Testo approvato |
Testo con emendamenti |
Titolo IV -
Servizi alla persona e alla comunità
Capo V - Beni
e attività culturali
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Art. 143 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
- a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio
storico-artistico, monumentale, archeologico, archivistico e librario
e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà
così individuati in base alla legge;
- b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge
quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali
o culturali;
- c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere,
conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
- d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione
di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali
e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di
tutela e di valorizzazione;
- e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare
la conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne
la fruizione;
- f) "attività culturali", quelle rivolte a formare
e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
- g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare
e a sostenere le attività culturali.
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Art. 143 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
- a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio
storico-artistico, monumentale, archeologico, archivistico e librario
e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà
così individuati in base alla legge;
- b) (...)
- c) "tutela", (...) l'adozione dei provvedimenti
amministrativi volti a proteggere i beni culturali (...);
- d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione
di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali
e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di
tutela e di valorizzazione;
- e) "valorizzazione", ogni attività diretta a conoscere,
a migliorare la conservazione dei beni culturali e ambientali e
ad incrementarne la fruizione;
- f) "attività culturali", quelle rivolte a formare
e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
- g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare
e a sostenere le attività culturali.
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Art. 144 - Funzioni riservate allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela
dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella
legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concorrono all'attività
di conservazione dei beni culturali.
3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e
compiti:
- a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico
o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
- b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti,
anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità
e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
- c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse
storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
- d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche
archeologiche;
- e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico
o artistico;
- f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei
documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più
occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli
altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità
in forza di legge o di altro titolo;
- g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati
di notevole interesse storico, nonché la vigilanza sui documenti
riservati depositati negli archivi di Stato;
- h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939,
n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409 e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di
cui all'articolo 143.
5. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni
e compiti:
- a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE
n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
- b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti
illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva
93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
- c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale
e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
- d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione
professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché
la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale
e aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia
delle università;
- e) la definizione delle metodologie Comuni da seguire nelle attività
di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete
delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a
livello nazionale;
- f) la definizione delle metodologie Comuni da seguire nell'attività
tecnico-scientifica di restauro.
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia
di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
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Art. 144 - Funzioni riservate allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela
dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella
legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concorrono all'attività
di tutela e di conservazione dei beni culturali.
3. Sono fatte salve le attuali competenze delle Regioni a statuto
ordinario, di quelle a statuto speciale e delle Province Autonome
di Trento e Bolzano.
4. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e
compiti:
- a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico
o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
- b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti,
anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità
e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
- c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse
storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
- d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche
archeologiche;
- e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico
o artistico;
- f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei
documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più
occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli
altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità
in forza di legge o di altro titolo;
- g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati
di notevole interesse storico, nonché la vigilanza sui documenti
riservati depositati negli archivi di Stato;
- h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939,
n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409 e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di
cui all'articolo 143.
5. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni
e compiti:
- a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE
n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
- b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti
illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva
93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
- c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale
e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
- d) (...) la determinazione dei criteri generali sulla formazione
professionale e aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferme
restando (...) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali
di preparazione professionale dello Stato operanti nel settore dei beni
culturali e quanto previsto dalla legge 845/1978;
- e) la definizione, con il concorso delle Regioni, delle metodologie
Comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine
di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la
raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
- f) la definizione, con il concorso delle Regioni, delle metodologie
Comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.
6. Le Regioni, le Province e i Comuni possono esercitare per delega
ogni funzione riservata allo Stato ai sensi del comma 4, e possono esercitare
il diritto di prelazione e l'iniziativa per l'apposizione del vincolo.
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Art. 145 - La gestione
1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero
per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti
territoriali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua,
ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane
allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio
di sussidiarietà, alle Regioni, alle Province o ai Comuni.
2. La commissione è presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario
da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco dei musei
o altri beni culturali di cui al comma 1.
3. La gestione dei beni di cui al comma 1, salve le funzioni e i compiti
di tutela riservati allo Stato, comprende in particolare le attività
concernenti:
- a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale,
i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
- b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo
sviluppo delle raccolte museali;
- c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle
finalità di valorizzazione di cui all'articolo 147, comma
3.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede
al trasferimento alle Regioni, alle Province o ai Comuni della gestione
dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma
2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni,
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire
e loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni, Province e Comuni.
5. Con apposito protocollo tra il Ministero per i beni culturali e ambientali
e l'ente territoriale cui è trasferita la gestione possono essere
individuate ulteriori attività da conferire e sono definiti i criteri
tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio
delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello
di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza, la prevenzione dei
rischi, il raccordo tra le istituzioni che hanno compiti di gestione dei
beni culturali.
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Art. 145 - Commissione paritetica
1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero
per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti delle Regioni
e degli Enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 comma 1 del Dlgs 281/97, entro sei mesi dalla sua costituzione e previo
parere della Conferenza Unificata (...) fissa i criteri generali per l'individuazione
dei Musei, dei Beni monumentali, degli istituti e degli altri beni culturali
statali la cui gestione rimane allo Stato e quella per i quali è
trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle Regioni,
alle Province e ai Comuni.
2. La Commissione è presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario
da lui delegato e conclude i lavori entro due anni dal suo insediamento
con l'adozione definitiva dell'elenco dei musei e altri beni culturali
di cui al comma 1, sulla base delle proposte elaborate dalle commissioni
regionali di cui al successivo articolo 150, e previo parere della Conferenza
Unificata. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
3-5. (
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Art. 145-bis - Funzioni conferite a Regioni ed Enti locali
1. Le funzioni e le attività amministrative relative ai beni statali
non direttamente gestiti dallo Stato sono delegate alle Regioni, che con
proprio atto normativo ne disciplinano l'ordinamento e il trasferimento
a Comuni e Province con esclusione di quelle che richiedano l'unitario
esercizio a livello regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3
del presente decreto legislativo.
2. La gestione dei beni culturali di cui al comma 1, del presente
articolo salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato,
comprende in particolare le attività concernenti :
- a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale,
i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
- b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo
sviluppo delle raccolte museali;
- c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle
finalità di valorizzazione di cui all'articolo 147, comma
3
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede
al trasferimento alle Regioni, alle Province o ai Comuni della gestione
dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma
2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni,
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire,
con le modalità previste all'articolo 4 della legge 59/1997,
e loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni, Province e Comuni.
4. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali definisce
i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio
delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello
di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza, la prevenzione dei
rischi, il raccordo tra le istituzioni che hanno compiti di gestione dei
beni culturali. Con apposito protocollo tra il competente ufficio del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e l'Ente locale cui è
trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività
da conferire.
5. Dopo due anni dalla conclusione dell'espletamento delle procedure
di cui all'art.145, su iniziative di Regioni, Comuni e Province e accertata
da parte della Commissione regionale di cui al successivo art. 149 l'insussistenza
di ragioni di efficienza e di efficacia nella gestione che richiedano
un ruolo specifico dello Stato, il Ministro per i Beni culturali può
disporre il trasferimento in gestione di Beni culturali a favore delle
Regioni e degli Enti locali interessati secondo le procedure previste
ai commi 3 e 4 del presente articolo.
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Art. 146 - Biblioteche pubbliche statali universitarie
1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche
pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento il Ministro
per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita
convenzione sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i
beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.
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Art. 146 - Biblioteche pubbliche statali, complessi monumentali,
istituti e altri beni culturali
1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche
pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento il Ministro
per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita
convenzione sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i
beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.
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Art. 147 - La valorizzazione
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali curano, ciascuno nel proprio
ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione
viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali
tra Stato, Regioni ed Enti locali. Essa si svolge in base al programma
di valorizzazione definito dalla Consulta di cui all'articolo 149. I1
programma è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i soggetti che cooperano alla
valorizzazione.
2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi
analoghi a quello di cui all'articolo 149.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare
le attività concernenti:
- a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro
sicurezza, integrità e valore;
- b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro
conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro
mezzo di Comunicazione;
- c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno
favorite;
- d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche
anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali
e di ricerca;
- e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche
in collaborazione con istituti di istruzione;
- f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati;
- g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti
dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
- h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante
la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione
con gli enti e organi competenti per il turismo.
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Art. 147 - La valorizzazione
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concorrono alla valorizzazione
dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante
forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed Enti
locali. Essa si svolge in base al programma di valorizzazione regionale
di cui all'art. 150 comma 1 bis.
2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere forme di cooperazione (...).
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare
le attività concernenti:
- a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro
sicurezza, integrità e valore;
- b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro
conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro
mezzo di Comunicazione;
- c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno
favorite;
- d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche
anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali
e di ricerca;
- e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche
in collaborazione con istituti di istruzione;
- f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati;
- g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti
dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
- h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante
la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione
con gli enti e organi competenti per il turismo.
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Art. 148 - La promozione
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali provvedono, ciascuno nel proprio
ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione
viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali
tra Stato, Regioni ed Enti locali. Essa si svolge in base al programma
definito dalla Consulta di cui all'articolo 149. I1 programma è
realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i soggetti che cooperano alla promozione.
2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi
analoghi a quello di cui all'articolo 149.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare
le attività concernenti:
- a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante
ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza
delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
- c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le
diverse aree territoriali;
- d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione
delle attività culturali con quelle relative alla istruzione
scolastica e alla formazione professionale;
- e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e
di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in
evoluzione.
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Art. 148 - La promozione
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali provvedono, ciascuno nel proprio
ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione
viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali
tra Stato, Regioni ed Enti locali. Essa si svolge in base al programma
regionale di cui all'art. 150 c.1-bis.
2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere forme di cooperazione (...).
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare
le attività concernenti:
- a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante
ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
- b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza
delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
- c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le
diverse aree territoriali;
- d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione
delle attività culturali con quelle relative alla istruzione
scolastica e alla formazione professionale;
- e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e
di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in
evoluzione.
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Art. 149 - Consulta per i beni e le attività culturali
1. E' istituita in ogni Regione a statuto ordinario la Consulta per i
beni e le attività culturali, composta da undici membri, tra i
quali il Presidente, nominato dal Presidente della giunta regionale d'intesa
con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Gli altri componenti
sono nominati:
- a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- b) cinque dalla Conferenza unificata;
- c) due dalle università aventi sede nella Regione.
2. I componenti di cui al comma 1 sono designati tra esperti anche esterni
alle rispettive amministrazioni.
3. I componenti della Consulta restano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
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Art. 149 - Commissione per i beni e le attività culturali
1. E' istituita in ogni Regione a statuto ordinario la Commissione
per i beni e le attività culturali, composta da quattordici
membri, tra i quali il Presidente, nominato dal Presidente della giunta
regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
Gli altri componenti sono nominati:
- a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica
e tecnologica;
- c) cinque rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;
- d) uno dalla Conferenza Episcopale regionale;
- e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali e bancarie locali.
2. I componenti di cui al comma 1 lett. a) e c) sono individuati,
di norma, tra i dirigenti degli uffici culturali e tra i direttori di
istituti culturali.
3. I componenti della Commissione restano in carica tre anni
e possono essere riconfermati.
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Art. 150 - Funzioni della Consulta
1. La Consulta definisce, in armonia con i programmi nazionali, il programma
triennale regionale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione
delle relative attività culturali, anche coordinandosi con i programmi
elaborati dalle altre Regioni. A tal fine tiene conto delle risorse assegnate
dall'amministrazione centrale dello Stato, degli interventi autonomamente
disposti dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché degli ausili
di altri soggetti pubblici e privati.
2. La Consulta svolge inoltre i seguenti compiti:
- a) formula proposte per la definizione dei programmi nazionali;
- b) vigila sull'attuazione del programma di cui al comma 1;
- c) può esprimere pareri in ordine ad interventi di tutela
e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- d) esprime, su richiesta della Regione, parere in ordine ai piani
paesaggistici anche ai fini del loro coordinamento con la pianificazione
urbanistica.
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Art. 150 - Funzioni della Commissione
1. La commissione, sulla base dei criteri adottati dalla Commissione paritetica
di cui all'art.145 e entro un anno dalla loro divulgazione, istruisce
ed elabora la proposta di individuazione ed elencazione dei musei e dei
beni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.145.
1-bis. La Commissione, sulla base delle proposte formulate dai diversi
soggetti in essa rappresentati, istruisce e formula una proposta annuale
e pluriennale di gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle
attività culturali anche coordinandosi con i programmi elaborati
dalle altre Regioni e con il programma nazionale. A tal fine tiene conto
delle risorse assegnate dall'amministrazione centrale dello stato, degli
interventi autonomamente disposti dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché
dagli ausili di altri soggetti pubblici e privati. Il programma è
approvato dalla Regione, previa adeguata consultazione della rappresentanza
degli Enti locali, e da essa è trasmesso al Ministero per i beni
culturali ed ambientali
2. La Commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
- a) formula proposte per la definizione dei programmi nazionali
- b) (...)
- c) può, su iniziativa delle amministrazioni statale e regionale,
esprimere pareri in ordine ad interventi di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali;
- d) (...)
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