9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti
dalla presente legge.
Le istituzioni di
cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione
e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività
di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di
autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria
e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque
nel rispetto dei relativi principi.
Le istituzioni di
cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali
si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo
e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione
e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli
rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (Cnam), di cui all'articolo 3, sono dichiarate
le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente
legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione
ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico
impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
Il rapporto di lavoro
del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito
comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente
per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei
posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie
nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma1, della legge 3 maggio
1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato
articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per
le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa
far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore
al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non
sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo
1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo
in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del
presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate,
anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Con uno o più
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il Cnam e le competenti Commissioni parlamentari,
le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
per legge, sono disciplinati:
i requisiti di
qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni
e dei docenti;
i requisiti di
idoneità delle sedi;
le modalità
di trasformazione di cui al comma 2;
i possibili accorpamenti
e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con
istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici
e privati;
le procedure di
reclutamento del personale;
i criteri generali
per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
le procedure,
i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio
e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
i criteri generali
per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di
cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
valorizzazione delle
specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica
e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione
di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
rapporto tra studenti
e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati
alle specifiche attività formative;
programmazione dell'offerta
formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e
della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore
rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità
e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
previsione, per
le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare,
fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino
del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati
in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola
media e alla scuola secondaria superiore;
possibilità
di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture
e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente
riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di
musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali,
degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla
ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione
si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni
statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati
o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente,
per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione,
possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
definizione di un
sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco
dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti,
nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o
della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144;
facoltà di
convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione,
con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento
del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli
studi di livello superiore;
facoltà di
convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione,
con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività
formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli
atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo
1;
facoltà di
costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché
della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa,
Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di
cui all'articolo 1 nonché strutture delle università.
Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente
articolo;
Con effetto dalla
data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7
sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
Art. 3 - Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
È costituito,
presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale (Cnam), il quale esprime pareri e formula proposte:
sugli schemi di
regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli
schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
sui regolamenti
didattici degli istituti;
sul reclutamento
del personale docente;
Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
la composizione
del Cnam, prevedendo che:
1) almeno i tre
quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale
docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
2) dei restanti
componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata
dal Consiglio universitario nazionale (Cun);
le modalità
di nomina e di elezione dei componenti del Cnam;
il funzionamento
del Cnam;
In sede di prima applicazione
della presente legge e fino alla prima elezione del Cnam, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
quattro membri in
rappresentanza delle Accademie e degli Isia;
quattro membri in
rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
quattro membri designati
in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e dal Cun;
quattro studenti
delle istituzioni di cui all'articolo 1;
Art. 4 - Validità dei diplomi
I diplomi conseguiti
presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità
ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
I diplomi conseguiti
al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della
data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso
alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione
delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento,
purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media
superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.
Art. 5 - Edilizia
Art. 6 - Diritto allo studio
Art. 7 - Norma transitoria e finale
Art. 8 - Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome
di Trento e di Bolzano
Art. 9 - Norme finanziarie
Con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali
stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione
artistica - Strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato
di previsione e a quello del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento,
rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono
nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni
riordinate o costituite a norma della presente legge.
All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei costi per la realizzazione
dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché
all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.