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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013)

 

Omissis

  Art. 39 - Disposizioni in materia di beni culturali

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 106, comma 2, la parola "soprintendente" è sostituita dalla seguente: "Ministero";

b) all'art. 146:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.";

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole" sono sostituite dalle seguenti: "ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione";

3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.".

Omissis

 

 

 



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