Art. 1 - Oggetto
1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni ed i compiti amministrativi
relativi alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione, alla gestione ed
alla catalogazione dei beni culturali.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo con l'espressione bene culturale si intende
una testimonianza materiale avente valore di civiltà, appartenente ad
una delle categorie di beni qualificati dalla legislazione vigente come beni
monumentali o di interesse storico-artistico, archeologico, archivistico e librario.
Restano esclusi dalla disciplina del presente decreto le funzioni ed i compiti
relativi ai beni di interesse paesistico e ambientale, nonché le implicazioni
di carattere paesistico ed ambientale derivanti dai provvedimenti di tutela
di cui ai successivi articoli.
2. Per "tutela" si intende il complesso delle funzioni e degli atti amministrativi che condizionano il godimento, la circolazione e il restauro dei beni culturali, come i vincoli, le autorizzazioni, le prelazioni, le espropriazioni, i divieti di esportazione, i permessi di ricerca di beni archeologici e simili. Le limitazioni adottate non devono precludere l'esercizio effettivo della libertà di ricerca scientifica.
3. Per "valorizzazione" si intende il complesso delle attività amministrative e non, dirette a garantire e migliorare la conservazione fisica del bene, il suo valore economico, il suo significato culturale e la fruizione del bene stesso da parte della collettività.
4. Per "promozione" si intende il complesso di attività amministrative e non, aventi come oggetto le manifestazioni e operazioni di varia natura che hanno come punto di riferimento i beni culturali e che, di regola, comportano connessioni con altre materie quali il turismo e gli spettacoli, nonché la creazione di reti integrate di istituzioni culturali.
5. Per "gestione" si intende il complesso delle attività che riguardano l'uso del bene culturale, anche in senso economico e comprendono tra l'altro l'insieme dei servizi che consentono la fruizione del bene da parte del pubblico, come la custodia, la manutenzione ordinaria, i servizi al consumatore culturale.
6. Per "catalogazione" si intende il complesso di attività dirette alla conoscenza, alla inventariazione, all'aggiornamento costante, alla diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti i beni culturali.
7. Per "istituzioni culturali" si indicano gli organismi, quale che sia la loro natura giuridica, deputati alla raccolta, alla conservazione ed alla gestione dei beni culturali.
Art. 3 - Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge 15 marzo 1997, n.59,
sono conservate allo Stato le funzioni amministrative riguardanti la tutela
dei beni culturali e del patrimonio storico artistico, la cui disciplina generale
è contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche
e integrazioni. In particolare, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni
amministrative:
2. Spettano allo Stato le funzioni amministrative riguardanti la circolazione dei beni culturali, ed in particolare:
3. Sono altresì conservate allo Stato:
4. Sono inoltre conservate allo Stato le attività di gestione dei musei, delle pinacoteche, delle raccolte di interesse storico, delle aree archeologiche di rilevante interesse nazionale, identificate con le procedure di cui al successivo art. 8.
5. Allo Stato spettano altresì le funzioni e i compiti relativi alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali che rientrano nel demanio e nel patrimonio statale, sentita la Regione nel cui territorio ricadono i beni oggetto dell'intervento.
6. Lo Stato, anche al fine di assicurare il riequilibrio fra Regioni ed enti locali con diversi livelli di entrate, elabora, previo parere della Conferenza unificata, il programma di cofinanziamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali delle Regioni e degli enti locali.
Art. 4 - Conferimenti alle Regioni
e agli enti locali
1. Sono conferiti alle Regioni e agli enti locali, secondo le modalità
e le regole fissate dai successivi artt. 5 e 6, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia dei beni culturali, salvo quelli espressamente
mantenuti allo Stato dal precedente art. 3.
2. Le misure di tutela di cui all'art. 3 possono essere adottate, con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente, anche dalle Regioni e dai Comuni capoluogo di provincia.
Art. 5 - Trasferimenti alle Regioni
1. Sono in particolare trasferiti alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi
di gestione dei musei, delle pinacoteche, delle biblioteche, delle raccolte
di interesse storico, delle aree archeologiche, con esclusione delle funzioni
e dei compiti espressamente mantenuti allo Stato dal precedente art. 3, comma
4.
2. Sono altresì trasferite alle Regioni le attività di catalogazione dei beni culturali.
3. Le Regioni svolgono le attività di valorizzazione e di promozione dei beni culturali ad esse attribuiti, ai sensi dell'art. 8. Le suddette attività sono svolte con l'osservanza dei limiti derivanti dalle funzioni di tutela riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 3.
4. Ciascuna Regione, d'intesa con il Ministro dei beni culturali e ambientali, può svolgere attività di promozione e di valorizzazione aventi ad oggetto beni culturali dello Stato, allorché ciò corrisponda ad un peculiare interesse della Regione.
Art. 6 - Trasferimenti agli enti
locali
1. Gli enti locali svolgono le attività di valorizzazione e di promozione
dei beni culturali ad essi attribuiti ai sensi dell'art. 8. Le suddette attività
sono svolte con l'osservanza dei limiti derivanti dalle funzioni di tutela riservate
allo Stato, ai sensi dell'art. 3.
Art. 7 - Raccordi fra Stato,
Regioni ed enti locali
1. Al fine di assicurare l'adeguata ponderazione dei diversi interessi coinvolti
dall'attività di tutela lo Stato, e gli altri soggetti di cui all'art.
4, comma 2, prima di adottare provvedimenti di vincolo o di esercitare poteri
di tipo autorizzatorio sentono, secondo modalità atte a garantire il
principio di leale cooperazione, gli enti territoriali che insistono sul medesimo
territorio.
2. La valorizzazione e la promozione dei beni culturali sono curate dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali nell'osservanza dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.
3. Al fine di raccordare le politiche di valorizzazione e promozione statali aventi una particolare incidenza sul territorio con quelli di competenza regionale, la Conferenza unificata promuove le adeguate forme di collaborazione ed in particolare la conclusione di accordi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Lo Stato può promuovere la valorizzazione dei beni culturali delle Regioni e dei Comuni, anche attraverso la conclusione di accordi di programma, convenzioni, patti territoriali ed altri strumenti di programmazione negoziata, assicurando il cofinanziamento delle iniziative previste.
Art. 8 - Titolarità dei
beni culturali
1. I musei, le pinacoteche, le biblioteche, le raccolte di interesse storico,
le aree archeologiche facenti parte del demanio e del patrimonio dello Stato
sono trasferite al demanio e al patrimonio delle Regioni, nel cui territorio
sono ubicati con la sola eccezione adeguatamente motivata di quelle appartenenti
a musei e ad altre istituzioni culturali di rilevante interesse nazionale.
2. Al fine di identificare i musei e le altre istituzioni culturali di rilevante interesse nazionale per ogni Regione, è istituita, con decreto del Ministro dei Beni culturali, una commissione paritetica che dovrà individuare le istituzioni di rilevante interesse nazionale da mantenere, con i rispettivi beni culturali, allo Stato, entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presenta legge. Decorso tale termine, i beni culturali non classificati come beni di rilevante interesse nazionale sono trasferiti al demanio ed al patrimonio della Regione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei Beni culturali, previo parere della Conferenza unificata, accertata l'impossibilità che la Commissione paritetica pervenga ad una decisione sul punto entro il termine di due anni, può deliberare, per ragioni eccezionali adeguatamente motivate, la riserva allo Stato di beni culturali ritenuti di rilievo nazionale.
4. Ciascuna Regione provvede, attraverso un'apposita Commissione paritetica formata da rappresentanti della Regione e degli enti locali, ad individuare i beni culturali da trasferire agli enti locali, entro il termine perentorio di tre anni a decorrere dal completamento delle procedure di cui ai commi precedenti. Decorso inutilmente detto termine, su richiesta degli enti locali interessati, il Governo, dopo avere diffidato la Regione, accertata l'insussistenza di ragioni di efficienza o di efficacia gestionale che richiedano la conservazione del bene in capo alla Regione, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il trasferimento dei beni culturali a favore degli enti locali.
5. Le biblioteche universitarie sono trasferite alle relative Università, con il consenso delle medesime.
Art. 9 - Uffici e personale
1. I regolamenti di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997 provvedono
al riordino dell'organizzazione degli uffici centrali e periferici statali
conseguente ai conferimenti operati dal presente titolo. Restano invariati,
per le funzioni riservate allo Stato, gli organi periferici del Ministero dei
Beni culturali e ambientali.
Art. 10 - Risorse finanziarie
1. Alla scadenza del biennio di cui al precedente art. 8, in relazione all'entità
dei beni culturali statali trasferiti alle regioni, sono ridotte e soppresse
le corrispondenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato
- Ministero dei Beni culturali e ambientali.
2. L'importo relativo è trasferito alle Regioni e ripartito fra queste in base al criterio della entità dei beni culturali assegnati a ciascuna Regione.