Art. 1 - Oggetto
1. La Istituzione "Galleria comunale d'Arte moderna di Bologna", costituita ai sensi dell'art. 55 e ss. dello Statuto comunale, è disciplinata dal seguente Regolamento.
Art. 2 - Funzioni della Galleria
1. La Galleria ha come proprio fine
quello di favorire la più ampia conoscenza, ricerca e sperimentazione
dell'arte contemporanea, documentando con un adeguato complesso espositivo e
didattico le ricerche estetiche, le esperienze artistiche e le trasformazioni
della cultura visiva, nella loro pluralità di temi e linguaggi.
La Galleria persegue la valorizzazione delle raccolte d'arte contemporanea e
di tutto il complesso didattico e documentario di supporto, nonché la
promozione delle manifestazioni espositive sull'evoluzione delle esperienze
artistiche contemporanee.
2. La Galleria, in particolare, cura e promuove, anche in collegamento con altri istituzioni culturali del Comune di Bologna, con altri enti locali, organi statali e comunitari, istituzioni italiane e straniere e con soggetti privati:
3. La Galleria svolge un costante rapporto di collaborazione con la Cineteca del Comune di Bologna, in particolare per quanto riguarda il potenziamento delle dotazioni e delle funzioni delle rispettive biblioteche nella prospettiva di una possibile unificazione delle due istituzioni stesse.
Art. 3 - Struttura della galleria
1. Per la gestione dei servizi che le sono affidati, la Galleria dispone delle seguenti strutture:
2 . L'Archivio e Centro Studi Giorgio Morandi è costituito da una biblioteca e da un archivio di documentazione dell'opera di Giorgio Morandi ed opera allo scopo di promuovere e diffondere l'opera dell'artista e di incrementare la collezione delle sue opere conservate nella sezione denominata "Museo Morandi" nel pieno rispetto delle clausole di donazione .
Art. 4 - Accesso alle strutture
1. L'accesso del pubblico alle strutture dei servizi della Galleria è disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 5 - Principi di gestione
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 55, comma 3, dello Statuto comunale, la Galleria è dotata di autonomia gestionale nell'esercizio dei compiti affidati alla medesima.
2. In particolare, spettano agli Organi della Galleria la gestione del personale, ivi compreso l'orario di lavoro, e dei mezzi finanziari iscritti nel bilancio dell'Istituzione medesima.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Galleria dispone:
Art. 6 - Servizi e programmi
1. La Galleria organizza la gestione dei servizi che le sono affidati nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, in base a quanto definito nel piano programma annuale, il quale, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera c), dello Statuto comunale, deve specificare i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie.
2. Il piano programma è sottoposto all'approvazione della Giunta per consentire la verifica della conformità agli indirizzi del Consiglio comunale.
Art. 7 - Organi dell'Istituzione
1. Gli organi dell'Istituzione sono:
Art. 8 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri e viene nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 49 dello Statuto comunale. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza dei consiglieri. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
2. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato del Sindaco.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili; ad essi spetta un'indennità fissata dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 56, comma 2, dello Statuto comunale.
Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di indirizzo, nel rispetto degli orientamenti espressi dal Consiglio comunale e di controllo sull'attività della Galleria; adotta gli atti di cui all'art. 58, comma 1, dello Statuto e impartisce direttive di carattere generale, regola inoltre i rapporti con eventuali associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività dell'Istituzione.
2. Gli atti del Consiglio non sottoposti all'approvazione della Giunta, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto, vengono trasmessi in copia alla Segreteria Generale del Comune entro 15 giorni dalla loro adozione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Direttore, determinandone l'ambito.
Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di norma, almeno tre volte l'anno e, comunque, quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due componenti il Collegio, oppure su richiesta del Sindaco.
2. La convocazione è effettuata tramite lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della riunione.
Art. 11 - Validità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengano almeno tre membri.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in casi di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
Art. 12 - Presidente
1. Il Presidente è nominato dal Sindaco. Potrà sempre essere revocato contestualmente alla nomina del successore.
2. Il Presidente rappresenta l'Istituzione, ai sensi dell'art. 56, comma 4, dello Statuto, e ne sovrintende il corretto funzionamento, verificando l'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti del Consiglio comunale e dal Consiglio di Amministrazione.
3.In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.
Art. 13 - Direttore
1. Il Direttore è nominato
dal Sindaco, in conformità dei disposti dell'art. 57 e con la modalità
prevista dall'art. 49, comma 6, dello Statuto e sentito il Consiglio di Amministrazione
per un periodo di 4 anni, rinnovabile e deve essere in possesso di adeguata
qualificazione, e provata esperienza nel settore.
Può essere scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione comunale oppure
essere assunto con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o di diritto
privato.
2. Il Direttore ha la responsabilità
generale della gestione scientifica ed amministrativa della Galleria, secondo
quanto previsto dall'art. 57, comma 3, dello Statuto comunale.
In particolare:
3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore viene sostituito dal dirigente o funzionario appositamente delegato oppure, qualora questo non sia individuato, dal dirigente e funzionario più alto in grado.
Art. 14 - Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico è l'organo consultivo del cui contributo l'Istituzione deve valersi per la definizione dei proprio indirizzi culturali. Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere composto da un massimi di 15 membri, rieleggibili, scelti per specifica professionalità e competenza nelle discipline storico-artistiche e nell'organizzazione di attività concernenti l'arte contemporanea. La cessazione della carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza dei membri del Comitato scientifico. Gli stessi esercitano le propie funzioni fino alla nomina del successore.
2. L'assenza ingiustificata a più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.
3. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Comitato scientifico, i membri nominati in sostituzione restano in carico sino alla conclusione del mandato del Sindaco.
4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne fa parte di diritto o da un suo delegato scelto nell'ambito del Consiglio stesso. Viene convocato almeno due volte all'anno e, comunque, quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno un quarto dei componenti il Collegio, oppure il Direttore.
5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore della Galleria.
Art. 15 - Beni e mezzi
1. Sono a carico del Bilancio dell'Istituzione le spese per il conseguimento dei fini di istituto, comprese quelle per il funzionamento degli uffici e degli immobili, per gli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'Istituzione e per l'ordinaria manutenzione dei beni immobili ed immobili ad essa attribuiti o successivamente acquisiti.
2. Per il raggiungimento delle sue finalità alla Galleria viene concesso, parte del Comune di Bologna, l'uso dei beni mobili ed immobili comunali, individuati con deliberazione della Giunta.
Art. 16 - Personale
1.Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Galleria potrà utilizzare:
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, proporre all'Amministrazione comunale la dotazione organica dell'Istituzione, verificandone annualmente la coerenza con il piano programma e con le risorse disponibili a tale fine in bilancio. Nel determinare il proprio contributo annuo alla Galleria, il Comune terrà debito conto dell'eventuale differenza fra il personale previsto per l'attuazione del piano programma e quello assegnato dal Comune stesso presso la Galleria.
3. Spetta al Direttore, in relazione agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione sui servizi da prestarsi, determinare l'orario giornaliero di lavoro, che potrà prevedere prestazioni serali e notturne, nel quadro della vigente regolamentazione contrattuale.
4. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale dell'Istituzione sono quelli stabiliti per i dipendenti del Comune; per il personale assunto con contratto di diritto privato, la disciplina del rapporto di lavoro ed il trattamento economico saranno stabiliti nell'apposito contratto.
5. La valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore anche ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, compete al Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione.
6. L'attribuzione degli incentivi di produttività previsti dall'ordinamento per il personale compete al Direttore, il quale potrà tenere conto, nella determinazione dei benefici derivanti all'istituzione, dei proventi delle attività e delle elargizioni di contributi conseguite.
7. Per quanto non esplicitamente previsto in materia di personale nel presente Regolamento, si applicheranno i vigenti accordi contrattuali nazionali ed aziendali.
Art. 17 - Bilancio e gestione finanziaria
1. La gestione finanziaria dell'Istituzione si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, redatto in termini di competenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta alla Giunta comunale, per la discussione in Consiglio comunale, il piano programma della Galleria per l'anno successivo e, entro 30 giorni dalla data di adozione della delibera di approvazione del bilancio comunale di previsione, in coerenza con le risorse finanziarie attribuite all'Istituzione del medesimo bilancio, le eventuali modifiche del piano programma resesi opportune ed il bilancio di previsione dell'Istituzione connesso a tale piano.
3. Il bilancio è vincolato all'obbligo del pareggio e all'equilibrio fra entrate e uscite.
4. La gestione di bilancio è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto disposto dall'art. 58, comma 2, dello Statuto del Comune; il Direttore e gli Uffici dell'Istituzione sono tenuti a fornire all'organo di revisione ogni collaborazione utile all'espletamento della funzione di istituto.
5. Il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni di bilancio che durante l'anno finanziario si rendano opportune e le trasmette alla Giunta.
6. Il contributo del Comune, previsto dall'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, viene erogato entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce. In caso di esercizio provvisorio del bilancio comunale, viene erogato, entro la stessa data lo stanziamento previsto per l'anno precedente ed il rimanente entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del bilancio comunale. Qualora motivate ragioni di difficoltà di cassa rendano onerosa l'erogazione dell'intero contributo, il Comune provvederà comunque, su richiesta del Direttore dell'Istituzione controfirmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'erogazione di quella quota parte necessaria ad affrontare le spese per il funzionamento dell'Istituzione. In caso di esercizio provvisorio, tale parte non potrà eccedere l'erogazione stabilità pre l'anno precedente.
7. Per il servizio di tesoreria e cassa, l'Istituzione si avvale dell'istituto di credito tesoriere del Comune.
8. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, previo esame dell'apposita relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, presenta alla Giunta comunale, che provvederà a trasmetterne copia al Consiglio comunale, il conto consuntivo della gestione, che si chiude il 31 dicembre dell'anno precedente, elaborato dal Direttore entro il 31 marzo e accompagnato da una propria relazione sull'attività svolta.
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali
1. Vengono fatte salve le convenzioni, gli accordi ogni altro rapporto instaurato dal Comune con Enti pubblici e privati riguardanti la Galleria, che subentrerà nei rapporti in essere con preventivo assenso degli enti contraenti.
2. Sino all'approvazione della dotazione organica dell'Istituzione da parte del Consiglio comunale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente Regolamento, l'organico della Galleria sarà costituito dal personale attualmente in forza.
3. Con specifico provvedimento si provvederà ad assegnare all'Istituzione "Galleria d'Arte Moderna" le risorse finanziarie attualmente previste per il medesimo servizio nel corrente bilancio comunale di previsione.