Beni e attività
culturali nei progetti di legge regionali
di attuazione del d.lg. 112/1998
Progetto di legge
della regione Veneto
(n. 462 del 3 agosto 1998)
(Stralcio)
Titolo IV - Servizi alla persona
e alla comunità
Capo V - Beni e attività
culturali
Art. 155 - Definizioni
1. Il presente capo disciplina le
funzioni amministrative concernenti la materia dei beni e delle attività
culturali, come definita dall'articolo 148 del D. Lgs. n. 112/1998, non riservate
allo Stato ai sensi dell'articolo 149 del medesimo.
Art. 156 - Funzioni amministrative
della Regione
1. La Regione, nell'ambito delle
proprie funzioni e competenze, esercita le attività di gestione e di
valorizzazione dei beni culturali e concorre con lo Stato e gli Enti locali
alla loro conservazione e promuove le attività culturali.
2. La Regione esercita le seguenti
funzioni:
- a) le funzioni di programmazione,
vigilanza, indirizzo e coordinamento;
- b) la definizione, in
concorso con lo Stato, delle comuni metodologie da seguire nelle attività
di catalogazione, di raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai beni ed
alle attività culturali;
- c) la definizione, in
concorso con lo Stato, delle metodologie comuni da seguire nell'attività
tecnico-scientifica di restauro;
- d) la funzione amministrativa
concernente la classificazione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei,
ivi compresi quelli trasferiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 150 del
d. lgs. n.112/1998;
- e) la funzione amministrativa
concernente la classificazione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche
di Enti locali o di interesse locale ivi comprese le biblioteche popolari
e di centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da Enti locali e gli archivi
storici a questi affidati; ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;
- f) le funzioni amministrative
di tutela dei beni librari già trasferite ai sensi dell'articolo 9
del DPR n. 3/1972 e che permangono in capo alla Regione ai sensi del comma
4 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 112/1998;
- g) la formazione e l'aggiornamento
professionale degli operatori culturali, anche mediante la cooperazione con
l'Università ed altre Istituzioni pubbliche deputate alla formazione
e all'istruzione;
- h) la valorizzazione dei
beni culturali e la promozione delle attività culturali di rilevanza
regionale.
3. La Giunta regionale è
autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari per l'insediamento e il funzionamento
della Commissione prevista dagli articoli 154 e 155 del D.Lgs. n. 112/1998.
Art. 157 - Funzioni amministrative
delle Province e dei Comuni
1. In conformità a quanto
disposto dai principi stabiliti dal comma 3 articolo 4 della legge n. 59/1997,
nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 142/1990, è
delegata alle Province la funzione amministrativa di incentivazione. Essa comprende
le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi,
agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e ogni
altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi
regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo
e coordinamento adottati dalla Regione, nel settore dei beni culturali e delle
attività culturali.
2. Sono in particolare delegate
alle Province le seguenti funzioni:
- a) la funzione di erogazione
di contributi in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di
interesse locale di cui agli articoli 19, 36 e 42 della legge regionale 5
settembre 1984, n. 50;
- b) la funzione di erogazione
di contributi in materia di sviluppo e diffusione delle attività culturali
di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51.
3. Ai Comuni competono le funzioni
di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle attività culturali
rientranti negli ambiti territoriali di propria competenza nelle forme previste
dagli articoli 152 e 153 del d.lgs. n. 112/1998.
4. I Comuni assicurano inoltre:
- a) la conservazione, manutenzione
e il restauro dei beni culturali rientranti nel proprio patrimonio;
- b) la gestione, secondo
gli indirizzi regionali, di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali
ed ogni altro bene culturale di propria competenza e, secondo i criteri tecnico-scientifici
e gli standard definiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali
ai sensi dell'articolo 150, comma 6, d. lgs. n. 112/1998, di musei o beni
culturali la cui gestione sia eventualmente trasferito allo Stato.
Art. 158 - Decorrenza della delega
1. La decorrenza dell' esercizio
delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è contestuale all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative
determinato con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi, previo riordino
della normativa di settore, entro 15 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
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