../1/1/98,%20Issn%200000-000../1/home../1/indice../1/risorse%20web

 

 

Beni e attività culturali nei progetti di legge regionali
di attuazione del d.lg. 112/1998

Progetto di legge della regione Veneto
(n. 462 del 3 agosto 1998)

(Stralcio)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo V - Beni e attività culturali

Art. 155 - Definizioni

1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative concernenti la materia dei beni e delle attività culturali, come definita dall'articolo 148 del D. Lgs. n. 112/1998, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 149 del medesimo.

Art. 156 - Funzioni amministrative della Regione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esercita le attività di gestione e di valorizzazione dei beni culturali e concorre con lo Stato e gli Enti locali alla loro conservazione e promuove le attività culturali.

2. La Regione esercita le seguenti funzioni:

3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari per l'insediamento e il funzionamento della Commissione prevista dagli articoli 154 e 155 del D.Lgs. n. 112/1998.

Art. 157 - Funzioni amministrative delle Province e dei Comuni

1. In conformità a quanto disposto dai principi stabiliti dal comma 3 articolo 4 della legge n. 59/1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 142/1990, è delegata alle Province la funzione amministrativa di incentivazione. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione, nel settore dei beni culturali e delle attività culturali.

2. Sono in particolare delegate alle Province le seguenti funzioni:

3. Ai Comuni competono le funzioni di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle attività culturali rientranti negli ambiti territoriali di propria competenza nelle forme previste dagli articoli 152 e 153 del d.lgs. n. 112/1998.

4. I Comuni assicurano inoltre:

Art. 158 - Decorrenza della delega

1. La decorrenza dell' esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative determinato con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi, previo riordino della normativa di settore, entro 15 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


inizio documento