Avvertenza: la numerazione degli articoli non corrisponde a quella del testo definitivo.
Capo V - Beni e attività culturali
Art. 143 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
Art. 144 - Funzioni riservate
allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni
culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1° giugno
1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.
3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
5. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
Art. 145 - La gestione
1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero
per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali
designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, ai sensi dell'articolo
17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali
statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è
trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle Regioni, alle
Province o ai Comuni.
2. La commissione è presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.
3. La gestione dei beni di cui al comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, comprende in particolare le attività concernenti:
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle Regioni, alle Province o ai Comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni, Province e Comuni.
5. Con apposito protocollo tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e l'ente territoriale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da conferire e sono definiti i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza, la prevenzione dei rischi, il raccordo tra le istituzioni che hanno compiti di gestione dei beni culturali.
Art. 146 - Biblioteche pubbliche
statali universitarie
1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche
pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento il Ministro per
i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione
sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali
e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico
da riservare al demanio dello Stato.
Art. 147 - La valorizzazione
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito,
la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata
mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed
Enti locali. Essa si svolge in base al programma di valorizzazione definito
dalla Consulta di cui all'articolo 149. I1 programma è realizzato mediante
accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
tra i soggetti che cooperano alla valorizzazione.
2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 149.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:
Art. 148 - La promozione
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito,
alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma
attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni
ed Enti locali. Essa si svolge in base al programma definito dalla Consulta
di cui all'articolo 149. Il programma è realizzato mediante accordi,
stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i
soggetti che cooperano alla promozione.
2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 149.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:
Art. 149 - Consulta per i beni
e le attività culturali
1. È istituita in ogni Regione a statuto ordinario la Consulta per i
beni e le attività culturali, composta da undici membri, tra i quali
il Presidente, nominato dal Presidente della giunta regionale d'intesa con il
Ministro per i beni culturali e ambientali. Gli altri componenti sono nominati:
2. I componenti di cui al comma 1 sono designati tra esperti anche esterni alle rispettive amministrazioni.
3. I componenti della Consulta restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 150 - Funzioni della Consulta
1. La Consulta definisce, in armonia con i programmi nazionali, il programma
triennale regionale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle
relative attività culturali, anche coordinandosi con i programmi elaborati
dalle altre Regioni. A tal fine tiene conto delle risorse assegnate dall'amministrazione
centrale dello Stato, degli interventi autonomamente disposti dalle Regioni
e dagli Enti locali, nonché degli ausili di altri soggetti pubblici e
privati.
2. La Consulta svolge inoltre i seguenti compiti: