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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti [*]

 

Sentenza 14 aprile-20 maggio 2021, n. 101

L’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sull’autorizzazione paesaggistica, costituisce norma interposta ai fini del rispetto dell’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la legislazione sulla materia “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, nonché ai fini del rispetto dell’articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, che impone alla regione di conformarsi alle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.

Non esiste incompatibilità tra la legislazione della regione Sardegna sul “Piano di utilizzo dei litorali” (Pul), laddove disciplina le strutture per l’esercizio delle attività svolte in regime di concessione demaniale marittima, e la legislazione statale sulla tutela dei beni paesaggistici, se la prima garantisce che l’attuazione della seconda sia assicurata senza eccezioni.

In base a tale criterio, le disposizioni legislative regionali che consentono il mantenimento di strutture in origine a carattere precario risultano conformi a Costituzione quando si limitano al profilo demaniale ed edilizio senza la pretesa di incidere sulla durata dell’autorizzazione paesaggistica, mentre si pongono in contrasto con la Costituzione allorché configurano pure una proroga di detta autorizzazione.

Sentenza 27 aprile-17 giugno 2021, n. 124

Le disposizioni legislative regionali (della Liguria) che disciplinano gli interventi di riutilizzo di talune categorie di immobili:

- sono costituzionalmente legittime, laddove non configurano esplicitamente una clausola di salvaguardia a favore dei beni sottoposti al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, poiché il silenzio della normativa regionale non consente di affermare che venga prevista una deroga rispetto alle tutele risultanti dalla normativa statale;

- sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'articolo 9 della Costituzione, laddove stabiliscono esplicitamente una deroga rispetto al Piano territoriale di coordinamento regionale con valore paesistico.

Sentenza 11 maggio-17 giugno 2021, n. 125

Le disposizioni legislative regionali (del Piemonte) che da un lato riducono i termini valevoli in quella regione per il procedimento di conformazione dei piani urbanistici alla pianificazione paesaggistica, e dall’altro estendono la portata delle varianti urbanistiche in modalità semplificata, risultano costituzionalmente legittimi e, in particolare, non si pongono in contrasto con l’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione per il tramite dell’articolo 145, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Infatti il coinvolgimento del ministero continua a svolgersi attraverso modalità e prerogative che garantiscono la tutela del paesaggio e l’adeguatezza dell’istruttoria, in coerenza con i principi già riconosciuti dalla Corte (sentenze n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014).

Sentenza 26 maggio-6 luglio 2021, n. 138

Le disposizioni legislative regionali (della Liguria) che estendono l’elenco degli interventi per i quali non occorre alcun titolo abilitativo edilizio sono costituzionalmente legittime, sebbene non configurino esplicitamente la salvezza del regime proprio dei beni paesaggistici in forza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, poiché il silenzio della normativa regionale non consente di affermare che venga prevista una deroga rispetto alle tutele risultanti dalla normativa statale.

Sentenza 12 maggio-8 luglio 2021, n. 141

Le disposizioni legislative regionali (del Lazio) che introducono misure di semplificazione in materie di governo del territorio, sono costituzionalmente legittime sebbene non configurino esplicitamente la salvezza del regime proprio dei beni paesaggistici in forza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, poiché il silenzio della normativa regionale non consente di affermare che venga prevista una deroga rispetto alle tutele risultanti dalla normativa statale.

Le disposizioni legislative regionali (del Lazio) che riducono da 800 a 300 metri sul livello del mare la quota al di sotto della quale le faggete sono definite “faggeta depressa” e sottoposte ad un apposito regime di protezione sono costituzionalmente illegittime per violazione dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione per il tramite dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Infatti, quest’ultima norma sottopone alla tutela paesaggistica “i territori coperti da foreste e da boschi”, per cui la “faggeta depressa”, dal momento in cui è stata inclusa nel patrimonio boschivo dalla disciplina regionale pur in assenza di regole ad hoc a livello statale, rientra appunto nella nozione di “bosco” e nella relativa tutela, che non può essere limitata irragionevolmente, a maggior ragione ove si consideri che di solito le faggete si collocano fra i 1000 e i 1700 metri sul livello del mare, per cui l’individuazione della “faggeta depressa”, prima delle riduzione della quota di riferimento, si fondava su una corretta rappresentazione del fenomeno naturale preso in considerazione.

Le disposizioni legislative regionali (del Lazio) che, in materia di pianificazione forestale aziendale, sottopongono ad autorizzazione paesaggistica i “piani di gestione e assestamento forestale” e il “piano poliennale di taglio” in luogo dei singoli interventi successivi, sono costituzionalmente illegittime per violazione dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione per il tramite degli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sentenza 9 giugno-8 luglio 2021, n. 144

Le disposizioni legislative regionali (del Piemonte) sulla disciplina urbanistica ed edilizia dei “complessi ricettivi all’aperto” e del “turismo itinerante”:

- sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione per il tramite dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, laddove prevedono l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica dei campeggi temporanei o mobili;

- sono costituzionalmente legittime, laddove prevedono l’adozione di un regolamento regionale di attuazione delle disposizioni stesse senza fare menzione della normativa statale sulla tutela paesaggistica.

Sentenza 23 giugno-22 luglio 2021, n. 160

L’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sull’autorizzazione paesaggistica, costituisce norma interposta ai fini del rispetto dell’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la legislazione sulla materia “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, nonché ai fini del rispetto dell’articolo 14 dello Statuto speciale per la Sicilia, che impone alla regione di conformarsi alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con i suddetti parametri, le disposizioni legislative della regione siciliana le quali disciplinano l’autorizzazione paesaggistica semplificata con modalità difformi da quelle contemplate dalla normativa statale e, segnatamente, prevedono che tale provvedimento si possa formare per silentium.

Sentenza 23 giugno-22 luglio 2021, n. 164

Spetta allo Stato, e per esso al dicastero di settore, a norma dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adottare unilateralmente la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore”.

Sentenza 23 settembre-28 ottobre 2021, n. 201

Le disposizioni legislative regionali (del Veneto) in tema di progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale:

- laddove disciplinano gli utilizzi dei corsi d’acqua, nonché i procedimenti relativi alla realizzazione e allo smantellamento delle opere, sono costituzionalmente legittime, sebbene non configurino esplicitamente la salvezza del regime proprio dei beni paesaggistici in forza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, poiché il silenzio della normativa regionale non consente di affermare che venga prevista una deroga rispetto alle tutele risultanti dalla normativa statale;

- laddove disciplinano la possibilità di sanatoria di opere costruite irregolarmente, sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione per il tramite degli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, perché qui la normativa regionale assume un carattere di completezza e pertanto l’omesso richiamo della normativa statale non può intendersi quale tacita salvezza di quest’ultima.

Sentenza 6 ottobre-23 novembre 2021, n. 219

Le disposizioni legislative regionali (della Calabria) che consentono interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica, mediante la reiterazione di un regime di proroga, sono costituzionalmente illegittime per violazione dell’articolo 9 della Costituzione, poiché finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, nonché per violazione dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, poiché vengono poste in essere senza che vengano seguite modalità procedurali collaborative e senza che venga approvato congiuntamente il piano paesaggistico regionale.

Note

[*] Leonardo Zanetti, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni, 22, Bologna, leonardo.zanetti@unibo.it



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