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Beni e attività culturali nei progetti di legge regionali
di attuazione del d.lg. 112/1998

Progetto di legge della regione Lombardia
(delibera giunta n. 37511 del 24 luglio 1998)

(Stralcio)

 

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo VI -Beni e attività culturali

 

Art. 87 - Funzioni di competenza della regione e degli enti locali

1. Fermi restando le funzioni e i compiti attribuiti alla regione dalla vigente normativa, essa, nell'ambito delle proprie competenze:

2. Le funzioni di cui al precedente comma 1 riguardano in particolare:

3. La regione, per il tramite della direzione generale competente in materia di beni e attività culturali, assicura i supporti organizzativi necessari al funzionamento della commissione di cui agli artt. 154 e 155 del d.lgs. 112/1998.

4. La regione provvederà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adottare una disciplina organica di semplificazione e di armonizzazione del corpus normativo delle leggi di settore, anche mediante l'adozione di uno o più testi unici delle norme sui beni e le attività culturali.

5. Ferme restando le funzioni amministrative in materia di beni ed attività culturali già delegate alle province dalla vigente legislazione regionale, sono ulteriormente delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

6. Le province esercitano le funzioni amministrative loro delegate:

7. Le province formulano progetti di sistemi integrati di beni e servizi culturali e programmi di interventi di manutenzione e di restauro anche in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati.

8. Competono, agli enti cui verranno attribuite, le funzioni amministrative relative alla gestione dei beni di cui all'art. 150, commi 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 112/1998 e che siano stati trasferiti secondo le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 8 del medesimo articolo; tale gestione sarà attuata in coerenza con le norme adottate, in materia, dalla regione.

9. Gli enti locali erogano i servizi bibliotecari, documentari e museali di loro competenza e realizzano le attività di valorizzazione e promozione, di norma mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e utilizzando gli strumenti di cui all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

10. La regione promuove l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali, di cui al presente articolo, tramite appositi strumenti di consulenza, progettazione, gestione, incentivazione finanziaria.

11. La regione favorisce l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 3.

12. La regione, ai fini di quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10 e per assicurare la corretta gestione degli istituti culturali o sezioni di essi, nonché l'erogazione di servizi al pubblico secondo criteri di qualità totale, economicità, efficienza ed efficacia, promuove:

Art. 88 - Strumenti di programmazione e di raccordo

1. E' istituita la conferenza permanente per i beni e le attività culturali; la conferenza è organo consultivo della giunta regionale e ha i seguenti compiti:

2. La conferenza è composta da:

3. In relazione agli argomenti trattati, possono partecipare ai lavori della conferenza i dirigenti della direzione generale competente in materia di beni e attività culturali.

4. La conferenza è istituita all'inizio di ciascuna legislatura regionale con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente in materia di beni e attività culturali, se delegato, entro 60 giorni dall'insediamento della giunta regionale. A tal fine, gli enti competenti alla designazione dei componenti di cui al comma 2 del presente articolo, lettere b), c), e d), provvedono a segnalare i nominativi dei rispettivi rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della giunta regionale. In fase di prima applicazione, i termini di cui al presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I componenti della conferenza di cui al precedente comma 2, lettere b), c), e d) decadono:

6. Per i componenti della conferenza di cui al precedente comma 2, lettere b), c), e d), gli enti competenti provvedono a designare i sostituti dei componenti decaduti entro trenta giorni dalla avvenuta vacanza; entro i successivi quindici giorni il presidente della giunta regionale o dell'assessore competente in materia di beni e attività culturali, se delegato, provvede all'integrazione della conferenza con proprio decreto.

7. La conferenza ha sede presso la competente direzione generale della giunta regionale ed è convocata dall'assessore competente in materia o da suo delegato; essa è inoltre convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; la conferenza delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure di funzionamento e l'organizzazione dei lavori della conferenza, sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla conferenza stessa; la direzione generale competente in materia di beni e attività culturali assicura alla conferenza il supporto di segreteria.


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