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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti

 

Sentenza 26 gennaio - 3 marzo 2021, n. 29

Sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative regionali (della Puglia) che, in tema di interventi su immobili sottoposti al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rimuovono divieti già previsti dalla regione ma non dal predetto decreto n. 42 del 2004 e, comunque, fanno salva la necessità delle autorizzazioni configurate dallo stesso decreto legislativo n. 42 del 2004 per i beni culturali e i beni paesaggistici. Infatti tale disciplina non sconfina negli ambiti oggetto della legislazione esclusiva statale e, pertanto, non si pone in contrasto con l’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

Sentenza 9 febbraio - 21 aprile 2021, n. 74

Le disposizioni legislative regionali (della Puglia) dettate per fine di favorire le attività agricole e turistiche nelle aree colpite da Xylella fastidiosa:

a) sono costituzionalmente illegittime ove consentono l’“impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale”. Infatti tale disciplina si pone in contrasto con gli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - recanti, il primo, la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica e, il secondo, l’individuazione tassativa delle tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di detta autorizzazione - e pertanto invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;

b) sono costituzionalmente legittime ove permettono le attività di turismo rurale oggetto di apposita normativa della regione, ad integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, e senza necessità di approvazione regionale. Infatti tale disciplina non si pone in contrasto con l’articolo 145, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - sulla partecipazione del dicastero di competenza alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione paesaggistica - e pertanto non invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. In particolare detta disciplina deve interpretarsi nel senso che il superamento della necessità dell’approvazione regionale ai fini urbanistici non fa venir meno la necessità della partecipazione dei competenti organi ministeriali;

c) sono costituzionalmente illegittime ove condizionano l’applicabilità di talune disposizioni della pianificazione paesaggistica (segnatamente, delle norme tecniche d’attuazione del piano paesaggistico territoriale regionale) non alla presenza di più stringenti norme di tutela negli strumenti urbanistici comunali ma a mere scelte dei comuni, i quali possono limitarsi a manifestare la volontà di non avvalersi delle richiamate disposizioni paesaggistiche. Infatti tale disciplina si pone in contrasto con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica, che trova riconoscimento ed espressione nell’articolo 143, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e pertanto invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

 

 

 



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