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Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo
sulla "riforma dell’organizzazione del governo"

(aprile 1999)

Parte II

(Omissis)

7. Il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

L’istituzione del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, è finalizzata alla riallocazione e trasferimento delle funzioni esercitate a livello di amministrazioni centrali e delle risorse relative alla tutela e difesa dell’ambiente comprensivo di tutte le sue risorse e beni naturali, nonché il territorio e le acque, al fine di attribuirle ad un’unica amministrazione.

Con le espressioni tutela e difesa si intendono indicare tutte le funzioni finalizzate a preservare ed a garantire il corretto uso dell’ambiente e del territorio, quali l’identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; la difesa del suolo e tutela delle acque; la protezione della natura; la gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale; la promozione di politiche di sviluppo sostenibile; le risorse idriche ed i beni paesaggistici.

L’istituzione del nuovo ministero si è resa necessaria al fine di "eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali" fra le varie amministrazioni centrali che attualmente esercitano le relative funzioni, (articolo 12, comma 1, lettera g), l. n. 59/1997), tali essendo il ministero dell’ambiente, il ministero dei lavori pubblici, il ministero dei beni e delle attività culturali e il ministero delle politiche agricole.

Le attribuzioni che hanno coinvolto tale riorganizzazione sono state tutte quelle attualmente esercitate dal ministero dell’ambiente, dal quale peraltro non è stata scorporata nessuna attribuzione per riassegnarla ad altro organismo; dal ministero dei lavori pubblici sono state scorporate le attribuzioni relative alla difesa del suolo, ed all’uso delle risorse idriche; dal ministero dei beni e delle attività culturali sono state scorporate le funzioni relative ai beni ambientali e paesaggistici; dal ministero delle politiche agricole, sono state scorporate le funzioni statali della polizia forestale ed ambientale.

Contestualmente sono state soppresse le strutture dei ministeri citati, che svolgono le predette attribuzioni, disponendo altresì il trasferimento delle relative risorse al ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Al ministero, inoltre, è stata attribuita la cura dei rapporti con l’Unione europea nelle materie di competenza.

Sono state altresì individuate aree funzionali (articolo 2) relative agli aspetti inerenti l’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali, le bellezze naturali e beni paesaggistici e le politiche di sviluppo sostenibile; la difesa del suolo anche per quanto attiene la valutazione d’impatto ambientale; la gestione e la tutela delle risorse idriche anche per quanto attiene l’individuazione e la delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali; nonché la tutela e garanzia di tali funzioni anche attraverso la polizia forestale e ambientale.

Costituisce ulteriore area funzionale del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio l’individuazione, la conservazione e la valorizzazione delle aree naturali protette, nonché la tutela della biodiversità, della fauna e della flora e la difesa del mare e dell’ambiente costiero.

La norma ha inoltre individuato, quale area funzionale spettante al ministero dell’ambiente, la prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, idrico, acustico, ed elettromagnetico e dai rischi industriali, la gestione dei rifiuti, gli interventi di bonifica, gli interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale; la riduzione dei fattori di rischio.

Sono state inoltre individuate, di spettanza del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo, nonché l’individuazione di valori limite, degli standard, degli obiettivi di qualità e sicurezza e delle norme tecniche, necessarie per consentire l’esercizio delle sopraindicate aree funzionali.

Il successivo articolo 3 colloca il ministero tra quelli organizzati secondo il modello delle direzioni generali, il cui numero è stato individuato fotografando l’attuale, e preponendo a capo della struttura un segretario generale.

La medesima norma affida altresì agli Uffici territoriali del governo i compiti e le funzioni svolte dagli uffici periferici dei citati ministeri, di cui si dispone la contestuale soppressione.

Per l’esercizio dei compiti di natura tecnica connessi all’esercizio delle predette funzioni, ed in particolare per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo nonché in materia di dighe, è stata istituita, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, lettera g), l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, (articolo 4). In attuazione dell’articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, è stato previsto, all’interno dell’agenzia un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni;

All’agenzia vengono trasferite le attribuzioni dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente, quelle dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e quelle del Registro italiano dighe – Rid, di cui è stata contestualmente disposta la soppressione.

(Omissis)

10. Il ministero dell’istruzione, della ricerca e della cultura

Le competenze statali oggi esercitate dal ministero della pubblica istruzione, dal ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (al netto della promozione della ricerca imprenditoriale) e dal ministero per i beni e le attività culturali (al netto della tutela paesaggistica) confluiscono in una unico dicastero, denominato ministero dell’istruzione, della ricerca e della cultura.

Il criterio di accorpamento è anche in questo caso quello dell’omogeneità delle aree funzionali (si tratta, non a caso, di attribuzioni originariamente affidate ad un unico ministero), rafforzato, per quanto almeno attiene all’istruzione e alla ricerca, ma anche per alcune aree relative ai beni culturali, dall’omogeneità delle funzioni esercitabili dallo Stato, che principalmente consistono nella regolazione supporto e valorizzazione di un sistema di autonomie.

È previsto che il ministero abbia non più di quattro dipartimenti, in relazione alle seguenti aree funzionali: istruzione, università, ricerca, beni culturali, spettacolo e sport.

Ferma restando l’attuale organizzazione periferica dei beni culturali, di recente rivisitata dal decreto legislativo n. 368 del 1998, il ministero sarà dotato di organizzazione periferica propria anche per ciò che attiene all’istruzione. Ma è al riguardo previsto che gli Uffici scolastici regionali assorbano le competenze esercitate dai provveditorati agli studi e dalle sovrintendenze scolastiche.

Nell’area del ministero, ed in conformità sostanziale con proposte formulate dalla pubblica istruzione, sono istituite due agenzie. La prima, l’Agenzia per la valutazione del sistema dell’istruzione, ha compiti in materia di valutazione del sistema scolastico. Ad essa, oltre che le funzioni in materia svolte direttamente dal ministero, sono trasferite le competenze del Centro europeo dell’educazione di Frascati e dell’osservatorio sulla dispersione scolastica. La seconda Agenzia per la formazione scolastica è destinata ad assorbire anche i compiti e le risorse della Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze. L’Agenzia si avvale, sul territorio, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (Irsae), trasformati in organi dell’Agenzia medesima.

Si prevede anche l’istituzione di una terza Agenzia, alla quale far confluire le competenze statali in materia di formazione ed istruzione professionale, oggi suddivise tra ministero della pubblica istruzione e ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le competenze oggi esercitate dall’Isfol. L’Agenzia costituirà una struttura tecnica, altamente specializzata, in grado di accreditare strutture e programmi di formazione, al fine di realizzare il sistema integrato di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 112, e di fornire assistenza tecnica a Stato, regioni ed autonomie territoriali. Si prevede, inoltre, che particolari poteri siano esercitati, nell’organizzazione dell’Agenzia e nella vigilanza sul suo operato, dalle regioni, per il tramite della Conferenza Stato-regioni. Si prevede, infine, che l’autorità statale incaricata della vigilanza stessa, e politicamente responsabile dell’attività dell’Agenzia, sia di volta in volta indicata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione collegiale del Governo.


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