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Patrimonio culturale ecclesiastico

Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali [**]

di Marta Tigano [*]

Sommario: 1. Alcune considerazioni introduttive. - 2. Una verifica preliminare. - 3. La “fruizione” del patrimonio culturale come bilanciamento tra la valorizzazione culturale e quella economica del bene. - 4. L’art. 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. - 5. Tentativo di identificazione del bene culturale di interesse religioso: il dato formale... - 6. ...e il dato sostanziale. - 7. L’esperienza dei Parchi culturali ecclesiali tra pastorale integrata... - 8. ...e “sinodalità”.

Sustainable tourism and new strategies for the valorization and use of religious cultural heritage: the Ecclesial Cultural Parks
The purpose of this contribution is to investigate about new strategies for the valorization and use of religious cultural heritage. In particular, the Author intends to examine the experience of Ecclesial Cultural Parks as a virtuous model of economic management, integrated pastoral care and sustainable tourism.

Keywords: Religious Cultural Heritage; Economic Management; Sustainable Tourism; Ecclesial Cultural Parks.

1. Alcune considerazioni introduttive

Analogamente a quanto è avvenuto in ambito civile, in cui, soprattutto nell’ultimo ventennio, è maturata la consapevolezza della rilevanza che la cultura può assumere, oltre che nel campo della formazione, anche per la dimensione economica ed occupazionale della società [1]; così altrettanto, in ambito ecclesiale si è assistito ad una accresciuta tendenza a considerare il patrimonio culturale religioso non soltanto un mezzo di evangelizzazione [2], ma anche uno strumento di sviluppo economico e di promozione del territorio [3].

Non a caso, nel corso degli ultimi anni, sono state adottate nuove strategie finalizzate a valorizzare e rendere fruibili i beni culturali religiosi; nuovi modelli di governance per la loro gestione; nuove forme di collaborazione per lo sviluppo sostenibile del territorio e azioni di marketing digitale [4].

Ne costituiscono testimonianza le numerose iniziative cui hanno dato vita singole diocesi, rispondendo alle sollecitazioni provenienti sia dagli organismi di vertice, in special modo dalla Conferenza Episcopale; sia dalle comunità di fedeli [5].

Scopo del presente contributo è quello di indagare sulle nuove forme di valorizzazione e fruizione dei beni culturali di interesse religioso e, in particolare, su quel modello di “turismo conviviale” [6] che trova nei cc.dd. “Parchi culturali ecclesiali” la sua più naturale e interessante concretizzazione [7].

Trattasi di un progetto volto a sostenere, incoraggiare e promuovere la capacità creativa, organizzativa e operativa delle diocesi italiane nei settori della cultura, della custodia del Creato e del turismo sostenibile [8].

L’espressione “Parco culturale ecclesiale” indica, infatti, un “sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una strategia coordinata e integrata, il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ricettivo, ludico, di una o più Diocesi” [9].

Com’è facilmente intuibile, le finalità riconducibili ai Parchi culturali ecclesiali sono molteplici: dall’evangelizzazione, la cui “novità” sia segnata dalla ricerca di itinerari di senso e di bellezza [10], alla promozione di un turismo religioso sostenibile e consapevole, legato allo sviluppo culturale, economico e sociale di un determinato territorio; fino al recupero delle forme di religiosità popolare consistenti in riti, tradizioni ed espressioni devozionali che sono parte integrante della cultura e dell’identità di una comunità [11].

L’istituzione dei Parchi o Reti culturali ecclesiali, dunque, intende porsi come un sostegno concreto a quelle iniziative, proprie di una “Chiesa in uscita”, che testimoniano l’impegno per la crescita umana e sociale in sintonia con l’ambiente circostante, per il tramite dell’integrazione dei beni culturali e dei patrimoni materiali e immateriali, finalizzate a creare opportunità di benessere individuale e collettivo, occupazione qualificata per i giovani e nuovi modelli di coesione [12].

2. Una verifica preliminare

Ora, se, da un lato, la creazione di Parchi culturali ecclesiali è indice dell’esigenza (e dell’importanza) di rintracciare nuovi strumenti per la protezione e la valorizzazione (anche economica) del patrimonio culturale religioso in un’accezione che propone percorsi sempre più in grado di integrare le dimensioni materiali con quelle immateriali [13]; dall’altro lato, il medesimo fenomeno spinge inevitabilmente ad interrogarsi sulla questione - da risolvere in via preliminare - se le forme di gestione (in senso ampio) dei beni culturali convenzionalmente definiti “laici” siano suscettibili di estensione tout court ai beni culturali di interesse religioso.

Per meglio intendere questo inizio del discorso, giova ricordare che il collegamento beni culturali - interessi spirituali dell’uomo, ha portato progressivamente alla individuazione, quali strumenti utili per realizzare tale collegamento, di due tipi di interventi, e precisamente: interventi conservativi da realizzare con azioni di tutela, ed interventi di tipo promozionale da realizzare attraverso una gestione improntata a criteri economici [14].

I secondi non sono meno importanti dei primi in quanto, com’è noto, gli interessi spirituali dell’uomo sono in continua evoluzione e richiedono, per il loro soddisfacimento, azioni conservative ed azioni di sviluppo [15].

Ora, proprio perché gli interventi conservativi richiedono soprattutto azioni di carattere meramente giuridico, mentre quelli promozionali si concretizzano con azioni di carattere economico, sorge il problema di vedere se la relazione funzionale economia - beni culturali sia instaurabile anche con riguardo ai beni di interesse religioso.

Per tale motivo, si ritiene opportuno saggiare se, stante anche i tempi odierni, esigenze di culto (connesse a determinati beni culturali), e criteri economici di gestione e di valorizzazione (propri dei beni per così dire “laici”), non possono trovare nuovi e più proficui punti di equilibrio; quanto dire se i processi di gestione e di valorizzazione ideati per i beni c.d. laici (ed ispirati ai criteri economici) possono trovare applicazione nei confronti dei beni culturali di interesse religioso, pur tenendo conto della funzione propria di questa particolare categoria di beni.

Per lo svolgimento di tale indagine - sul medesimo binario di precedenti esplorazioni del tema [16] - si stima opportuno eseguire, preliminarmente, una verifica della esistenza di tratti comuni fra le due categorie di beni, sufficiente a giustificarne la considerazione unitaria in relazione alla possibilità, anche solo teorica, di “globalizzare” i vari metodi di gestione [17].

Sinteticamente, si può ricordare come, nella letteratura giuridica, l’individuazione del “bene culturale” viene rinvenuta proprio nel “valore culturale” del bene, inteso come “interesse oggettivo”, riferibile a qualsiasi “entità del mondo esterno” in quanto portatrice di un valore tipico che, nella specie, è “testimonianza materiale avente valore di civiltà” [18].

Del resto, il concetto di bene culturale è strettamente connesso a quello di “cultura”, la quale comprende tutte le manifestazioni proprie di una società umana, tutte le forme di espressione dell’uomo, siano esse spirituali o materiali, venendo quindi a coincidere con lo stesso concetto di “civiltà”. Il bene culturale, in quanto strettamente integrato con la comunità di riferimento, diventa uno strumento attraverso il quale essa può comprendere se stessa, la sua individualità, le sue origini e, al tempo stesso, “rivelarsi” alle altre comunità e farsi riconoscere.

Tra i beni culturali è possibile individuare una specifica categoria costituita dai beni culturali religiosi che sono espressione della dimensione religiosa, appunto, della vita di un popolo, rispecchiamo e documentano le forme attraverso le quali una cultura si apre al “mistero dell’Assoluto” e celebra il suo rapporto con Dio [19].

3. La “fruizione” del patrimonio culturale come bilanciamento tra la valorizzazione culturale e quella economica del bene

Non è questa la sede per un compiuto exursus storico sulla evoluzione della disciplina statale concernente i beni culturali e del significato che tale espressione ha assunto nel tempo; è sufficiente ricordare che da una visione statica del bene culturale (espressione, peraltro, di recente acquisizione), in cui scopo della tutela era la mera protezione della res, si è passati ad una visione più dinamica e moderna che mira alla esaltazione del valore intrinseco di quest’ultima, quale strumento di crescita culturale [20].

Da qui la possibilità di affermare che, avendo il bene culturale una consistenza giuridica autonoma e distinta dalla “cosa” materiale, esso può anche avere un autonomo riferimento soggettivo per quanto concerne la titolarità dell’interesse di cui è portatore, e che questo interesse “culturale” - anche nell’ipotesi di cosa appartenente a privati - certamente spetta allo Stato in virtù dell’art. 9 Cost. [21].

Inoltre, l’evoluzione che la nozione di bene culturale ha subito nel tempo, ha determinato il superamento della concezione estetizzante e conservativa del bene medesimo, a vantaggio di una nozione “aperta” e di una nuova visione dinamica del bene [22].

Non a caso, quindi, sul concetto di conservazione prevale ormai quello di valorizzazione, intendendo per valorizzazione “ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali, e ad incrementarne la fruizione”, affidata alla cura dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza [23].

Da parte sua, il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 [24] - recependo i nuovi principi costituzionali di cui alla riforma del 2001-, ha riproposto la distinzione tra tutela e valorizzazione, cercando di fornire una definizione anche sostanziale delle due funzioni e tuttavia precisando, in più articoli, che la valorizzazione deve svolgersi in maniera compatibile con la tutela [25].

Rispetto alla funzione di tutela, prende forma giuridica una più precisa definizione delle attività da ricondurre alla valorizzazione, configurabile allorché l’ordinamento, nel perseguire l’interesse pubblico rappresentato dal valore culturale del bene, assicura dei vantaggi a soggetti che si trovano in un particolare rapporto con il bene stesso; rapporto che può essere sia di appartenenza, sia di semplice fruizione, come avviene per l’utente del servizio culturale [26].

La complessità e la varietà dei problemi applicativi sollevati dalla nuova normativa sulla valorizzazione dei beni culturali imporrebbe qualche ulteriore riflessione, sempre di carattere preliminare ed introduttivo.

Ci si limita solo ad evidenziare che il quadro che complessivamente emerge trova il suo punto fermo proprio nell’inscindibile legame tra le attività di valorizzazione ed il fine di fruizione dei beni, quest’ultimo espressamente definito, dal legislatore del 2004, come “servizio pubblico” finalizzato alla soddisfazione di un bisogno collettivo primario rispetto al quale le attività di valorizzazione costituiscono lo strumento necessario di realizzazione.

Si ritiene, infatti, che proprio nel perseguimento del fine della fruizione è possibile rinvenire la chiave di lettura unitaria della disciplina del servizio di valorizzazione: un servizio tendenzialmente orientato al mercato ed al conseguente utilizzo di modelli di gestione imprenditoriale [27].

In questa prospettiva, il prioritario interesse pubblico alla fruizione del bene culturale può costituire un punto di equilibrio tra le due (non necessariamente contrapposte) esigenze di valorizzazione culturale ed economica del bene [28].

4. L’art. 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Quanto sin qui rilevato, fa sorgere inevitabilmente - come già constatato - la domanda se sia possibile estendere ai beni culturali di interesse religioso i processi di gestione e di valorizzazione ideati per i beni culturali “laici” e ispirati a criteri economici.

A tal proposito, non si può fare a meno di accennare al fatto che, in tale ambito, la norma cardine dalla quale prendere spunto è l’art. 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio [29].

Trattasi di una norma di notevole interesse sotto molteplici aspetti, in quanto, oltre ad essere l’unica disposizione dell’ordinamento nazionale specificamente dedicata ai beni culturali di interesse religioso, contiene due previsioni di principio: la prima, più specifica, relativa alla esigenza di conciliare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni culturali con le esigenze di culto (1° comma); la seconda, più generale, riguardante l’applicazione delle intese e delle leggi che disciplinano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica o le altre confessioni religiose (2° comma).

A ben guardare, però, neanche l’art. 9 del Codice si è premurato di offrire una definizione della nozione di beni culturali di interesse religioso, facendo, tuttavia, intuire che i suddetti beni sono suscettibili di una duplice concorrente qualificazione in relazione ai due distinti interessi costituzionali che ad essi ineriscono: la tutela del patrimonio culturale, di cui all’art. 9 Cost., e l’esercizio del culto, di cui all’art. 19 Cost.

La vigente disciplina conferma il sospetto che il legislatore attuale sia piuttosto restio a trattare i beni culturali d’interesse religioso alla stregua di una categoria totalmente o, comunque sia, significativamente autonoma - pur avendola individuata, almeno nominalmente, come tale -, ritenendo preferibile la soluzione della uniformità di disciplina, a meno che la particolare posizione del proprietario (quale l’ente o l’istituzione di una confessione religiosa), non richieda l’introduzione, mediante accordo, di una disciplina speciale. L’accordo, in particolare, sarebbe, in tal caso, lo strumento elettivo per la disciplina delle attività che coinvolgono il culto.

5. Tentativo di identificazione del bene culturale di interesse religioso: il dato formale...

Rimane da chiarire, dunque, che cosa si intenda per bene culturale di interesse religioso [30]. Premesso che tale nozione ha trovato espresso riconoscimento giuridico solo di recente, ovverossia con l’art. 12.1 della legge n. 121 del 1985 [31], (di ratifica dell’Accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano del 18 febbraio 1984 prima citato), non v’è dubbio che tale nozione non solo è più ampia di quella di “patrimonio storico artistico avente carattere sacro”, contenuta nelle prime quattro bozze dell’Accordo medesimo, ma anche che essa prescinde dal riferimento canonistico.

Le note difficoltà definitorie dei beni culturali in generale, si accentuano ancora di più quando ci si accosti alla concettualizzazione di quelli considerati di interesse religioso, data anche l’assenza di norme che ne definiscano l’esatto ambito giuridico.

Quel che è certo è che il legislatore, abbandonando ogni riferimento al carattere della sacralità ed al concetto di patrimonio, ha inteso escludere due precisi parametri di riferimento a vantaggio di una dimensione del fenomeno variabile in una con le istanze che derivano dalla societas. Conseguentemente, risulta chiaro che, anche per il canonista, la nozione di bene culturale non può che essere una nozione aperta [32].

Una volta escluso, infatti, che l’interesse religioso inerente ai beni culturali possa essere limitato e circoscritto alle categorie dell’interesse liturgico e/o cultuale, per ricercare l’esatto significato dell’espressione concordataria, non si può non prendere le mosse proprio dall’uso della nuova locuzione.

In altri termini, l’evoluzione della terminologia registrata anche in campo più squisitamente canonistico può rivelarsi quanto mai utile a cogliere l’esatta dimensione del rinnovamento e del significato attribuibile all’espressione in esame.

È plausibile, dunque, che un fil rouge accomuni la nozione di bene culturale adoperata dallo Stato e quella adoperata dalla Chiesa; pertanto, se è vero che il bene culturale è considerato tale (dallo Stato) quando costituisce “testimonianza materiale di cultura”, evidentemente, il bene culturale sarà tale per la Chiesa nel momento in cui è in grado di esprimere la “sua” cultura, ovverossia la cultura di cui essa è portatrice (rectius: di cui è portatrice la comunità dei fedeli).

In altri termini, il significato culturale di un bene, per la Chiesa, non è dato (soltanto) dai valori artistici o di testimonianza storica che esso esprime, ma si alimenta anche dei valori più propriamente religiosi, derivanti dal fatto che il bene stesso si colloca in una continuità d’uso risalente nel tempo, divenendo così un insostituibile “documento” della fede di una popolazione.

Il sentimento religioso è uno di quegli elementi che “compongono” la persona e che questa elabora dal profondo della sua coscienza, ed in tale senso va posto in correlazione con la cultura, quale altro elemento che deriva da una “diretta stimolazione dell’io”, nella prospettiva di valorizzazione della personalità dell’uomo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 Cost.

6. ...e il dato sostanziale

Se quanto finora (sommariamente) esposto può essere d’aiuto alla indagine odierna circa la possibile compatibilità di una gestione in chiave economica anche dei beni culturali di interesse religioso, ancorata ad una visione statica del bene culturale, inteso quale “segno” e “testimonianza materiale” di una peculiare identità confessionale; ad una riflessione più approfondita, che si interroghi su quale sia la “cultura religiosa” di cui è portatrice la Chiesa, connotandone in senso tipico la relativa fisionomia, può risultare inappagante.

Invero, alla luce dell’odierna riflessione ecclesiologica concernente la vita e la costituzione della Chiesa, un punto di riferimento fondamentale per l’individuazione dei beni che possono considerarsi identificativi della stessa, può essere senz’altro rappresentato dalle direttive conciliari che hanno annoverato, tra i beni culturali religiosi, quelli che sono ispirati al messaggio della salvezza portato in questo mondo dal Verbo fatto Uomo.

Nella “prospettiva della salvezza”, cioè, i beni culturali di interesse religioso rappresentano i mezzi, gli strumenti dei quali la Chiesa si serve per adempiere la sua missione nel mondo, tramanda la propria storia e la propria identità in “memoria di un fatto” che è, al tempo stesso, “fatto vitale” per chi ne coltiva l’esperienza [33].

Ciò significa, in altre parole, che per adempiere alla propria missione pastorale, la Chiesa si serve del patrimonio storico-artistico impegnandosi a mantenerne la sua funzione originaria, “indissolubilmente connessa con la proclamazione della fede e con il servizio della promozione integrale dell’uomo”.

Dunque, se l’uso dell’espressione “beni culturali” da parte del Codice di diritto canonico del 1983, anziché quella di “patrimonio storico-artistico”, con la sua forte carica simbolica segna un punto di svolta epocale; evidentemente, anche per la Chiesa, i beni culturali vengono presi in considerazione quali beni strumentali, cioè beni da tutelare per la loro “funzione pastorale” e per il loro valore intrinseco.

Di conseguenza, e coerentemente, i beni culturali, in qualità di testimonianze identitarie di un determinata cultura, non possono non rispecchiarne i caratteri: pertanto, come il diritto canonico si caratterizza per la sua “apertura”, nel senso di “accoglienza” ed “inclusione” verso tutti gli uomini indistintamente, così i beni culturali religiosi, in ragione del fondamentale messaggio di cui sono latori erga omnes, hanno compiti universali, trascendenti l’ambito territoriale e la sfera di appartenenza dei singoli Stati. Anzi, proprio per i beni culturali religiosi ben si attagliano le categorie elaborate dalla dottrina civilistica ed amministrativistica quale quella di “beni pubblici immateriali aperti ad una fruizione universale”.

In conclusione, si può affermare che, come la combinazione fra le due fondamentali norme costituzionali - l’art. 2 e l’art. 9 - può essere riprodotta nell’ambito dell’ordinamento al quale appartengono i beni culturali di interesse religioso, essendo, anche in tale ordinamento, la cultura intesa come conoscenza di specifiche realtà e mezzo di elevazione dello spirito; così altrettanto, una gestione in chiave economica dei beni culturali di interesse religioso può trovare posto negli spazi interstiziali dei beni religiosamente connotati che non siano di uso strettamente liturgico, rituale o “cultuale”.

Se è vera la premessa che l’introduzione dell’economia nella gestione e nella valorizzazione dei beni culturali c.d. “laici” è strumento non di “commercializzazione” dei beni medesimi, ma di realizzazione dei fini “nobili” che tali beni perseguono nonché di loro più capillare diffusione, non dovrebbero esistere ostacoli ad ispirare la gestione - anche dei beni culturali religiosi - a criteri economici [34].

7. L’esperienza dei Parchi culturali ecclesiali tra pastorale integrata...

Alla luce di quanto sinora osservato, è possibile segnalare - quale modello “virtuoso” di gestione economica e fruizione dei beni culturali ecclesiastici - il c.d. turismo religioso [35].

In particolare, tra le molteplici declinazioni del citato fenomeno, meritano speciale sottolineatura i Parchi culturali ecclesiali che rappresentano, come si è accennato, un modo innovativo per “mettere in rete” e valorizzare i beni culturali religiosi legati ai diversi territori, rilanciare l’annuncio cristiano e la trasmissione della fede insieme al turismo e all’economia [36].

Non è forse un caso se la creazione di Parchi (e Reti) culturali ecclesiali sia l’obiettivo del progetto denominato “Bellezza e speranza per tutti”, sviluppato dall’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI [37], che ha rivolto l’invito a ciascun vescovo “autonomamente o in collaborazione con altri vescovi delle diocesi limitrofe, dopo aver attentamente valutato l’esistenza di iniziative analoghe”, a farsi promotore di un Parco o Rete culturale ecclesiale, quale strumento attraverso il quale “agire per valorizzare i talenti, le identità e le esperienze locali, all’interno di una rete nazionale che fa leva sul valore della cultura, della creatività, dell’innovazione, della mobilità lenta e del turismo sostenibile” [38].

I Parchi culturali ecclesiali si propongono, dunque, di valorizzare strategicamente e sinergicamente il patrimonio delle Chiese locali in ambito liturgico, storico-artistico, museale, offrendosi, al contempo, come modello di sistema totalmente originale basato su una concezione innovativa del rapporto tra turismo religioso e territorio [39].

Sono numerosi i progetti di Parchi presentati per la candidatura all’Ufficio CEI per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport, e diversi quelli già realizzati: si pensi al Parco Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae, promosso dalla diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, sulla punta più estrema della Puglia (e dell’Europa), luogo di culto e di pellegrinaggio, nonché ponte proteso verso il Mediterraneo; oppure al Parco Terre di Senigallia, legato ad una città balneare che nel suo entroterra rivela una ricchezza di storia e tradizioni intrise del linguaggio della “minorità”.

Ancora, si pensi al Parco Terre di Fiorenza; al Parco dei Castelli Romani; o al Parco Terra celeste, in Abruzzo, legato alla figura di Celestino V che, nel territorio della Majella, trovò i luoghi per vivere e proporre cammini di ascesi.

Un ulteriore esempio di contributo concreto allo sviluppo economico e sociale del territorio è, senza dubbio, quello offerto dalla diocesi di Acireale (CT) che ha raccolto in modo significativo l’invito ad “agire localmente pensando globalmente”, promuovendo e realizzando un Parco culturale ecclesiale denominato Terre d’Etna e valle dell’Alcantara.

In particolare, il Parco Terre d’Etna e valle dell’Alcantara, inserendosi nella più ampia rete dei Parchi culturali ecclesiali italiani, è il terzo Parco culturale ecclesiale operativo in Italia in ordine di tempo, e l’unico in Sicilia, per la quale costituirà il progetto pilota. Il suo riconoscimento è stato ufficializzato il 17 novembre 2016, in occasione della convocazione del Tavolo di lavoro nazionale, dopo mesi di lavori che si sono conclusi con la stipula di una convenzione tra la diocesi di Acireale e la Regione Sicilia.

Nell’auspicio di costituire una rete sinergica di relazioni tra le diverse realtà operanti nello stesso segmento territoriale - quali, ad esempio, le comunità parrocchiali, i santuari, le associazioni laicali - al fine di valorizzare il patrimonio storico-artistico (inteso in senso ampio e comprendente anche i beni culturali immateriali), l’importanza del Parco culturale ecclesiale risiede, a ben vedere, nella collaborazione strategica tra le diocesi stesse e i privati, finalizzata a proporre un turismo religioso che offra opportunità lavorative ai giovani e valorizzi pienamente le piccole realtà insediate sul territorio con una ricaduta positiva sull’economia di queste ultime.

Un turismo “diverso” capace di promuovere cultura e itinerari di senso come occasione di catechesi attraverso l’arte sacra e le bellezze paesaggistiche.

8. ...e “sinodalità”

Per ragioni di completezza, si ritiene opportuno evidenziare che le prime Linee-Guida - relative alla costituzione dei Parchi - sono state emanate nel 2016 allo scopo di realizzare “tessuti connettivi” capaci di “mettere in relazione comunità parrocchiali, monasteri, santuari, aggregazioni laicali, come le Confraternite, ricche di tradizioni (culto, devozioni, feste), e custodi di opere e segni nati dalla fede del nostro popolo” [40].

Le successive Linee-Guida, emanate nel 2018, rappresentano, invece, il frutto di un confronto tra l’Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale sociale e del lavoro, il Servizio nazionale di Pastorale giovanile, la Caritas italiana e il Progetto Policoro [41].

I nuovi orientamenti, oltre a definire le procedure per la candidatura, hanno offerto alle diocesi la possibilità di utilizzare, per la presentazione del progetto, indifferentemente la denominazione di “Parco”, oppure quella di “Rete”, come segnale della sempre maggiore autonomia che la CEI intende riconoscere alle diocesi medesime.

Questo particolare non è di poco conto se si considera in maniera complessiva il magistero di Papa Francesco [42], caratterizzato da una specifica attenzione alla dimensione della “sinodalità” [43], ed alla centralità del ruolo del vescovo diocesano [44].

Inoltre, nelle Linee-Guida del 2018, viene anche sollecitata l’azione dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, della Fondazione Migrantes e dell’Ufficio nazionale delle Comunicazioni sociali per “pensare come rendere accessibile il patrimonio culturale ad ogni cultura e ad ogni religione”.

Tale ultimo richiamo induce a concludere che l’esperienza dei Parchi culturali ecclesiali risponda più ad una logica “generativa”, piuttosto che ad una logica “estrattiva”, alla quale fa da sfondo una dimensione orizzontale del rapporto tra diritto e religione, nonché l’aspirazione ad una mobilità “lenta” e ad un turismo di relazione, di prossimità e “di comunità”.

 

Note

[*] Marta Tigano, professore ordinario di Diritto Canonico, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, Via Cesare Battisti, 98123, Messina, marta.tigano@unime.it

[**] Il presente contributo, sottoposto a valutazione, costituisce l’ampliamento dell’intervento presentato al Convegno nazionale OGIPAC “Il diritto dei beni culturali”, organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre il 27 maggio 2021.

[1] Come è stato affermato, negli ultimi tempi è cresciuta la consapevolezza dell’incidenza che il settore della cultura può avere sulle politiche di sviluppo e di ripresa economica del Paese, considerata anche la vastità del patrimonio artistico e culturale presente sul territorio nazionale e la sua stretta connessione con alcuni settori collegati (si pensi a quello paesaggistico, ambientale, turistico). Per tali ragioni, la gestione dei beni culturali ha attraversato profonde trasformazioni anche in ragione del passaggio da una visione fortemente accentrata ad un modello aperto alle realtà locali ed alla partecipazione della comunità: F. Astone, Introduzione, in Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale. Atti del Convegno di Messina, 14-15 ottobre 2016, (a cura di) F. Astone, Napoli, 2019. Sull’argomento si veda anche P. Stella Richter (a cura di), Governo del territorio e patrimonio culturale, Studi del XIX Convegno nazionale, Bari-Matera, 30 settembre - 1° ottobre 2016, Milano, 2017.

[2] Il 19 marzo 2022 è stata promulgata la Costituzione apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia Romana ed il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, - che sostituisce la Psstor Bonus di Papa Giovanni Paolo II del 26 giugno 1988 - con la quale prende forma la Curia voluta da Bergoglio. Composta da 11 capitoli e 250 articoli, ed in vigore dal prossimo 5 giugno, essa ridisegna la Curia romana nel senso riformatore della conversione missionaria, aspetto che, oltre che dal titolo del documento - Predicate il Vangelo - emerge visibilmente dal fatto che il primo Dicastero della Curia, dopo la Segreteria di Stato, non sarà più la Congregazione per la Dottrina della fede, ma il nuovo Dicastero per l’Evangelizzazione. Esso accorperà gli attuali Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e il Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione; sarà direttamente presieduto dal Papa e sarà composto da «due sezioni: quella per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo e quella per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari nei territori di sua competenza». Il documento è consultabile sul sito online www.vatican.va.

[3] Da ultimo, G. Mazzoni (a cura di), Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia, Soveria Mannelli, 2022.

[4] A.G. Chizzoniti, A. Gianfreda, Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, in questa Rivista, 2020, 2.

[5] A.G. Chizzoniti, A. Gianfreda, Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina di diritto ecclesiastico italiano, in questa Rivista, 2021, 3.

[6] L’espressione è di G. De Marco, Il turismo conviviale. Bellezza, stupore, comunità, Roma, 2020.

[7] Tra i progetti pastorali che, più di recente, sono stati predisposti dalla Chiesa cattolica italiana, quello concernente i Parchi culturali ecclesiali è esemplificativo di un approccio che interpreta il turismo religioso come ambito nel quale può essere incluso il c.d. turismo spirituale che, a sua volta, diventa tempo e spazio per proporre, comunicare e condividere i messaggi promananti dallo stesso magistero pontificio, quale, ad esempio, l’idea della “cura della casa comune”. La conoscenza e l’esperienza del cammino e dell’itinerario spirituale religioso divengono così occasioni per la Chiesa locale e universale di farsi «presente e visibile» sul territorio e di proporsi come agenzia di promozione culturale e riferimento spirituale.

[8] Come è stato osservato, i Parchi culturali rappresenterebbero una istituzione tipica dell’ordinamento ecclesiale da ricondurre, più in generale, ai sacred natural sites, intesi come aree naturali (di terra o di acqua) nelle quali insistono specifici valori culturali e spirituali, nonché beni materiali di importanza storica da tutelare e da valorizzare, di modo che la stessa protezione della sacralità del luogo è funzionale alla conservazione della biodiversità.Sull’argomento si rinvia a L.M. Guzzo, La tutela dei luoghi sacri naturali: valori spirituali e patrimonio bioculturale nell’ordinamento giuridico italiano, in Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società, (a cura di) P. Consorti, Pisa, 2019, pag. 367 ss.

[9] Il progetto “Bellezza e speranza per tutti” dell’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI, intende rendere protagoniste le Chiese locali valorizzando le azioni di pastorale integrata che siano in grado di produrre ricadute positive e processi virtuosi nei territori ampi e plurali dell’Italia, e siano altresì capaci di affermare il primato della cultura e la centralità della persona, in sintonia con le comunità locali di appartenenza. Cfr. Bellezza e Speranza per Tutti: linee guida Parchi Culturali Ecclesiali (settembre 2018). Le Linee-Guida emanate nel settembre 2018, Bellezza e speranza per tutti, riprendono le Linee-Guida del febbraio 2016, Parco Culturale Ecclesiale, definendo nel dettaglio anche le procedure di riconoscimento.

[10] In sintonia con quanto suggerito da Papa Francesco quando sollecita affinché “ogni catechesi presti una speciale attenzione alla via della bellezza (via pulchritudinis)”: Papa Francesco, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, par. 167, consultabile online all’indirizzo www.vatican.va.

[11] Così facendo, peraltro, la Chiesa si propone di trasformare una porzione di territorio in un autentico Locus Lucis, ossia un “Luogo della Luce” in cui si vive «un’esperienza straordinaria e speciale, quanto più personalizzata possibile e animata da una grande capacità di narrazione, per alimentare la vita e la speranza di chi incontra, promuovendo lo sviluppo della persona nella sua totalità»: cfr. par. 4 delle Linee-Guida del 2018.

[12] In sintesi, gli obiettivi sono quelli di stimolare la piena valorizzazione delle esperienze di pastorale integrata; sollecitare le comunità locali a considerare la dimensione dell’evangelizzazione unitamente allo sviluppo culturale quale paradigma di sostenibilità economica e sociale; valorizzare i beni culturali ecclesiali materiali e immateriali; promuovere buone pratiche di custodia del Creato; favorire una relazione positiva tra comunità locali e viandanti, pellegrini, viaggiatori o turisti; contribuire alla piena realizzazione di filiere dell’accoglienza e dell’ospitalità, nello stile dell’accessibilità universale; generare i presupposti per la nascita e lo sviluppo di startup innovative.

[13] Si può certamente ritenere acquisito in dottrina il dato concettuale di una unitarietà di fondo del patrimonio culturale, comprensivo dei beni culturali e dei beni paesaggistici, nella dimensione tanto materiale quanto immateriale, soprattutto grazie alle numerose Convenzioni stipulate in sede internazionale che incidono sempre più sulle dinamiche del diritto interno. Invero, in linea con le Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e promozione delle diversità culturali, del 2003 e del 2005 - che hanno sollecitato il legislatore italiano a introdurre, per il tramite del d.lg. n. 62 del 2008, l’art. 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. n. 42 del 2004), un approccio integrato al patrimonio culturale ed il concetto di heritage community, comportando, di fatto, la necessità di un ampliamento della nozione di bene culturale e di una reimpostazione metodologica della disciplina codicistica in Italia, che tenga in considerazione il diritto all’accesso al patrimonio culturale, allo sviluppo sostenibile e alla partecipazione democratica. Cfr., per tutti, C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2017; M. Tigano, Un “modello Unesco” per la gestione, in chiave economica, dei beni culturali di interesse religioso?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, www.statoechiese.it, n. 23 del 2018.

[14] N. Aicardi, L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione, Torino, 2002.

[15] Così già S. Cassese, I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione, in Giorn. dir. amm., 1998, pag. 673 ss.

[16] Il riferimento è a M. Tigano, Sulla gestione, secondo criteri economici, dei beni culturali di interesse religioso, in Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale, cit., pag. 95 ss.

[17] Invero, la ricerca ed il riconoscimento dei tratti comuni fra le due categorie di beni (e, quindi, in definitiva, la inclusione in una categoria giuridica unitaria), non può non trovare il suo fondamento e la sua giustificazione nella coincidenza - o quanto meno nella vicinanza - dei valori in relazione ai quali, nei due rispettivi ordinamenti, (quello dello Stato e quello della Chiesa), viene operata la qualificazione dei beni come beni culturali.

[18] M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, pag. 3 ss.

[19] A.G. Chizzoniti, I beni culturali nell’ordinamento canonico, in R. Mazzola, I. Zuanazzi, Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, I, Torino, 2011, pag. 125 ss. ed i richiami ivi contenuti.

[20] T. Alibrandi, P. Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano, 2001.

[21] V. Cerulli Irelli, I beni culturali nell’ordinamento italiano vigente, in M.P. Chiti (a cura di), Beni culturali e comunità europea, Milano, 1994.

[22] L. Casini, La valorizzazione dei beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, pag. 651 ss.

[23] P. Bilancia (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studio dei modelli di gestione integrata, Milano, 2005.

[24] Sull’argomento, si rinvia al fondamentale lavoro curato da M.A. Sandulli, Codice dei beni culturali e del paesaggio, III ed., Milano, 2019.

[25] La valorizzazione, precisa altresì il Codice Urbani, consiste in un’attività diretta alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale, cioè in quell’attività che costituisce il presupposto fondamentale della tutela ed assolve, al pari di questa, alla funzione di assicurare le migliori condizioni per la massimizzazione della funzione pubblica.

[26] G. Piperata, La valorizzazione economica dei beni culturali: il caso dei musei e delle collezioni, Atti del Convegno “La valorisation économique des biens culturels locaux en France et en Italie”, Tolosa, 21 novembre 2014, pubblicati in Aedon, 2016.

[27] A.F. Leon, V. Tuccini, La dimensione economica del patrimonio culturale, in Diritto e gestone dei beni culturali, (a cura di) C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bologna, 2011.

[28] G. Severini, L’immateriale economico nei beni culturali, in questa Rivista, 2015, 3.

[29] L’art. 9, primo comma, dispone: “Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità”. Per un commento, si rinvia a N. Gullo, Art. 9. Beni culturali di interesse religioso, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., pag. 87 ss.

[30] Per tutti, S. Amorosino, I beni culturali d’interesse religioso nell’ordinamento amministrativo italiano, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, pag. 375 ss.; A. Roccella, I beni culturali di interesse religioso della Chiesa cattolica, in Studi in onore di Umberto Pototschnig, II, Milano, 2001, pag. 1093 ss.

[31] Il testo della norma dispone: “La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico”. “Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche”. “La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti”. Sui beni culturali di interesse religioso è disponibile un’ampia bibliografia. In generale, per i primi commenti all’art. 12 citato, si rinvia a A.G. Chizzoniti, Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso, Tricase, 2009; G. Pastori, I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la normazione più recente, in Quad. dir. pol. eccl., 2005, 1, pag. 191 ss.; M. Renna, I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista, in Dir. amm., 2004, pag. 181 ss.; R. Roccella, I beni culturali ecclesiastici, in Quad. dir. pol. eccl., 2004, 1, pag. 199 ss.; M. Vismara Missiroli, I beni culturali di interesse religioso dall’Accordo del 1984 al «Codice Urbani», in Iustitia, 2004, pag. 310 ss.

[32] Sull’argomento, si consenta il rinvio al lavoro monografico di M. Tigano, Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali d’interesse religioso, Napoli, 2012 e la bibliografia ivi contenuta.

[33] Come ha insegnato il Concilio Vaticano II, infatti, la Chiesa, pur mantenendo integro il suo richiamo ad un “totalmente altro”, si colloca, tuttavia, in mezzo al mondo come sacramento di salvezza, inserendo il compito della “promozione umana” nel cuore stesso dell’evangelizzazione.

[34] Anzi, questo moderno sistema di gestione si pone quale strumento elettivo più congruo, quando non addirittura necessario, per realizzare le finalità di cui all’art. 2 Cost., tenuto conto che lo sviluppo dell’uomo attraverso la cultura, nella visione prospettica e “combinata” dell’art. 2, è uno sviluppo integrale «senza distinzione di sesso, razza, religione» (art. 3 Cost.).

[35] Sull’argomento, più diffusamente, A.G. Chizzoniti, Il turismo religioso tra normativa statale e normativa religiosa, in Codice del Turismo religioso, (a cura di) A.G. Chizzoniti, Milano, 1999, pagg. 1-37.

[36] È stato osservato che l’esperienza del Parco culturale ecclesiale sembra proporsi come paradigma di una reimpostazione metodologica della disciplina dei beni componenti il patrimonio culturale religioso come beni comuni. Essa rappresenta, infatti, un modello di innovazione metodologica, amministrativa, gestionale, di governance del patrimonio culturale e, più in generale, del territorio, da replicare e applicare in altri contesti, confessionali e civili. Peraltro, il progetto concernente i Parchi, anticipa, per molti aspetti, principi, valori e prassi che sono alla base della legge n. 133 del 2020 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Faro del 2005, e rispetto ai quali l’ordinamento giuridico italiano dovrà col tempo adeguarsi. In altre parole, il Parco culturale ecclesiale sembra rispondere a pieno al concetto di heritage community. In questi termini, L.M. Guzzo, Il patrimonio culturale religioso come bene comune: l’esperienza dei Parchi e delle Reti culturali ecclesiali, in Il patrimonio culturale di interesse religioso, cit., p. 3.

[37] L’idea originaria è attribuibile a Giovanni Gazzaneo, coordinatore del mensile Avvenire “Luoghi dell’infinito” e presidente della Fondazione Crocevia. Durante un incontro con i direttori di alcuni uffici della Conferenza episcopale italiana nel 2007, la sua intuizione venne subito condivisa dal responsabile nazionale per la Pastorale del Turismo, don Mario Lusek, che la tradusse in un impegno ufficiale, non prima di avere proceduto ad una riflessione comune su alcune linee orientative e convergenti circa la configurazione dei “parchi” come aree legate non solo al territorio geografico, ma anche alle tradizioni culturali e alle esperienze religiose.

[38] Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport, Bellezza e speranza per tutti. Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza concreta, 2018.

[39] Rivalutare con nuove strategie, maggiormente coordinate, i tanti tesori del patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico diffusi su tutto il territorio nazionale, ma, soprattutto, “dare un’anima al turismo” senza rinunciare ad approfondire la dimensione teologica della bellezza, imparando (e insegnando al contempo) ad essere custodi capaci di rinnovato stupore, sono alcuni degli obiettivi che si propongono i Parchi culturali ecclesiali, potenzialmente destinati ad una simbolica riappropriazione di luoghi, testimonianze, strumenti di vita, nel segno del Sacro. Così M. Roncalli, Dare un’anima al turismo, nasce la rete dei “Parchi culturali ecclesiali”, in www.lastampa.it, del 16 gennaio 2018.

[40] Ufficio nazionale C.E.I. per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, Il Parco culturale ecclesiale. Idee e linee orientative, Roma, 2016, pag. 4.

[41] Ufficio nazionale C.E.I. per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, Bellezza e Speranza per tutti. Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza concreta, Roma, 2018, pag. 25.

[42] Sul tema interessanti spunti di riflessione si rinvengono in A. Mantineo, Il ritorno al Concilio Vaticano II e l’“aggiornamento” del diritto ecclesiale nel tempo di Papa Francesco, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 27 del 2017, pagg. 1-48.

[43] Si veda, da ultimo, il discorso del Santo Padre Francesco tenuto in occasione del Sinodo inaugurato il 9 ottobre 2021: Papa Francesco, Momento di riflessione per l’inizio del percorso sinodale, consultabile online al sito www.vatican.va.

[44] Sulla centralità della figura del vescovo diocesano, si consenta il rinvio a M. Tigano, M. Galluccio, Novità processuali in materia di nullità matrimoniale e giurisdizione canonica, in Stato, Chiese e pluralismo, confessionale, n. 13 del 2019, pag. 12.

 

 



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