Legge 8 ottobre
1997, n. 352
Disposizioni
sui beni culturali
Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1997 - Suppl. ord. n. 212
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della legge
Art. 9 - Provvedimenti a favore delle aree archeologiche
di Pompei
- In attesa della riorganizzazione del Ministero per i
beni culturali e ambientali e al fine di incentivare l'attività di
tutela, conservazione e fruizione pubblica del patrimonio archeologico, la
soprintendenza di Pompei è dotata di autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale,
con esclusione delle spese per il personale.
- Presso la soprintendenza di Pompei è istituito
il consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di
previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni
altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di
previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni
al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro per
l'approvazione.
- Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al
comma 2:
- il soprintendente, che lo presiede;
- il direttore amministrativo;
- il funzionario più elevato in grado, appartenente
all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.
- E' istituito il collegio dei revisori dei conti della
soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali
e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di
presidente.
- E' istituito un comitato, composto dal soprintendente,
dal responsabile amministrativo, da un rappresentante della provincia di Napoli,
da uno della regione Campania e dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio
della soprintendenza, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte
sui progetti e sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche
e con funzioni propositive, di coordinamento e di scambio di informazioni
e di conoscenze.
- Nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero per
i beni culturali e ambientali è istituito l'ufficio del direttore amministrativo
della soprintendenza, cui è preposto un dirigente del ruolo dei dirigenti
amministrativi di cui alla tabella 1, quadro A, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il direttore amministrativo adotta
i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione,
ivi compresi gli atti di impegni e di spesa e cura l'amministrazione del personale.
Alla soprintendenza è assegnata la dotazione di personale stabilita
dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente.
- Per particolari esigenze connesse al perseguimento delle
finalità di cui al presente articolo, il Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il soprintendente e previa comunicazione al Consiglio
dei ministri, può affidare le funzioni di cui al comma 6 ad un soggetto
estraneo all'amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non
superiore a cinque anni, rinnovabile. Il relativo trattamento economico è
determinato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il
Ministro del tesoro, in misure non inferiore allo stipendio iniziale di dirigente
dello Stato e con una indennità comprensiva del trattamento accessorio
che compete ai dirigenti dello Stato.
- Le somme assegnate alla soprintendenza dall'amministrazione
centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni altro provento
esterno affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima. I proventi
esterni devono essere finalizzati alle attività di recupero, di restauro,
di adeguamento strutturale e funzionale. Gli introiti derivanti dai servizi
aggiuntivi e quelli provenienti dai bilanci d'ingresso agli scavi e alle altre
aree e complessi archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi
di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero archeologico,
alle attività di promozione culturale, di godimento del bene stesso
e di incentivazione della occupazione ed alle altre attività da realizzare
nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con
regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per il funzionamento
amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.
- Al fine di promuovere, in ambito nazionale e internazionale,
l'immagine degli scavi di Pompei e degli altri complessi archeologici, la
soprintendenza realizza iniziative miranti alla valorizzazione del sito archeologico,
anche con accordi di programma, con gli enti locali territoriali, con gli
altri soggetti pubblici e privati interessati e con la regione Campania.
- L'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente
parte dei complessi archeologici, può essere data in uso a soggetti
pubblici e privati, per la durata non superiore a tre anni, previa assunzione
delle spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile, stabilite,
con apposite perizie, dalla soprintendenza e nel rispetto delle indicazioni
dettate dall'istituto incaricato del restauro.
- In sede di prima applicazione della presente legge, i
servizi aggiuntivi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre
1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993 n.
4, nonché dall'articolo 47-quater del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, sono attivati con il metodo della trattativa privata.
- Alla soprintendenza di Pompei si applicano le disposizioni
previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A allegata
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successivi modificazioni. Alla soprintendenza
medesima si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge
5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. La soprintendenza è
assoggettata al controllo della Corte dei conti.
- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 65, comma
2, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per le erogazioni
liberali effettuate nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e nei due successivi da soggetti titolari di reddito
di impresa a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro
del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei è concesso un credito
di imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'erogazione stessa,
fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento
delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche
dovute per i periodi di imposta medesimi. Il predetto credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato
ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del citato
testo unico, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.
- All'onere derivante dall'applicazione del comma 13, valutato
in lire 500 milioni per il 1997, in lire 1.500 milioni per il 1998 e in lire
2.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6.856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.