La digitalizzazione del patrimonio culturale
La valorizzazione delle opere d’arte on line e in particolare la diffusione on line di fotografie di opere d’arte. Profili giuridici
di Giusella Dolores Finocchiaro
Sommario: 1. Introduzione. - 2. Sulla disciplina del diritto d'autore. - 3. Sulla tutela giuridica delle banche di dati e delle opere multimediali. - 3.1. Le banche di dati nella Direttiva (UE) 2019/790. - 4. Diritti d'autore sulle fotografie. - 5. Ulteriori profili di possibile interesse. La protezione dei dati personali. - 6. Conclusioni.
The valorization on line of artistic works and especially the distribution on line of photos of artistic works. Legal aspects
Valorization of artistic works on line is today the most innovative way of spreading culture. However, making information and in particular photos of artistic works available on-line may be in contrast with current legislation. In fact, information and photos are actually protected both by legislation on personal data and legislation on intellectual property. In this article limits provided by current Italian legislation are analyzed.
Keywords: Artistic Works; Photos of Artistic Woks; Database; Intellectual Property.
La valorizzazione delle opere d'arte on line, che oggi nei progetti più recenti e innovativi si realizza con la diffusione on line e in particolare su Internet, di fotografie, anche di opere d'arte, corrisponde ad un'esigenza sempre più sentita di condivisione e di individuazione di nuove modalità di fruizione della cultura. Questa esigenza tuttavia deve confrontarsi, e talora scontrarsi, con i limiti dettati dalla vigente legislazione, e in particolare dalla legge sul diritto d'autore, legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", di seguito l.d.a. (legge sul diritto d'autore), più volte modificata. Ciò è particolarmente evidente nel caso in cui l'operazione di diffusione abbia ad oggetto fotografie, anche di opere d'arte, beni oggetto di una disciplina piuttosto complessa.
La tensione fra la protezione accordata dalla legge sul diritto d'autore al titolare dei diritti patrimoniali, individuato come di seguito si dirà, e il bisogno di condividere e diffondere cultura, si fa stridente nel caso in cui la valorizzazione sia finalizzata ad attività di studio e di ricerca. Occorre inoltre considerare che le raccolte di fotografie possono configurarsi come banche di dati e opere multimediali, alle quali la legge sul diritto d'autore accorda una specifica tutela, materia recentemente rivista dalla Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
Infine, si aggiunga che sovente alle fotografie sono associate informazioni qualificabili come dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "Regolamento") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Le direttrici, quindi, lungo le quali si snoda la vicenda giuridica della valorizzazione delle opere d'arte on line, sono le seguenti:
- diritti d'autore sulle fotografie d'opere d'arte;
- tutela giuridica delle banche di dati e delle opere multimediali;
- protezione dei dati personali.
In questo lavoro ci si propone di tracciare un quadro sintetico che introduca alle principali problematiche giuridiche.
2. Sulla disciplina del diritto d'autore
Prima di trattare dei diritti d'autore sulle fotografie di opere d'arte, è opportuno soffermarsi brevemente sulla disciplina del diritto d'autore in generale [1].
Com'è noto, il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno, e precisamente le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come recita l'art. 1 della l.d.a. Oggetto di tutela, in base al diritto d'autore, è soltanto la forma espressiva dell'opera, non l'idea in essa contenuta.
La durata della tutela è differente a seconda delle opere tutelate: per esempio, è normalmente di tutta la vita dell'autore e di settanta anni dalla sua morte nel caso dei programmi informatici, mentre la durata del diritto connesso sulle fotografie è di venti anni dalla produzione della fotografia (ma di settanta anni dalla morte dell'autore per le opere fotografiche, cioè le fotografie che hanno carattere artistico).
Com'è noto, il diritto d'autore sorge con la creazione dell'opera ed il contenuto di questo diritto è costituito da un complesso di diritti patrimoniali e da un complesso di diritti morali sull'opera. I diritti patrimoniali sull'opera, cioè i diritti di utilizzazione economica, sono costituiti dal diritto di pubblicare l'opera, dal diritto di diffonderla, dal diritto di metterla in commercio, dal diritto di elaborarla e dal diritto di tradurla. I diritti elencati sono diritti relativi all'opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti e possono essere trasferiti a terzi, anche indipendentemente gli uni dagli altri, ai sensi dell'art. 19 l.d.a. Il trasferimento dei diritti deve essere provato per iscritto ai sensi dell'art. 110 l.d.a. I diritti morali d'autore, cioè i diritti incedibili riconosciuti all'autore dell'opera, fra i quali il diritto alla paternità dell'opera, il diritto di non pubblicarla, il diritto di opporsi a modificazioni della stessa sono invece inalienabili ed indisponibili. Il diritto d'autore sorge, automaticamente, nel momento della creazione dell'opera.
Il titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera è l'autore. Assai di frequente, tuttavia, gli autori cedono i diritti patrimoniali: per esempio alle case discografiche, nel caso di opere musicali e ai produttori, nel caso di software. Il titolare dei diritti sull'opera può trasferirli ad altri a fronte di un corrispettivo o può rinunciarvi.
3. Sulla tutela giuridica delle banche di dati e delle opere multimediali
La raccolta di fotografie, anche di opere d'arte, può costituire una banca di dati o un'opera multimediale, ed entrambe sono oggetto di una particolare tutela accordata dalla legge sul diritto d'autore. L'ampia definizione recata dalla l.d.a. di "banca di dati" come "raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo" comprende anche l'opera multimediale e, di conseguenza, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, banca di dati e opere multimediali possono essere unitariamente considerate.
Un'opera multimediale può essere definita come un'opera costituita dalla combinazione di diversi contenuti: testo, grafica, illustrazioni, filmati, animazioni, fotografia, musica, ecc.
I contenuti dell'opera sono fra loro collegati mediante un particolare schema logico, ideato dall'autore, che costituisce la peculiare struttura e organizzazione interna dell'opera. I contenuti dell'opera multimediale, cioè il testo, la grafica, le illustrazioni, la fotografia, costituiscono, a loro volta, opere o parti di opere.
Sotto il profilo giuridico, si possono individuare quantomeno i seguenti beni da tutelare:
- l'opera multimediale, integralmente considerata, caratterizzata dalla peculiare struttura e organizzazione interna dell'opera;
- le opere o le parti di opere che ne fanno parte;
- il software strumentale alla fruizione dell'opera.
Le opere o le parti di opere che fanno parte dell'opera multimediale, nonché il software strumentale alla fruizione dell'opera, sono tutelati attraverso la disciplina del diritto d'autore, secondo i limiti e le modalità specificamente previsti dalla legge per ciascuno di essi.
Per tutelare l'opera multimediale nel suo complesso e, quindi, la peculiare struttura dell'opera, invece, potrà applicarsi la disciplina del diritto d'autore, sempre che sia soddisfatto il requisito del carattere creativo dell'opera.
Qualora questo requisito non sia soddisfatto, un'altra tutela può essere accordata all'opera dalla l.d.a., costituita dal cosiddetto "diritto sui generis", che consiste nel "diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa". Questo diritto ha la durata di quindici anni, sorge con la costituzione della banca di dati ed è analiticamente disciplinato dall'art. 102-bis della legge sul diritto d'autore.
L'esistenza del diritto sui generis fa salvi il diritto d'autore sulla banca di dati, ove configurabile, e i diritti sulle opere facenti parte della banca di dati, nonché i diritti sul software utilizzato per l'impostazione o il funzionamento della banca di dati.
Il diritto sui generis tutela l'investimento in termini di risorse economiche e di ricerca: le attività che vanno dal reperimento dei dati e delle informazioni, alla loro organizzazione in maniera sistematica e agevole per la consultazione.
Ciò non esclude che nel nostro ordinamento la tutela praticabile possa essere costituita anche dall'applicazione della disciplina sul diritto d'autore. Essa, tuttavia, presuppone l'originalità dell'opera, con riguardo alla sua particolare struttura, e questo requisito non sempre è proprio della banca di dati o dell'opera multimediale, le quali possono essere piuttosto qualificate dalla completezza, nonché dalla qualità e dalla tipologia di informazioni o di opere in esse contenute.
Il quadro va completato con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha svolto un ruolo fondamentale per l'inquadramento del diritto sui generis. Il punto di riferimento principale è costituito dalla decisione British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organization Ltd [2].
3.1. Le banche di dati nella Direttiva (UE) 2019/790
Trattando il tema delle banche di dati, non può omettersi un riferimento alla Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che in particolare introduce alcuni aggiornamenti alle eccezioni e alle limitazioni al diritto d'autore previste dalla Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e dalla Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
Obiettivo dell'introduzione di tali eccezioni e limitazioni è quello di garantire, in particolare, che gli istituti di istruzione e gli organismi di ricerca "godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altri materiali in attività didattiche digitali, incluse quelle on line e transfrontaliere" (considerando n. 19). Così si spiega, ad esempio, l'eccezione prevista all'art. 3 della menzionata Direttiva che consente ad organismi di ricerca e a istituti di tutela del patrimonio culturale la riproduzione e l'estrazione "per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso", ponendo così un'eccezione anche al diritto del costitutore della banca di dati "di vietare operazioni di estrazione o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa".
Analogamente, i diritti dell'autore di una banca di dati vengono subordinati alle esigenze degli istituti di tutela del patrimonio culturale che possono "realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione" (art. 6). A tal proposito, il considerando n. 27 specifica tuttavia che "gli atti di riproduzione compiuti dagli istituti di tutela del patrimonio culturale a fini diversi dalla conservazione delle opere o altri materiali presenti nelle loro collezioni permanenti dovrebbero continuare a essere soggetti all'autorizzazione dei titolari dei diritti, a meno che non siano consentiti da altre eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione".
Viene poi rafforzata la finalità illustrativa ad uso didattico, in presenza della quale è consentito l'utilizzo digitale di opere e altri materiali "nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché tale utilizzo: a) avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; e b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile". Il legislatore europeo sembra aver preso consapevolezza della sempre maggiore diffusione su Internet di opere protette, estendendone la tutela ad ambiti di utilizzo privi di confini materiali ("ambiente elettronico"), rispetto a quanto - come si dirà di seguito - è previsto dall'attuale normativa nazionale.
Da ultimo, per i fini che qui interessano, merita un accenno l'introduzione di nuovi meccanismi di concessione di licenze, anche collettive, volte a garantire un più ampio accesso ai contenuti, in particolare fornendo un nuovo sistema che agevoli gli istituti di tutela del patrimonio culturale quali biblioteche, musei e archivi, nella digitalizzazione e diffusione, anche on line e transfrontaliera all'interno dell'Unione, di opere fuori commercio che detengono nelle loro collezioni.
4. Diritti d'autore sulle fotografie
La fotografia può costituire un'opera dell'ingegno e, come tale, costituire oggetto di tutela ai sensi del diritto d'autore.
La fotografia, essendo per sua natura una riproduzione, pone un problema duplice, che si articola nella tutela giuridica della fotografia e nella tutela giuridica del bene (o del soggetto) in essa rappresentato. Un ulteriore livello di problematicità si configura nel caso costituito della riproduzione delle fotografie su Internet che, come si è accennato, frequentemente costituisce sbocco naturale dei progetti di diffusione delle opere d'arte on line.
Per comprendere quale sia la disciplina applicabile alle raccolte di fotografie di opere d'arte destinate alla pubblicazione su Internet, l'iter del ragionamento giuridico da seguire appare il seguente:
a) quali diritti d'autore, patrimoniali e morali, siano configurabili sulle fotografie;
b) se sia configurabile un'eccezione per le finalità di studio e di ricerca;
c) se, trattandosi di riproduzione su Internet, considerata la natura del mezzo, l'eccezione subisca a sua volta una deroga.
a) Diritti d'autore sulle fotografie in generale
La l.d.a. disciplina secondo tre diverse modalità di protezione le fotografie o, più esattamente, individua tre tipologie di fotografie protette in modo differente. In particolare prevede:
1) le opere fotografiche, protette come opere dell'ingegno dal diritto d'autore ex art. 2 l.d.a.;
2) le fotografie, non creative, protette dal diritto connesso ex art. 87, 1° comma l.d.a.;
3) le fotografie di scritti, documenti, carte di affari e oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, non protette, ex art. 87, 2° comma l.d.a.
La distinzione fra le tre tipologie di fotografie non è agevole. Tuttavia, alcuni criteri distintivi sono stati elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina al riguardo. In estrema sintesi, può affermarsi che le opere fotografiche, tutelate dal diritto d'autore, sono caratterizzate da un certo livello di creatività, non riferita all'oggetto ritratto, ma invece al modo in cui è ritratto. La creatività richiesta deve essere di livello particolarmente elevato, non essendo invece sufficiente la perizia tecnica del fotografo.
La distinzione fra le fotografie protette e non protette dai diritti connessi, pare invece seguire un criterio prevalentemente contenutistico, sempre che essa sia priva di creatività e abbia una funzione prevalentemente di documentazione.
Per quanto rileva in questa sede, in sintesi, può affermarsi che la riproduzione fotografica di opere d'arte, giusta l'espressa previsione dell'art. 87, 2° comma l.d.a. rientra, nella maggior parte dei casi nella tipologia di fotografie non creative.
È opportuno ricordare le principali disposizioni al riguardo. Il capo V della l.d.a. dispone che spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Tale diritto è del datore di lavoro, se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto. La stessa norma si applica a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione di un equo corrispettivo.
La cessione del negativo comprende la cessione dei diritti, salvo patto contrario, e sempre che tali diritti spettino al cedente.
Gli esemplari della fotografia devono portare una serie di indicazioni quali:
1) il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora le opere non portino tali indicazioni, la riproduzione è considerata abusiva solo se il fotografo prova la malafede del riproduttore.
Il diritto esclusivo dura vent'anni dalla produzione della fotografia: trascorsi vent'anni, il diritto è da considerarsi esaurito e conseguentemente le disposizioni sopra citate non trovano applicazione.
Quanto ai diritti morali d'autore, è assai dubbia la configurabilità dei diritti morali in capo all'autore di semplici fotografie. Né l'obbligo di inserire le indicazioni richieste dall'art. 90 l.d.a. è idoneo a configurare un diritto morale, richiedendosi, in alternativa al nome del fotografo, il nome del committente. Pertanto, si ritiene che, trascorsi vent'anni dalla produzione della fotografia, essa possa essere pubblicata senza le indicazioni richieste dall'art. 90 l.d.a.
Si ricorda, inoltre, che l'art. 91 l.d.a. richiede che nel caso di riproduzione di fotografie, "in generale nelle opere scientifiche o didattiche" nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno di fabbricazione, "se risultano dalla fotografia riprodotta". Non parrebbe, dunque, che alla luce di questa norma possa essere richiesto uno sforzo di reperimento delle informazioni richieste dall'art. 90 l.d.a. La riproduzione in antologie ad uso scolastico e in generale opere scientifiche o didattiche è lecita dietro pagamento di un equo compenso.
Si segnala, di passaggio, che nel caso in cui le fotografie costituissero ritratti, ulteriori disposizioni normative dovrebbero trovare applicazione e segnatamente gli artt. 96 e 97 l.d.a. nonché l'art. 10 c.c. sul diritto all'immagine.
Pare inoltre opportuno evidenziare anche che alle fotografie che riproducono opere d'arte e quindi "beni culturali" sono applicabili, oltre alle disposizioni della l.d.a. qui considerate, le disposizioni del "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
In particolare, la riproduzione dei beni culturali è disciplinata dall'art. 107 del Codice dei beni culturali e del paesaggio secondo cui "il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore".
All'art. 108 e seguenti il Codice disciplina poi le condizioni, i tempi e i modi della riproduzione, imponendo il pagamento di un corrispettivo, determinato dall'autorità che ha in consegna il bene, in considerazione dei modi e delle finalità della riproduzione. Soltanto la riproduzione per uso personale, per motivi di studio o richiesta da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione dei beni esonera dal pagamento di tale corrispettivo. Mentre, confermando la strategia di semplificazione dell'utilizzo di opere protette per finalità legate all'accesso alla conoscenza, sono ritenute libere le riproduzioni svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale (art. 108, comma 3-bis del Codice).
b) Sulla configurabilità dell'utilizzazione libera per finalità di studio e di ricerca
Ulteriore problema che si pone è se, essendo la riproduzione destinata a finalità di studio e di ricerca, sia configurabile un'eccezione.
Com'è noto, la l.d.a. prevede le cosiddette "utilizzazioni libere" all'art. 68 e ss. Seppure entro margini sempre più ridotti, si consente, ad esempio, la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici. Inoltre, il prestito eseguito dalle biblioteche e dalle discoteche dello Stato non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Sembrerebbero dunque sussistere spazi per la libera utilizzazione per finalità di studio e di ricerca.
Tuttavia, l'art. 71-ter limita fortemente tali spazi, disponendo che "è libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di studio o di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza".
Questa disposizione appare limitare geograficamente la comunicazione con mezzi informatici, ai locali della biblioteca ed escludere la comunicazione via Internet.
Pare che qui ci si riferisca ad una utilizzazione per ragioni di studio effettuata nell'ambito della biblioteca o dell'archivio, e quindi localmente circoscritta.
L'unico accenno al contesto digitale e, dunque, ad un ambiente senza confini materiali è stato introdotto nel 2008 con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 70 della l.d.a. che consente "la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro".
Resta salvo quando disposto dalla Direttiva (UE) 2019/790.
c) Sulla configurabilità dell'utilizzazione libera per finalità di studio e di ricerca nel caso di riproduzione su Internet
Come si è descritto sopra la l.d.a. non prende espressamente in considerazione la diffusione delle fotografie su Internet. Tace sul punto anche il "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Si è visto, però, che le norme sopra illustrate si riferiscono a diffusioni limitate localmente e appare quindi da escludersi la configurabilità dell'utilizzazione o della riproduzione libera su Internet. In altri termini, pare che, considerata la natura del mezzo, l'eccezione subisca a sua volta una deroga.
Al riguardo si segnala che nel "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è dato rintracciare qualche ulteriore elemento nella direzione indicata, segnatamente nell'art. 111 ss. sull'attività di valorizzazione dei beni culturali e nell'art. 118 sulla promozione di attività di studio e ricerca.
5. Ulteriori profili di possibile interesse. La protezione dei dati personali
Nelle raccolte di fotografie di opere d'arte spesso sono associate alle fotografie informazioni di vario genere. Pare quindi opportuno esaminare l'applicabilità della normativa a tutela dei dati personali dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "Regolamento") e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 [3].
Stante l'ampia definizione di "dato personale" ("qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale") e l'altrettanto ampia definizione di "trattamento" ("qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"), pressoché ogni utilizzo di informazioni, indipendentemente dal mezzo utilizzato, deve considerarsi soggetto alle disposizioni della normativa menzionata. E dunque il soggetto che effettua il trattamento (c.d. "titolare del trattamento") deve di norma avere una base giuridica che legittimi il trattamento (ad esempio, il consenso) e fornire all'interessato (cioè la persona fisica a cui i dati si riferiscono) informazioni sul trattamento dei suoi dati.
Tuttavia, venendo alla raccolta di fotografie di opere d'arte, se i dati personali da pubblicarsi sono costituiti dalle informazioni sull'ubicazione dell'opera, secondo quanto previsto dal decreto del ministero per i Beni culturali e ambientali dell'8 aprile 1994, ove si prevede che "ogni esemplare di riproduzione dovrà indicare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, della bottega o dell'ambito culturale, titolo, dimensione, tecniche e materiale, provenienza, data) la sua ubicazione nonché la tecnica ed il materiale usato per la riproduzione, essendo il trattamento dei dati personali previsto da una norma di regolamento, pare applicabile l'art. 6, 1° comma, lett. c) del Regolamento, che prevede la liceità del trattamento quando quest'ultimo sia necessario per adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.
Sovente si pone il problema interpretativo relativo alle cosiddette "attribuzioni", non risulta che esse siano state oggetto di decisioni giurisprudenziali o di approfondimenti della dottrina. Esse vanno presumibilmente ricondotte alla corrispondenza epistolare, alle memorie familiari e personali e agli scritti della medesima natura, disciplinati dall'art. 93 della l.d.a. Dunque esse, se hanno carattere confidenziale, possono essere pubblicate solo con il consenso dell'autore (o degli eredi) e, trattandosi di corrispondenze epistolari, del destinatario.
Le cosiddette "attribuzioni", ma anche le semplici note, possono sollevare anche un problema giuridico concernente la protezione dei dati personali.
Infine, giova richiamare le disposizioni concernenti il trattamento di dati personali per finalità di ricerca storica. Anche in questo caso la finalità di ricerca storica rende legittimo il trattamento dei dati personali, ove tale finalità sia prevista dal diritto dell'Unione o dello Stato membro.
A livello interno inoltre sono state emanate le "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica" volto a disciplinare i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Nell'ambito della diffusione dei dati personali ivi contenuti, le Regole deontologiche stabiliscono espressamente che l'utente possa diffondere i dati personali solo se pertinenti e indispensabili alla ricerca e purché gli stessi non ledano la dignità e la riservatezza delle persone.
Da quanto sopra illustrato emerge la complessità della gestione dei diritti d'autore per la costituzione di raccolte di opere e per la diffusione delle stesse on line, anche per finalità di studio e di ricerca. L'esigenza di innovare e soprattutto di coordinare la legislazione vigente affinché le nuove modalità di fruizione della cultura possano trovare un'adeguata disciplina è divenuta pressante, ed è indispensabile uno sforzo di bilanciamento dei molteplici e talora contrapposti interessi di titolari dei diritti patrimoniali d'autore, di detentori delle opere d'arte, di biblioteche e centri di studio e di ricerca, di potenziali utenti e fruitori.
Note
[1] La bibliografia in materia di diritto d'autore è amplissima. Si vedano, fra i classici: M. Fabiani, Il diritto di autore nella giurisprudenza, Padova, 1972; P. Greco - P. Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno, in Trattato di diritto civile italiano, F. Vassalli (diretto da), Torino, 1974. Fra i testi più recenti: B. Cunegatti, Manuale del diritto d'autore: principi e applicazioni, Milano, 2020; V.M. De Sanctis - M. Fabiani, I contratti di diritto di autore, in Trattato dir. civ. e comm., Schlesinger (diretto da), Milano, 2007; A. Musso, Diritto di autore sulle opere letterarie e artistiche, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Galgano (a cura di), Bologna-Roma, 2008; A. Musso, L'impatto dell'ambiente digitale su modelli e categorie dei diritti d'autore o connessi, in Riv. trim. dir. proc., 2018, pagg. 471-508.
[2] C-203/02 del 9 novembre 2004. In questo caso la Corte si è soffermata su alcune nozioni, tra cui in primo luogo quella di "investimento rilevante", di cui all'art. 7, 1° comma della direttiva 96/9/CE, necessario affinché la banca dati sia tutelabile. In secondo luogo, la Corte ha specificato le nozioni di "estrazione" e di "reimpiego". Secondo i giudici europei, queste devono essere interpretate alla luce dell'obiettivo perseguito dal diritto sui generis, il quale, come risulta dal considerando n. 42 della direttiva, mira a tutelare il costitutore della banca di dati contro "atti dell'utente che vanno al di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all'investimento" del costitutore stesso. Tali nozioni si riferiscono, dunque, a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e di diffusione al pubblico di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte di esso. Il fatto che il contenuto della banca di dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso non pregiudica il diritto di quest'ultimo di vietare le operazioni di estrazione e di reimpiego relative alla totalità o ad una parte sostanziale del contenuto della banca di dati. Infine, la Corte si pronuncia sulla nozione di "parte sostanziale" del contenuto di una banca di dati, evidenziando come, ai fini delle operazioni di estrazione e reimpiego del contenuto del database, la sostanzialità rileva sia dal profilo qualitativo che da quello meramente quantitativo. Per quanto riguarda il profilo quantitativo, si è chiarito come la determinazione della parte sostanziale vada effettuata con riferimento al volume di dati (estratti dalla banca o riutilizzati) in rapporto al totale dei dati ivi contenuti; per quanto riguarda il profilo qualitativo, si è chiarito come la rilevanza qualitativa vada rapportata alla dimensione dell'investimento relativo alle operazioni di ottenimento, verifica e presentazione del contenuto della banca dati, indipendentemente tanto dal dato quantitativo (cioè il quantum prelevato), quanto dal valore (presumibilmente, ma non solo, economico) intrinseco di tali dati.
[3] Sulla normativa in materia di protezione dei dati personali, cfr. V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019; G. Finocchiaro (diretto da), La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019; C. Kuner, L. Bygrave, C. Docksey, L. Drechsler (a cura di), The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary, Oxford, 2019; R. Panetta (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy), Milano, 2019; G.M. Riccio, G. Scorza, E. Belisario (a cura di), GDPR e normativa privacy. Commentario, Milano, 2018; E. Tosi (a cura di), Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice privacy, Milano, 2019; N. Zorzi (a cura di), Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, Padova, 2019.
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