Decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368
Istituzione del
ministero per i Beni e le Attività culturali,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
[*]
(pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
Visto il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 15 marzo 1997, n.
59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1,
lettera a), che conferisce delega al Governo per razionalizzare l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso
il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri;
Ritenuto di dovere procedere al
riordino dell'organizzazione amministrativa statale nel settore dei beni culturali
e delle attività culturali, al fine di conseguire l'accorpamento delle
funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali,
nonché dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio per i rapporti
con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato
per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo
Art. 1 - Istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali
-
Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo
9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali,
di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente
decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione;
favorisce la cooperazione con le regioni e con gli enti locali, con le amministrazioni
pubbliche, con i privati e con le organizzazione di volontariato. Opera per
la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia
promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato
sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.
- Ai fini del presente decreto valgono le definizioni
di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2- Attribuzioni del
Ministero
-
Al Ministero sono devolute:
-
le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni
culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto
speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione
vigente;
- le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport
e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'articolo 2 del decreto - legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli
156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Il Ministro esercita, in particolare, le funzioni
amministrative statali nelle seguenti materie:
- tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali
e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali in
tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività
teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza ed altre forme di spettacolo,
inclusi i circhi e gli spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche
e figurative, al design industriale;
- promozione del libro, della lettura e delle
attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica,
inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione
di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività
culturali;
- studio, ricerca, innovazione e alta formazione
nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività
degli istituti culturali;
- diffusione dell'arte e della cultura italiana
all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa
con lo stesso;
- vigilanza sul Coni e sull'Istituto per il credito
sportivo.
- Sono trasferiti al Ministero:
- gli uffici del Ministero per i beni culturali
e ambientali;
- il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio
per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica
sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse
finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il
Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).
Art. 3 - Il Ministro
- Il Ministro per i beni e le attività
culturali, di seguito denominato "Ministro", è l'organo di direzione
politico - amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi
e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti.
Il Ministro è componente del Cipe.
- Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono
organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo
4, il Comitato per i problemi dello spettacolo - di cui all'articolo
1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 -,
e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo
154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è
presieduta dal segretario generale del Ministero.
- Il Ministro, anche sulla base delle proposte
delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore
dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma
è aggiornato annualmente con le medesime procedure.
- Al Ministro risponde il Comando
carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito
dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali
in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì
il servizio di controllo interno.
Art. 4 - Il Consiglio
per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnico - scientifici
- Il Consiglio per i beni culturali e ambientali,
di seguito denominato "Consiglio", è presieduto dal Ministro e composto
dai presidenti dei comitati tecnico - scientifici di cui al comma 3 e da otto
eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro
su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché da tre rappresentanti
del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge
a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento
interno.
- I componenti del Consiglio durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono
esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile,
né essere amministratori o far parte dei consigli di amministrazione
di società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre
non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero
o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici
o privati.
- Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma
2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnico
- scientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti,
ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione
dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma
1.
- Al Consiglio e ai comitati tecnico - scientifici
sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli
articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805.
- Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati
tecnico - scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
- Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati
le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnico - scientifici,
anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello
spettacolo.
Art. 5 - Il segretario
generale
- Il segretario generale opera alle dirette dipendenze
del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa;
provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma
di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività del Ministero;
partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3,
comma 2.
- Il segretario generale cura la gestione dei
servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
- L'incarico di segretario generale è conferito
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
Art. 6 - Organizzazione
del Ministero
- Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra
direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia
delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.
- Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali
generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici,
architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee,
beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni
culturali, beni archivistici, attività di spettacolo, e in materia
di sporti per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), affari
generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti
con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale
il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo
7, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c)
e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805,
in archivi si Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche
pubbliche statali, nonché i musei dotati di autonomia ai sensi dell'articolo
8.
- Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla
Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli
12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805.
- Presso il Ministero è
istituito l'Ufficio centrale per gli archivi con competenze di definizione
degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca
e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni
dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi
e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali
per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione,
consulenza tecnico - scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati,
elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.
Art. 7 - Il soprintendente
regionale
- In ogni regione a statuto
ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati
a norma dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, è conferito,
previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del ministro,
l'incarico di dirigente della soprintendenza regionale per i beni culturali
e ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale [1].
- Il soprintendente regionale
coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione di
cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Con i provvedimenti di cui all'articolo
11, comma 1, può essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento
di altre attività del ministero nella regione [2]
A tal fine provvede:
- alla programmazione
degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le
priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando
le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3, comma
3;
- alla verifica dell'attuazione
degli indirizzi del ministro e degli interventi e delle spese programmate
riferendo agli organi centrali;
- all'analisi delle
esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione
ottimale delle risorse umane.
- Il soprintendente regionale
esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n.
1089, su proposta dei soprintendenti di settore, i quali provvedono all'istruttoria
dei relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e
degli enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento
utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della
legge 1 giugno 1939, n. 1089. Esercita altresì i poteri di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'articolo
11, comma 1 [3].
- Il soprintendente regionale
è componente della commissione di cui all'articolo 154 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito
di quelle a lui spettanti.
- Per il periodo di svolgimento
dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale
il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono
essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto
a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 8 - Soprintendenze
e gestioni autonome
- Con i provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, coma 1, lettere a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805,
possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi
di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o
architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze
già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze
dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo
7, comma 5.
- Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia
può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali,
ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.
Art. 9 - Scuole di formazione
e studio
- Presso i seguenti istituti operano scuole di
alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
- Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi
di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università
e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta,
partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
- L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti
di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti
con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle
scuole già istituite.
- Con regolamento adottato con le modalità
di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 10 - Accordi e forme
associative
1. Il Ministero ai fini
del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per
la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:
a. stipulare accordi
con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
b. costituire o partecipare
ad associazioni, fondazioni o società, secondo modalità e criteri
definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 [4];
b-bis. dare in concessione
a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati
al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio
artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire,
tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi che dovranno avvenire
mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica
più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente
più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli
utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto
della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e
dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria
manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale
sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento
del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi
compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal
contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei
siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti
dall'articolo 2, comma 1 dello Statuto dell'International Council of Museums.
Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione
della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni
e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata
stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della
relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione
deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della
concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal ministero ritornino
nella disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei
soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi
e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche
beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione
uguale o inferiore a 30mila abitanti, verrà considerato titolo di
preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia
scientifica e di immagine individuale propria del museo minore [5].
2. Al patrimonio delle
associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può
partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle
società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento,
i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità
di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta
annualmente alle camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del
comma 1.
Art. 11 - Disposizioni
transitorie e finali
- L'organizzazione, la disciplina degli uffici
e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo
17, comma 4- bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli
uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni
trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli
rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
- Il personale di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente
dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e
le misure stabilite nei contratti collettivi.
- Il personale inquadrato ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400, è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo
che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Art. 12 - Abrogazioni
- Sono abrogate tutte le disposizioni di legge
incompatibili con il presente decreto.
- Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni
culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari,
sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività
culturali.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre
1998
[*]
come modificato dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, dalla l. 29 dicembre 2000,
n. 400 e dalla l. 28 dicembre 2001, n. 448
[1] Comma così sostituito
dall'art. 54, comma 3, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 300
[2] Inciso aggiunto dall'art.54,
comma 3, lett b) d.lg. 30 luglio 1999, n. 300
[3] Comma così sostituito
dall'art.54, comma 3, lett.c) d.lg. 30 luglio 1999, n. 300
[4]
Comma coś modificato dall'art. 4, comma 6, della l. 29 dicembre 2000, n.
400. .
[5]
Comma così introdotto dall'art. 33 della l. 28 dicembre 2001, n. 448