Beni e attività
culturali nei progetti di legge regionali
di attuazione del d.lg. 112/1998
Progetto di legge
della regione Lombardia
(delibera giunta n. 37511 del 24 luglio 1998)
(Stralcio)
Titolo IV - Servizi
alla persona e alla comunità
Capo VI -Beni
e attività culturali
Art. 87 - Funzioni
di competenza della regione e degli enti locali
1. Fermi restando le
funzioni e i compiti attribuiti alla regione dalla vigente normativa, essa,
nell'ambito delle proprie competenze:
- a) esercita
le attività volte a conseguire la conservazione, la gestione, la promozione
e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dall'art.
148 del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, e concorre con lo Stato e gli enti
locali alla promozione e allo sviluppo delle attività medesime, promuovendo
il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e di servizi culturali;
- b) concorre con lo Stato
all'azione di tutela dei beni culturali;
- c) esercita le funzioni
tecnico-scientifiche e amministrative inerenti all'azione di programmazione
e coordinamento delle attività svolte da soggetti pubblici e privati
che ad esse concorrono nel pubblico interesse.
2. Le funzioni di cui
al precedente comma 1 riguardano in particolare:
- a) il censimento, l'inventariazione
e la catalogazione dei beni culturali, anche con il concorso degli enti locali,
secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con lo Stato ed
eventualmente con le altre regioni, nonché lo sviluppo delle relative
banche dati regionali in un sistema integrato di reti e sistemi informativi;
- b) la
definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie di conservazione
e restauro dei beni culturali e delle connesse attività di ricerca
e di documentazione degli interventi;
- c) le
attività previste dall'art. 149, comma 5 del d. lgs. n. 112/1998;
- d) l'approvazione
degli interventi di manutenzione e restauro dei beni culturali effettuati
con risorse regionali, anche in concorso con lo Stato e gli enti locali, nonché
l'attuazione di altri interventi di investimento di rilevanza regionale,
inclusa l'acquisizione di beni culturali, anche mediante acquisto a trattativa
privata, ovvero il finanziamento di atti di esproprio o di esercizio della
prelazione con destinazione dei beni stessi al territorio della regione Lombardia;
- e) le attività di
indirizzo e coordinamento riguardanti le funzioni in materia di musei e biblioteche
di enti locali e di interesse locale, ai sensi dell'art. 7, del d.p.r.
14 gennaio 1972, n. 3, nonché dei musei ed altri beni culturali statali,
di cui al d.lgs. n. 112/1998, art. 150, commi 1, 2, 3 e 5, trasferiti secondo
le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 8 del medesimo articolo;
- f) l'istituzione,
il riconoscimento ed il coordinamento dei sistemi bibliotecari e museali di
enti locali o di interesse locale;
- g) la valorizzazione dei
beni culturali e la promozione delle attività e dei servizi culturali
di rilevanza almeno regionale attuati, di norma, mediante le opportune forme
di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali, nonché
con altri soggetti pubblici e privati, curando la realizzazione delle attività
di cui, rispettivamente, agli artt. 152, comma 3 e 153, comma 3 del d.lgs.
n. 112/1998;
- h) nell'ambito
dei criteri di cui all'art. 149, comma 4 lett. d) del d.lgs. n.
112/1998, la formazione e l'aggiornamento professionale in genere degli
operatori culturali di cui si prevede l'impiego nel territorio regionale,
da attuarsi secondo gli standard nazionali ed europei, anche in cooperazione
con le Università ed altre istituzioni pubbliche deputate alla formazione
e all'istruzione;
- i)
l'organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione
dei dati sui beni e sulle attività culturali, anche con l'utilizzo
di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici, eventualmente in
raccordo con le altre pubbliche amministrazioni;
- j) la definizione dei profili
professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori
culturali dei musei e delle biblioteche di enti locali e di interesse locale,
anche con l'emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari
o responsabili della gestione di detti istituti.
3. La regione, per il
tramite della direzione generale competente in materia di beni e attività
culturali, assicura i supporti organizzativi necessari al funzionamento della
commissione di cui agli artt. 154 e 155 del d.lgs. 112/1998.
4. La regione provvederà,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adottare
una disciplina organica di semplificazione e di armonizzazione del corpus normativo
delle leggi di settore, anche mediante l'adozione di uno o più testi
unici delle norme sui beni e le attività culturali.
5. Ferme restando le
funzioni amministrative in materia di beni ed attività culturali già
delegate alle province dalla vigente legislazione regionale, sono ulteriormente
delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:
- a) le attività e
lo sviluppo dei sistemi museali locali;
- b) la promozione di servizi
ed attività culturali di rilevanza locale;
- c) il coordinamento a livello
provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione
dei beni culturali, secondo parametri organizzativi e strumentali approvati
dalla regione.
6. Le province esercitano
le funzioni amministrative loro delegate:
- a) in armonia con gli indirizzi
generali determinati dagli strumenti di programmazione regionale in materia
di beni ed attività culturali;
- b) in armonia con i provvedimenti
attuativi degli indirizzi generali di cui alla precedente lett. a)
adottati dalla giunta regionale;
7. Le province formulano
progetti di sistemi integrati di beni e servizi culturali e programmi di interventi
di manutenzione e di restauro anche in cofinanziamento con altri soggetti pubblici
e privati.
8. Competono, agli enti
cui verranno attribuite, le funzioni amministrative relative alla gestione dei
beni di cui all'art. 150, commi 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 112/1998 e che
siano stati trasferiti secondo le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e
8 del medesimo articolo; tale gestione sarà attuata in coerenza con le
norme adottate, in materia, dalla regione.
9. Gli enti locali erogano
i servizi bibliotecari, documentari e museali di loro competenza e realizzano
le attività di valorizzazione e promozione, di norma mediante forme di
cooperazione strutturale e funzionale, anche in concorso con soggetti pubblici
e privati e utilizzando gli strumenti di cui all'art. 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
10. La regione promuove
l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi degli
enti locali, di cui al presente articolo, tramite appositi strumenti di consulenza,
progettazione, gestione, incentivazione finanziaria.
11. La regione favorisce
l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica
in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 3.
12. La regione, ai fini
di quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10 e per assicurare la corretta
gestione degli istituti culturali o sezioni di essi, nonché l'erogazione
di servizi al pubblico secondo criteri di qualità totale, economicità,
efficienza ed efficacia, promuove:
- a) l'acquisizione
condivisa di beni e servizi da parte degli enti locali;
- b) l'acquisizione
di prestazioni di personale specializzato, da parte degli enti locali, secondo
quanto previsto dal precedente comma 2, lett. j).
Art. 88 - Strumenti
di programmazione e di raccordo
1. E' istituita
la conferenza permanente per i beni e le attività culturali; la conferenza
è organo consultivo della giunta regionale e ha i seguenti compiti:
- a) formulare proposte di
azione coordinata fra la regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici
e privati in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione
delle relative attività, anche con riferimento all'individuazione
e all'utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata ed ai fini
della definizione dei piani pluriennali ed annuali di intervento della regione
e degli altri enti cointeressati ed anche in ordine a quanto previsto dall'art.
155 del d.lgs. n. 112/1998;
- b) concorrere ad elaborare
i criteri comuni per la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3 lettere a) ed e)
del d.lgs. n. 112/1998, secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
2. La conferenza è composta
da:
- a) l'assessore regionale
competente in materia di beni e attività culturali, o suo delegato,
che la presiede;
- b) tre assessori provinciali
competenti in materia di beni e attività culturali, designati dalla
delegazione regionale dell'unione province Italiane (UPI);
- c) tre assessori comunali,
competenti in materia di beni e attività culturali, di cui uno
di un comune capoluogo di provincia, designati dalla delegazione regionale
dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
- d) un assessore di comunità
montana competente in materia di beni e attività culturali, designato
dalla delegazione regionale dell'unione nazionale dei comuni e degli
enti montani (UNCEM);
- e) il direttore generale
della direzione competente in materia di beni e attività culturali
della giunta regionale.
3. In relazione agli
argomenti trattati, possono partecipare ai lavori della conferenza i dirigenti
della direzione generale competente in materia di beni e attività culturali.
4. La conferenza è
istituita all'inizio di ciascuna legislatura regionale con decreto del
presidente della giunta regionale o dell'assessore competente in materia
di beni e attività culturali, se delegato, entro 60 giorni dall'insediamento
della giunta regionale. A tal fine, gli enti competenti alla designazione dei
componenti di cui al comma 2 del presente articolo, lettere b), c),
e d), provvedono a segnalare i nominativi dei rispettivi rappresentanti
entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della giunta regionale.
In fase di prima applicazione, i termini di cui al presente comma decorrono
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I componenti della
conferenza di cui al precedente comma 2, lettere b), c), e d)
decadono:
- a) al termine del rispettivo
mandato elettorale, ovvero in caso di cessazione anticipata del medesimo;
- b) per dimissioni;
- c) per ognuna delle altre
cause previste dalla legge.
6. Per i componenti
della conferenza di cui al precedente comma 2, lettere b), c),
e d), gli enti competenti provvedono a designare i sostituti dei componenti
decaduti entro trenta giorni dalla avvenuta vacanza; entro i successivi quindici
giorni il presidente della giunta regionale o dell'assessore competente
in materia di beni e attività culturali, se delegato, provvede all'integrazione
della conferenza con proprio decreto.
7. La conferenza ha
sede presso la competente direzione generale della giunta regionale ed è
convocata dall'assessore competente in materia o da suo delegato; essa
è inoltre convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti; la conferenza delibera validamente con la presenza della maggioranza
assoluta dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice
dei presenti; le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute,
le procedure di funzionamento e l'organizzazione dei lavori della conferenza,
sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla conferenza stessa;
la direzione generale competente in materia di beni e attività culturali
assicura alla conferenza il supporto di segreteria.
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