Legge 23 agosto
1988, n. 400
Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
(stralcio)
Art. 17, comma
4-bis
(introdotto con l'art.13, comma
1, legge 15 marzo 1997, n. 59)
Art.17. - Regolamenti
- (omissis)
- (omissis)
- (omissis)
- (omissis)
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2,
su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, con i
contenuti e l'osservanza dei criteri che seguono:
- riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici
hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica
e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazioni tra strutture
con funzioni finali e funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni
funzionali;
- previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
- indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
- previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.