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Schema di decreto legislativo
approvato il 6 febbraio 1998 dal Consiglio dei ministri,
con gli emendamenti proposti dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, Anci, Upi e Uncem
(Roma, 5 marzo 1998)

Avvertenze: la numerazione degli articoli non corrisponde a quella del testo definitivo;
le proposte di emendamento sono riportate in grassetto

 

 

Testo approvato Testo con emendamenti

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo V - Beni e attività culturali

Art. 143 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

  • a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
  • b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
  • c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
  • d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
  • e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare la conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
  • f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
  • g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

Art. 143 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

  • a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
  • b) (...)
  • c) "tutela", (...) l'adozione dei provvedimenti amministrativi volti a proteggere i beni culturali (...);
  • d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
  • e) "valorizzazione", ogni attività diretta a conoscere, a migliorare la conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
  • f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
  • g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

Art. 144 - Funzioni riservate allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

  • a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
  • b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
  • c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
  • d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
  • e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
  • f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
  • g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché la vigilanza sui documenti riservati depositati negli archivi di Stato;
  • h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 143.

5. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

  • a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
  • b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
  • c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
  • d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;
  • e) la definizione delle metodologie Comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
  • f) la definizione delle metodologie Comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 144 - Funzioni riservate allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concorrono all'attività di tutela e di conservazione dei beni culturali.

3. Sono fatte salve le attuali competenze delle Regioni a statuto ordinario, di quelle a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

  • a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
  • b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
  • c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
  • d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
  • e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
  • f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
  • g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché la vigilanza sui documenti riservati depositati negli archivi di Stato;
  • h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 143.

5. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

  • a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
  • b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
  • c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
  • d) (...) la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferme restando (...) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale dello Stato operanti nel settore dei beni culturali e quanto previsto dalla legge 845/1978;
  • e) la definizione, con il concorso delle Regioni, delle metodologie Comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
  • f) la definizione, con il concorso delle Regioni, delle metodologie Comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

6. Le Regioni, le Province e i Comuni possono esercitare per delega ogni funzione riservata allo Stato ai sensi del comma 4, e possono esercitare il diritto di prelazione e l'iniziativa per l'apposizione del vincolo.

Art. 145 - La gestione
1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle Regioni, alle Province o ai Comuni.

2. La commissione è presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.

 

 

3. La gestione dei beni di cui al comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, comprende in particolare le attività concernenti:

  • a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
  • b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
  • c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 147, comma 3.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle Regioni, alle Province o ai Comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni, Province e Comuni.

5. Con apposito protocollo tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e l'ente territoriale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da conferire e sono definiti i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza, la prevenzione dei rischi, il raccordo tra le istituzioni che hanno compiti di gestione dei beni culturali.

Art. 145 - Commissione paritetica
1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 comma 1 del Dlgs 281/97, entro sei mesi dalla sua costituzione e previo parere della Conferenza Unificata (...) fissa i criteri generali per l'individuazione dei Musei, dei Beni monumentali, degli istituti e degli altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quella per i quali è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle Regioni, alle Province e ai Comuni.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni dal suo insediamento con l'adozione definitiva dell'elenco dei musei e altri beni culturali di cui al comma 1, sulla base delle proposte elaborate dalle commissioni regionali di cui al successivo articolo 150, e previo parere della Conferenza Unificata. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

3-5. (…)

 

Art. 145-bis - Funzioni conferite a Regioni ed Enti locali
1. Le funzioni e le attività amministrative relative ai beni statali non direttamente gestiti dallo Stato sono delegate alle Regioni, che con proprio atto normativo ne disciplinano l'ordinamento e il trasferimento a Comuni e Province con esclusione di quelle che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto legislativo.

2. La gestione dei beni culturali di cui al comma 1, del presente articolo salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, comprende in particolare le attività concernenti :

  • a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
  • b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
  • c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 147, comma 3

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle Regioni, alle Province o ai Comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, con le modalità previste all'articolo 4 della legge 59/1997, e loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni, Province e Comuni.

4. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza, la prevenzione dei rischi, il raccordo tra le istituzioni che hanno compiti di gestione dei beni culturali. Con apposito protocollo tra il competente ufficio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e l'Ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da conferire.

5. Dopo due anni dalla conclusione dell'espletamento delle procedure di cui all'art.145, su iniziative di Regioni, Comuni e Province e accertata da parte della Commissione regionale di cui al successivo art. 149 l'insussistenza di ragioni di efficienza e di efficacia nella gestione che richiedano un ruolo specifico dello Stato, il Ministro per i Beni culturali può disporre il trasferimento in gestione di Beni culturali a favore delle Regioni e degli Enti locali interessati secondo le procedure previste ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 146 - Biblioteche pubbliche statali universitarie
1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

Art. 146 - Biblioteche pubbliche statali, complessi monumentali, istituti e altri beni culturali
1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

Art. 147 - La valorizzazione
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed Enti locali. Essa si svolge in base al programma di valorizzazione definito dalla Consulta di cui all'articolo 149. I1 programma è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i soggetti che cooperano alla valorizzazione.

2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 149.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

  • a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
  • b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di Comunicazione;
  • c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
  • d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
  • e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
  • f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
  • g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
  • h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 147 - La valorizzazione
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concorrono alla valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed Enti locali. Essa si svolge in base al programma di valorizzazione regionale di cui all'art. 150 comma 1 bis.

2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione (...).

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

  • a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
  • b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di Comunicazione;
  • c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
  • d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
  • e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
  • f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
  • g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
  • h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 148 - La promozione
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed Enti locali. Essa si svolge in base al programma definito dalla Consulta di cui all'articolo 149. I1 programma è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i soggetti che cooperano alla promozione.

2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 149.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

  • a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione; b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
  • c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
  • d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
  • e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

Art. 148 - La promozione
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed Enti locali. Essa si svolge in base al programma regionale di cui all'art. 150 c.1-bis.

2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione (...).

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

  • a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
  • b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
  • c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
  • d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
  • e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

Art. 149 - Consulta per i beni e le attività culturali
1. E' istituita in ogni Regione a statuto ordinario la Consulta per i beni e le attività culturali, composta da undici membri, tra i quali il Presidente, nominato dal Presidente della giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Gli altri componenti sono nominati:

  • a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
  • b) cinque dalla Conferenza unificata;
  • c) due dalle università aventi sede nella Regione.

2. I componenti di cui al comma 1 sono designati tra esperti anche esterni alle rispettive amministrazioni.

3. I componenti della Consulta restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 149 - Commissione per i beni e le attività culturali
1. E' istituita in ogni Regione a statuto ordinario la Commissione per i beni e le attività culturali, composta da quattordici membri, tra i quali il Presidente, nominato dal Presidente della giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Gli altri componenti sono nominati:

  • a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
  • b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
  • c) cinque rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;
  • d) uno dalla Conferenza Episcopale regionale;
  • e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali e bancarie locali.

2. I componenti di cui al comma 1 lett. a) e c) sono individuati, di norma, tra i dirigenti degli uffici culturali e tra i direttori di istituti culturali.

3. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 150 - Funzioni della Consulta
1. La Consulta definisce, in armonia con i programmi nazionali, il programma triennale regionale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività culturali, anche coordinandosi con i programmi elaborati dalle altre Regioni. A tal fine tiene conto delle risorse assegnate dall'amministrazione centrale dello Stato, degli interventi autonomamente disposti dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché degli ausili di altri soggetti pubblici e privati.

2. La Consulta svolge inoltre i seguenti compiti:

  • a) formula proposte per la definizione dei programmi nazionali;
  • b) vigila sull'attuazione del programma di cui al comma 1;
  • c) può esprimere pareri in ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
  • d) esprime, su richiesta della Regione, parere in ordine ai piani paesaggistici anche ai fini del loro coordinamento con la pianificazione urbanistica.

Art. 150 - Funzioni della Commissione
1. La commissione, sulla base dei criteri adottati dalla Commissione paritetica di cui all'art.145 e entro un anno dalla loro divulgazione, istruisce ed elabora la proposta di individuazione ed elencazione dei musei e dei beni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.145.

1-bis. La Commissione, sulla base delle proposte formulate dai diversi soggetti in essa rappresentati, istruisce e formula una proposta annuale e pluriennale di gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali anche coordinandosi con i programmi elaborati dalle altre Regioni e con il programma nazionale. A tal fine tiene conto delle risorse assegnate dall'amministrazione centrale dello stato, degli interventi autonomamente disposti dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché dagli ausili di altri soggetti pubblici e privati. Il programma è approvato dalla Regione, previa adeguata consultazione della rappresentanza degli Enti locali, e da essa è trasmesso al Ministero per i beni culturali ed ambientali

2. La Commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

  • a) formula proposte per la definizione dei programmi nazionali
  • b) (...)
  • c) può, su iniziativa delle amministrazioni statale e regionale, esprimere pareri in ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
  • d) (...)

 


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