Legge 8 ottobre 1997, n. 352
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, suppl. ord., n. 343 del 17 ottobre 1997)
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Art. 10 - Società italiana per i beni culturali - SIBEC Spa
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata Società italiana per i beni culturali - SIBEC Spa, con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale è di lire un miliardo ed è interamente sottoscritto dal Ministero del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.
4. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero del tesoro sono inalienabili. E' ammessa la partecipazione delle regioni, di enti locali, di imprese e di altri soggetti pubblici e privati al capitale sociale, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore all'85 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
5. La SIBEC Spa, per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1 e per la realizzazione dei relativi interventi, effettua operazioni finanziarie anche mediante contrazione di mutui ed emissioni obbligazionarie, che sono a fini fiscali equiparate ai titoli di Stato. A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali e, qualora sussistano i presupposti di autonomia finanziaria, le soprintendenze, attribuiscono ogni anno alla Società, compatibilmente con le atre esigenze istituzionali, una quota proporzionale delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.
6. Le quote attribuite ai sensi del comma 5 devono restare del medesimo importo annuale almeno per il periodo di durata delle operazioni finanziarie. Le ulteriori quote attribuite negli anni successivi al primo possono consentire l'attivazione di ulteriori operazioni.
7. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ed il rimborso delle obbligazioni emesse sono effettuati direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalle soprintendenze agli istituti di credito o ai sottoscrittori interessati, nei limiti delle quote rispettivamente attribuite alla Società.
8. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da nove membri, cinque dei quali, compreso il presidente, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina ha luogo, quanto a tre dei membri, compreso il presidente, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e, quanto agli altri due, su proposta del Ministro del tesoro. Le nomine sono preventivamente comunicate alle competenti Commissioni parlamentari.
9. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
10. La Società presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta.
11. All'onere di cui al comma 3, pari a lire un miliardo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.