Commissione parlamentare
consultiva
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
Parere sullo schema
di decreto legislativo
concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I
(parere favorevole
con indirizzi)
(Stralcio)
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La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo
concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, Capo I, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella
riunione del 6 febbraio 1998;
visto che il Governo era stato delegato
con l'articolo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo
7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ad emanare entro il 31 marzo 1998 uno
o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti
locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi;
visto il parere della Conferenza
unificata, espresso in data 5 Marzo 1998;
appurato che il provvedimento rispetta
i principi di cui agli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione ed i criteri
direttivi, contenuti negli articoli 1, 3 e 4 della delega;
preso atto che l'articolo 1, comma
4, precisa espressamente il divieto ad interpretare le norme seguenti come attribuzione
allo Stato (nonché ad enti pubblici nazionali) di funzioni e compiti
che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame siano di
competenza delle regioni, degli enti locali e delle autonomie funzionali;
considerato che il conferimento
anzidetto deve ispirarsi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare ai principi di sussidiarietà,
completezza, efficienza ed economicità, cooperazione, responsabilità
ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione,
copertura finanziaria e patrimoniale, autonomia organizzativa e regolamentare,
responsabilità;
ritenuto che emerge in ogni caso
dal complesso delle disposizioni di cui all'articolo 4 il disegno per cui la
gestione sia concentrata sui livelli istituzionali più vicini ai cittadini,
e dunque in primo luogo sugli enti locali;
ritenuto che l'attuale fase di conferimento
è intermedia rispetto ad un futuro e definitivo assetto;
considerato che anche per le amministrazioni
statali la legge n. 59/97 configura un riordino radicale;
considerato che peraltro, per tale
profilo, si procederà successivamente e che l'attuale fase è intermedia
anche per questo verso;
che l'obiettivo ultimo del processo
di riforma deve comunque individuarsi in un'azione più efficiente ed
efficace di tutte le amministrazioni pubbliche in rapporto ai cittadini utenti,
e che in questo deve trovarsi sia una chiave di lettura della delega sia un
parametro di valutazione del decreto delegato;
esprime parere favorevole
formulando i seguenti indirizzi:
(
)
TITOLO IV - Capo V (articoli
143-150)
- All'articolo 143, comma 1, lettera
a), si propone di porre una virgola e non un trattino tra le parole storico
e artistico e di inserire dopo "monumentale" le parole "demo-etnoantropologico"
per poi proseguire con "archeologico..."; alla lettera e) sostituire
le parole "la conservazione" con le parole "le condizioni di
conoscenza e conservazione";
- all'articolo 144, si sottolinea
l'opportunità di aggiungere un comma 7 che preveda un concorso regionale
all'attività di tutela: a) per le funzioni di cui al comma 5, lettera
e); b) esercitando d'intesa con i Comuni interessati l'iniziativa di proporre
al Ministro l'apposizione di vincolo di interesse artistico e storico su beni
che, per ragioni di contesto urbano o ambientale o per motivazioni connesse
alla storia civile e culturale locale, appaiono degni di particolare tutela.
La proposta si intende accolta, e il Ministero procede ai conseguenti atti,
se entro tre mesi essa non è respinta con parere motivato; c) esercitando
il diritto di prelazione al posto dello Stato, nelle ipotesi previste dalla
legge, qualora esso non intenda esercitano; in tale caso, la Soprintendenza
competente avverte in tempo utile gli organi regionali. La possibilità
di esercitare il diritto di prelazione, nei termini sopra indicati, è
esteso a Province e Comuni";
- all'articolo 145, è opportuno
prevedere: l'acquisizione di un parere delle Consulte regionali in ordine
alle scelte di trasferimento della gestione; la riduzione ad un anno del termine
entro il quale la Commissione paritetica deve redigere il primo elenco dei
beni la cui gestione è trasferita; un meccanismo di riapertura del
procedimento che consenta successive integrazioni e modifiche all'elenco dei
musei o di altri beni di cui è stata trasferita la gestione;
- è inoltre opportuno precisare
quale sia l'ambito reale di autonomia gestionale che residua in capo agli
enti territoriali destinatari del trasferimento e ai dirigenti preposti alla
gestione del museo o del bene, per le attività di cui alle lettere
a), b), c) del comma 3 dell'articolo 145, dal combinato delle funzioni e dei
compiti di tutela riservati allo Stato e dalle attività di valorizzazione
e promozione riservate agli enti territoriali;
- all'articolo 149 si suggerisce
di allargare la composizione delle Consulte regionali così da tenere
conto dei beni culturali di proprietà ecclesiastica e da permettere
l'apporto dell'imprenditoria locale; al tempo stesso si ravvede la necessità
di riportare alla potestà dei consigli regionali e delle associazioni
regionali delle autonomie locali la designazione dei rappresentanti attribuita
dal decreto alla Conferenza unificata; per quanto attiene al Presidente della
Consulta si ravvisa, infine, la necessità di affidare interamente al
Presidente della Regione la scelta del nominando o, in alternativa, di rimettere
tale determinazione alla Consulta mediante l'elezione al suo interno di un
suo membro;
- all'articolo 150, si suggerisce
di riformulare il testo specificando il ruolo della Consulta quale sede di
elaborazione di proposte e programmi e sede di incontro e coordinamento tra
le iniziative dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e di altri possibili
soggetti pubblici e privati, senza lesione alcuna dell'autonomia delle diverse
autorità di governo locale del settore;
- si raccomanda inoltre, in materia
di spettacolo, di procedere all'esercizio della delega con la individuazione
dei compiti di rilievo nazionale, tenendo presente le funzioni di programmazione
e riequilibrio delle attività di spettacolo sul territorio nazionale
e agendo in coerenza con i disegni di legge in materia di teatro e musica
attualmente all'esame del Parlamento.
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