Progetto di legge
della regione Toscana
(n. 52 del 29 giugno 1998)
(Stralcio)
Capo VI - Beni e attività culturali
Art. 32 - Funzioni della Regione
1. Nelle materie oggetto del presente capo, oltre alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione:
Art. 33 - Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà e comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine esse:
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale.
3. Le Province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.
Art. 34 - Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti artt. 32 e 33.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, essi curano in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Comuni, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.
3. Salvo le funzioni della Regione di cui all'art. 32 e delle Province di cui all'art. 33, i comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica.
4. I Comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.