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I luoghi della cultura: oltre l'esperienza italiana

Tasse e tessere d'ingresso in musei, gallerie, scavi e monumenti governativi del Regno d'Italia (1875-1939)

di Antonello Ricco

Sommario: 1. Premessa. - 2. La normativa post-unitaria e il r.d. 3191/1885. - 3. Gli interventi d'inizio Novecento. - 4. La normativa degli anni Venti e Trenta del XX secolo.

Taxes and entry cards in Kingdom of Italy's museums, galleries, excavations and monuments (1875-1939)
This essay illustrates, with an historical perspective, the main legislative acts dealing with the subject of entrance fees in what we today call "cultural institutes and places". It focuses on a period of Italian unitary history, in which the audience of museums was composed of a narrow minority of citizens, and their management was not yet obsessed by the expansion of the number of visitors. The laws and the decrees, cited in the text, regulated this sector in every detail, arranging procedures and identifying operative solutions that are still in force. These norms reflect a more general Italian policy of the time, which while providing the Country with its own national system of cultural heritage protection, took away the original centrality of museums, transforming them in simple containers of works, if not in objects, instrumental to the image of the nation. This essay is aimed therefore to describe a particular period in the history of Italian tradition of cultural heritage protection.

1. Premessa

La materia degli ingressi negli istituti statali d'arte e d'antichità è stata oggetto di molteplici provvedimenti normativi nel corso della storia unitaria italiana, ed ha condizionato altresì la gestione dei musei di proprietà di enti diversi dallo Stato (pongo l'esempio, perché a me più vicino, del Museo provinciale di Salerno) [1], l'esistenza giuridica dei quali è stata riconosciuta solo nel periodo repubblicano con la legge 22 settembre 1960, n. 1080 [2]. Queste leggi e questi decreti riflettono quanto avveniva nella più generale politica del paese, animata dalla frizione tra autoritarismo normativo preunitario e liberismo unitario, da spinte ora privatistiche ora pubblicistiche, da crisi economica e da frequenti successioni governative, da una concezione monumentalistica del patrimonio culturale, che era figlia di quell'ideologia liberale, dal decentramento e dall'accentramento amministrativo, che, obiettivo di tutti i gruppi politici al potere, nel privare di competenze gli enti locali annullava quel legame tra tutela e territorio e produceva il passaggio - volendo citare Andrea Emiliani - da una conservazione reale ad una conservazione legale, che quindi ignorava le caratteristiche culturali e i problemi dei singoli luoghi [3].

Tali disposizioni legislative costituiscono una differente angolazione dalla quale poter raccontare un segmento della storia della tradizione italiana di tutela, ove poter rintracciare l'origine di tante disposizioni e prassi attuali; e considerando gli anni trenta del Novecento, a dirla con Cassese, essi sono stati "un'autentica miniera alla quale si attingerà abbondantemente in epoca successiva" [4]. In questo segmento i musei, ovvero i luoghi pubblici preposti alla conservazione delle testimonianze del passato, si colorano "di mestizia e di abbandono" [5], perdendo lo status di istituzione e ogni centralità nelle strategie di tutela - fatta eccezione per gli anni di Giuseppe Fiorelli -, e diventano semplici contenitori di oggetti. E' questo un brano della storia italiana nel quale il pubblico dei musei è ancora costituito da una ristretta minoranza di cittadini, e vale considerare che nel 1871 il tasso di analfabetismo è pari al 78% e che all'inizio del Novecento esso è del 50% [6]. Ancora non è apparsa, inoltre, quella "frattura tra il momento della conservazione (...) da un lato, e la fruizione, in piccoli o grandi numeri (...), dall'altro" [7], conseguenza di un processo di mercificazione dell'opera d'arte, e oggi di una tendenza alla sua mediocre strumentalizzazione all'immagine del potere, che pur individuando nel fascismo un modello, da esso si allontana enormemente, perché deriva per certi aspetti da un disimpegno civile della classe intellettuale italiana ormai pregna di quella "apatia culturale" di cui parlava William Morris a suo tempo [8].

2. La normativa post-unitaria e il r.d. 3191/1885

Dopo l'esperienza maturata negli anni sessanta dell'Ottocento con un esiguo gruppo di undici fra musei e siti archeologici, nel corso del dicastero di Ruggero Bonghi (al ministero della Pubblica istruzione dal 1874 al 1876) la tassa d'ingresso fu estesa ad una trentina di musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici dello Stato. L'esazione della tassa s'inserì così in quella più generale riforma del sistema di tutela che proprio in quegli anni andava profilandosi. Avviata negli anni della destra storica e perfezionata dalla sinistra, con il ministro Michele Coppino (alla Pubblica istruzione dal 1876 al 1878), tale riforma varò una struttura amministrativa del settore artistico che "nelle sue linee di fondo ha resistito fino a tempi recenti" [9].

Furono gli anni in cui il ripensamento generale dei doveri dello Stato nei confronti del patrimonio artistico generava un appassionato dibattito tra il mondo politico ed il mondo universitario e delle accademie di belle arti. A livello politico la questione fu incentrata sulla necessità di conciliare i diritti pubblici con quelli privati, ma a livello culturale il dibattito - che coinvolse Cavalcaselle, Conestabile della Staffa, Bonghi, Fiorelli - ebbe quale oggetto non solo il giudizio di valore sulle testimonianze da salvaguardare (accanto all'arte antica e medioevale anche quella rinascimentale e moderna), bensì il fine della conservazione per uno Stato moderno: l'opera d'arte quale indispensabile supporto didattico all'insegnamento delle belle arti nelle accademie e negli istituti [10]. Da un lato la tassa d'entrata si configurò come un espediente contabile per separare i musei dalle università, le accademie e gli istituti (separazione poi sancita dal regio decreto 13 marzo 1882, n. 678), dall'altro portò alle casse statali notevoli risorse, ma attaccò quel principio di gratuità che aveva caratterizzato il museo moderno sin dalle origini [11]. Parafrasando la Lugli, però, proprio nel 1875 l'introduzione della tassa tracciò un confine virtuale con il passato, perché affrancò gli istituti d'arte e d'antichità dal mondo degli specialisti e li proiettò verso un pubblico molto più ampio, composto non solo di studiosi, di artisti e di collezionisti, preannunciando per certi aspetti quel rapporto tra musei, società e pubblico che prende corpo nella seconda metà del Novecento [12].

Con la legge 27 maggio 1875, n. 2554, la riscossione della tassa in musei e scavi statali divenne norma. Distinguendo tra musei, gallerie, monumenti e siti archeologici venne applicata una tariffa differente, di due lire per gli scavi e di una lira per gli altri istituti. I governi del tempo maturarono un'attenzione maggiore per il settore archeologico, non solo perché fatto di testimonianze di un passato remoto cui la critica di allora riconosceva più elevati valori, bensì perché il patrimonio "a cielo aperto" costituiva una parte ingente del patrimonio nazionale, quella parte che più era sottoposta a rischi rispetto alle raccolte artistiche conservate nei musei [13]. Del patrimonio di beni mobili storico-artistici, nei primi anni unitari, in parlamento se ne discusse in modo frammentario, e la prima proposta di legge per l'estensione della tutela agli oggetti d'arte fu avanzata dal ministro Cesare Correnti solo nel 1872 [14]. Il patrimonio storico-artistico non fu menzionato dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, che ammetteva l'espropriazione per pubblica utilità di "monumenti storici o di antichità nazionali", perché, secondo il suo relatore, sarebbe stata vincolata eccessivamente e lesa fuori misura la proprietà privata; permase inoltre la difficoltà di riconoscere dimensione pubblica ad un'arte considerata principalmente sollievo e conforto [15]. La legge 27 maggio 1875, n. 2554, infatti dispose che i ricavi venissero destinati alla conservazione dei monumenti, all'ampliamento degli scavi e all'incremento artistico di quegli istituti che avrebbero applicato la tassa, senza riferimento alcuno alla conservazione degli oggetti mobili e in genere delle raccolte d'arte. Venne a delinearsi, comunque, una prassi in uso in seno al ministero per i Beni e le Attività culturali circa la destinazione degli incassi provenienti dai suoi uffici territoriali, tracciata in età repubblicana con la legge 27 giugno 1985, n. 332, e la legge 29 dicembre 1990, n. 431. La normativa del '75 elencò altresì le categorie di persone che sarebbero state esenti dal pagamento, e conferì al ministro della Pubblica istruzione la facoltà di stabilire le condizioni per abbonamenti settimanali, mensili e annuali, validi per singoli individui come per famiglie e istituti [16].

La scelta dei giorni in cui garantire l'accesso gratuito, che, come già detto, era riflesso di una precedente concezione del museo, l'individuazione dei luoghi cui conferire la tassa e l'ammontare delle stesse per ciascuno di essi, furono aspetti regolamentati dal successivo regio decreto 10 giugno 1875, n. 2555 [17]. Tuttavia l'elenco degli istituti cui immettere la tassa d'ingresso non dové essere considerato esaustivo dal momento che l'art. 4 mantenne aperta la possibilità di sottoporre a tassazione altri luoghi e musei. L'entrata gratuita fu riconosciuta in tutte le domeniche e in tutte le festività rilevate dal "calendario dei giorni festivi" adottato nelle antiche province già dal 6 settembre 1853, che era stato esteso a tutto il regno con il regio decreto del 17 ottobre 1869, n. 5342 [18]. Il nuovo Stato volle difatti far proprio il ricco patrimonio di norme legislative dei cessati governi della penisola, e quindi pratiche amministrative ed organismi territoriali, confermandone la validità giuridica per mezzo della legge 28 giugno 1871, n. 286 [19]. La riscossione delle tasse e il versamento degli introiti allo Stato, solo accennati all'art. 5 del r.d. 2555/1875, furono invece disciplinati dal regolamento approvato con il regio decreto 11 ottobre 1875, n. 2759, Regolamento in esecuzione del regio decreto 10 giugno 1875, n. 2555 (serie II), sulla tassa d'entrata nei musei, scavi, eccetera [20].

Il regolamento dispose che la tassa dovesse essere riscossa per mezzo di tessere e di biglietti a pagamento (art. 2) - emessi dalla direzione centrale degli scavi, istituita nel 1875 e diretta da Giuseppe Fiorelli - e che questi dovessero essere rilasciati presso ciascun istituto dall'incaricato preposto, nominato dal direttore o dall'economo (art. 3). In tutti i musei e gli scavi un avviso doveva indicare l'ammontare della tassa e l'addetto alla vendita (art. 6). Nel prendere in consegna i biglietti l'addetto aveva il compito di rilasciare ricevuta all'economo, ovvero al responsabile delle vendite, e a questi doveva anche riferire su vendite e incassi (art. 7). I biglietti che gli utenti avrebbero esibito all'ingresso dovevano essere perforati con uno specifico punzone ed essere riposti in una cassetta bucata e chiusa a chiave (art. 5). Da questa cassetta l'economo era incaricato di ritirarli quotidianamente, per confrontarli con l'incasso dichiarato dall'addetto alla vendita (art. 5) e per farne relazione settimanale al direttore (art. 8). Il direttore dell'istituto, che sovrintendeva a tutte le operazioni al fine di evitare frodi (art. 4), aveva l'onere di versare mensilmente l'incasso alla tesoreria provinciale e di aggiornare la direzione centrale degli scavi in merito alle strategie di controllo adottate (art. 4), al numero dei biglietti venduti, alle date, al valore e alla somma totale introitata (art. 9). La direzione doveva ragguagliare ogni mese il ministero della Pubblica istruzione sull'attività dei singoli istituti e sugli introiti derivanti dalle tasse d'entrata, rilevando altresì l'esistenza di anomalie vigenti nei singoli istituti e avanzando soluzioni per il superamento di esse (art. 10). Il ministero medesimo aveva il dovere di allegare la documentazione di tali entrate alle proposte di bilancio (art. 11) e di informare la Corte dei conti, la ragioneria generale delle Finanze e la direzione generale del Tesoro (art. 13).

Questi primi decreti furono dunque pervasi dal sentimento dominante nei governi del tempo, che, preoccupati di salvaguardare l'unità nazionale, pur ammirando il modello britannico di un sistema decentrato, per esigenze pratiche che spingevano verso un controllo capillare del territorio adottarono un modello di Stato accentrato, vicino a quello napoleonico, basato su ordinamenti uniformi per tutto il regno e su una gerarchia di funzionari dipendenti dal centro. Il carattere accentrato acquisito dall'organizzazione statale nei primi anni unitari fu mantenuto per oltre un secolo [21].

Dieci anni più tardi, il regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191 aggiornò la materia promulgando il Regolamento generale per la riscossione e pel conteggio della tassa d'ingresso nei musei, nelle gallerie, negli scavi e nei monumenti nazionali (21 articoli), a torto considerato come la prima disposizione in materia [22], e nell'abrogare alcune norme (art. 3) conferì al nuovo testo la validità dal 1° luglio (art. 2) [23]. Furono gli anni in cui la sinistra depretisiana conferì allo Stato una maggiore e più incisiva presenza nella società, fu varata la riforma elettorale e fu riformata anche l'istruzione elementare. Furono approvate le tabelle dei nuovi ruoli organici della Pubblica istruzione (r.d. 97/1881), si procedette alla separazione definitiva tra i musei e le accademie d'arte (r.d. 678/1882), cioè tra istituti d'insegnamento e ciò che era preposto alla conservazione dei monumenti e delle opere d'arte, e venne approvato il ruolo unico degli impiegati addetti ai musei, gallerie, scavi e monumenti nazionali (r.d. 679/1882). Era chiara l'intenzione del ministero di riordinare e di conferire veste giuridica autonoma al personale tecnico, amministrativo, di custodia e di "basso servizio" occupato in varie mansioni e in varie realtà periferiche (altre modifiche furono introdotte con i rr.dd. 913/1882, 2487/1884 e 3543/1885). Ci troviamo nel mezzo del cosiddetto "decennio di transizione", quando il servizio di tutela raggiunse connotati abbastanza definiti di un organismo a scala nazionale alle dipendenze del ministero della Pubblica istruzione, dotato di una struttura centrale e di una rete di organismi periferici consultivi e di sorveglianza. Tutto ciò preparava le riforme del decennio successivo e del nuovo secolo [24].

Il nuovo regolamento dell'85 ricalcò, apportandovi alcune puntualizzazioni e i dovuti aggiornamenti, le indicazioni della normativa precedente, ad esempio relativamente alla fornitura dei biglietti da parte della Direzione generale delle antichità e belle arti (istituita nel 1881 e diretta da Giuseppe Fiorelli), alle tasse definite dagli artt. 2-3 del r.d. 2555/1875 (art. 13), alla riscossione della tassa all'ingresso. Ai cosiddetti agenti di riscossione, vale a dire l'economo o altro impiegato incaricato [25], il testo normativo fornì un modello di scheda (all. 6) da utilizzare per la denuncia dei dati contabili desumibili dalle relazioni del ricevitore della tassa [26], e al direttore assegnò un prospetto (all. 5) da impiegare per la dichiarazione delle tasse riscosse, nel quale andavano registrati il numero totale dei visitatori, quello dei paganti e quello degli esenti, e il numero degli abbonati. Altre indicazioni vennero avanzate per la Direzione generale (artt. 14-15) e per il ministero della Pubblica istruzione (artt. 16-17). In quella sede fu scelto anche il tipo di biglietto da utilizzare presso tutti gli istituti governativi, della tipologia "a matrice" (art. 3), e ne furono presentati due modelli nella sezione Allegati: l'uno per i biglietti a pagamento (all. 1), l'altro per quelli gratuiti (all. 2). I titoli d'accesso, validi per il giorno dell'acquisto e per l'istituto presso il quale venivano comprati, dovevano riportare impresso il bollo con il luogo da visitare e la data di possesso ed essere consegnati all'inizio del percorso di visita ad un altro impiegato incaricato di ritirarli, che poi li forava e li riponeva in una cassetta bucata, come di consueto; quelli rilasciati ai militari dovevano riportare uno specifico marchio (art. 6). Con la definitiva distinzione tra ricevitore della tassa e incaricato del ritiro del biglietto, fu introdotta nei luoghi di cultura la macchina contatrice tourniquet e fu imposto ai visitatori di passarvi attraverso (art. 8). Questo sbarramento veniva interpretato dalla Lugli come il segno di un cambiamento, come il simbolo di una più ampia apertura verso un pubblico indifferenziato [27]. Emiliani dal canto suo rammentava che "da quella data (...) il tourniquet seguitò a girare alla porta dei musei e al cancello degli scavi: segno ben poco tangibile di una produttività artistica, barriera spesso concreta e dispendiosa opposta a una società in lento progresso" [28].

I militari, gli artisti, gli artigiani, i professori e gli studenti, ovvero le categorie esenti dal biglietto (già elencate all'art. 3 della legge 2554/1875), avrebbero potuto richiedere una tessera per l'entrata gratuita (all. 3) - alla quale era conferita una validità non superiore all'anno finanziario (art. 10) - inoltrando una domanda e la relativa documentazione alla direzione dell'istituto specifico (art. 9) [29]. Gli utenti avrebbero ritirato il biglietto gratuito mostrando la tessera al ricevitore della tassa e avrebbero firmato il registro degli ingressi gratuiti; l'incaricato alla vendita ne avrebbe accertato la validità della firma (art. 11).

Gli abbonamenti, già contemplati dall'art. 4 della legge 2554/1875, furono riconosciuti ai soli "domestici di piazza", espressione usata per identificare i "ciceroni" o "guide". In questi anni stava cambiando il modo di viaggiare, non più, o non solo, viaggio individuale finalizzato alla formazione e alla crescita professionale, tipico del grand tour, bensì turismo organizzato, che coinvolgeva larghi strati della borghesia [30]. Con l'affermarsi di questo fenomeno cominciava ad emergere anche una nuova figura professionale, la guida turistica, che allora la legislazione italiana identificava con l'espressione di domestico di piazza. Delle guide si farà sempre menzione nelle norme successive. Indugiando ulteriormente su tale professione è interessante ricordare che Jacob Burckhardt appellava il suo cicerone "guida per imparare a godere delle opere d'arte dell'Italia". Rilasciati dalla direzione dell'istituto, tali abbonamenti avrebbero avuto una validità mensile o bimestrale o annuale, ed un costo di due lire al mese. Gli abbonati avrebbero ritirato il biglietto gratuito dopo aver firmato il biglietto d'abbonamento (all. 4) e il registro sopra richiamato, apponendovi però la specifica "abbonato" (art. 12). Presso il ricevitore della tassa l'utenza avrebbe potuto leggere il regolamento che ora si sta descrivendo e avrebbe potuto annotare eventuali osservazioni e reclami (art. 13).

Il regolamento terminò con le Norme speciali per l'entrata nel Palazzo ducale di Venezia. In tale sede venne presentato un biglietto "a matrice" composto di quattro cedole (all. 7): la prima per visitare il secondo piano, la seconda per le sale del Consiglio e dello Scrutinio, la terza per la collezione archeologica, la quarta per le prigioni (art. 2). Le modalità di riscossione, il ritiro dei biglietti (a pagamento e gratuiti), che doveva avvenire all'ingresso nei pressi della "scala d'oro", e la gratuità dell'accesso ricalcarono le disposizioni sopra illustrate.

3. Gli interventi d'inizio Novecento

All'alba del XX secolo - superata la crisi di fine Ottocento e giunti nell'età giolittiana - la materia di cui stiamo trattando s'intersecò anche con la questione delle gallerie ex fidecommissarie. La questione esplose nel 1870 con l'estensione a Roma del Codice civile del Regno di Sardegna e con la temporanea sospensione degli articoli relativi all'affrancamento delle primogeniture e dei maggiorascati [31]. All'inizio del Novecento lo Stato continuò ad incamerare le grandi raccolte fidecommissarie, già dichiarate indivisibili e inalienabili (eccezione per lo Stato, gli enti locali e gli enti morali laici), seguendo per certi aspetti le precoci intenzioni di Quintino Sella, secondo cui occorreva costituire un fondo speciale per assicurare all'Italia tali raccolte [32]. Questi propositi, che allora passarono inosservati, s'inserivano in quella enfatizzazione dei valori che presiedevano alle acquisizioni delle opere d'arte e alla forma del museo ottocentesco, ovvero enciclopedismo e rappresentatività delle storie nazionali, frutto del culto per le bellezze passate del suolo patrio generato dal romanticismo [33]. La legge 524/1901, che approvava la convenzione tra il ministero del Tesoro, il ministero della Pubblica istruzione e la famiglia Borghese - "relativa alla galleria e al museo, già fidecommissari, di detta casa, che restano destinati in perpetuo ad uso pubblico" [34] (la villa fu acquistata nel 1902) -, con il suo art. 4 conferì al governo la facoltà di aumentare la tassa d'ingresso nella misura di un terzo della tariffa attuale, e di regolamentare con apposito decreto gli ingressi gratuiti contemplati dalla legge 2554/1875. La legge 9 giugno 1901, n. 203 aveva già sancito l'acquisizione da parte dello Stato del museo del principe Rodolfo Boncompagni-Ludovisi [35].

Con un breve margine di tempo sulla prima legge nazionale di tutela, l'accesso gratuito a scavi e musei governativi fu regolamentato dal regio decreto 13 aprile 1902, n. 138. Considerate abrogate le disposizioni della normativa del '75 e reputate convenienti le modifiche al r.d. 3191/1885 (furono abrogati gli artt. 9 e 12), il nuovo decreto approvò il Regolamento per l'ingresso gratuito nei musei, nelle gallerie, negli scavi e nei monumenti (9 articoli) [36]. L'esonero delle tasse fu concesso agli artisti nazionali e stranieri, agli studiosi di storia dell'arte e di critica artistica italiani e stranieri che avessero pubblicato saggi di rilievo, ai militari, ai professori italiani e stranieri in discipline artistiche e archeologiche o letterarie e storiche, ai professori di università e di scuole secondarie statali o pareggiate, agli alunni di istituti di storia, di archeologia e di arte, nazionali o stranieri, agli studenti delle facoltà di Lettere e Filosofia e delle scuole d'applicazione per gli ingegneri, ai funzionari dell'amministrazione delle antichità e belle arti, agli artigiani addetti alle industrie affini alle arti del disegno, alle guide abilitate per mezzo di un esame (art. 1). Coloro che avessero voluto visitare tutti gli istituti d'antichità e d'arte di una città avrebbero dovuto presentare una domanda alla direzione di un solo istituto, allegandovi una serie di documenti - piuttosto simile a quanto richiesto dal regolamento dell'85 - e finanche una marca da bollo di £ 0,60, oppure una fotografia qualora il permesso avesse dovuto avere una durata superiore al mese (art. 6). Coloro che, invece, avessero voluto un permesso per tutti i musei e gli scavi dello Stato avrebbero dovuto inoltrare la domanda al ministero della Pubblica istruzione, corredandola di una fotografia (dimensione massima di cm. 5 x 8) e di una marca da bollo di £ 1,20 (art. 5). Infine per le guide abilitate, di cui l'esame doveva esser dato "innanzi ad una commissione in ciascuna città dove sono istituti o uffici archeologici e artistici dello Stato, secondo le norme che saranno prescritte con provvedimento del Ministero" (art. 7), l'entrata gratuita fu limitata ai luoghi monumentali per i quali esse venivano giudicate idonee.

Nello stesso 1902 fu approvata la prima legge nazionale per la tutela delle belle arti, la legge 12 giugno 1902, n. 185 [37], ma furono rilevate subito "gravi deficienze in varie sue parti" [38], perché era circoscritta a beni mobili e immobili "di sommo pregio d'antichità e d'arte", e perché la loro salvaguardia era subordinata all'iscrizione in un catalogo nazionale; l'anno seguente fu modificata dalla legge 27 giugno 1903, n. 242. Modeste novità alla materia degli ingressi vennero introdotte quando, tra il 1904 ed il 1907, si procedette al generale riassetto del sistema di tutela, all'organizzazione delle soprintendenze territoriali, alla definizione dei ruoli del personale e all'ordinamento dei musei e delle raccolte governative [39]. La responsabilità sulla tassa d'entrata fu dapprima attribuita all'ispettore dall'art. 18 del regio decreto 17 luglio 1904, n. 431 [40], poi, nella successiva ripartizione di competenze tra il personale della Pubblica istruzione, gli artt. 22 e 24 della legge 27 giugno 1907, n. 386, conferirono ai soprastanti il compito di vigilare all'esazione della tassa, oltre che di dirigere e di sorvegliare i custodi, e ai custodi l'incarico di vendere i biglietti all'ingresso degli istituti, oltre che - s'intende - la guardia diurna e notturna e la pulizia delle sale [41]. La legge 20 giugno 1909, n. 364, che nel rimediare ad alcuni difetti delle normative precedenti estendeva l'applicabilità della disciplina alle cose d'interesse storico, archeologico e artistico svincolandole dall'inserimento in un catalogo - e "puntualizzava meglio gli strumenti di protezione, controllo ed appropriabilità pubblica del patrimonio, riconoscendo all'amministrazione ampi poteri sui privati e le 'cose d'arte' in loro possesso" [42] -, nel recuperare i segnali della normativa del 1875 esplicitò che gli introiti ricavati dalla tassa d'entrata in gallerie e musei del Regno venissero utilizzati a beneficio degli istituti di provenienza [43]. Solo quelli che avessero superato le ventimila lire avrebbero perso l'assegno di dotazione, che sarebbe confluito su istituti con meno introiti (art. 22) [44].

La legge Nasi e la legge Rosadi furono eccessivamente restrittive nei confronti della proprietà privata e rifletterono la più generale politica di Giolitti, col "riformismo senza riforme" di cui parlava Ragionieri [45]. L'età giolittiana produsse intense trasformazioni nell'amministrazione italiana, con la crescita quantitativa della burocrazia, con il nuovo peso politico degli impiegati all'interno della società, con i diversi rapporti tra amministrazione e crescita economica [46], ma sviluppò anche una nuova concezione di museo e minò quella "voce della città e dell'associazionismo dei cittadini" di cui riferiva Emiliani [47]. Il r.d. 431/1904 introdusse in via definitiva nella normativa statale "un'accezione di museo sostanzialmente coincidente con quella di raccolta" [48], in cui l'organigramma era ristretto alla presenza del direttore, del soprastante e del custode, considerati, questi ultimi, agenti di pubblica sicurezza (art. 25 della legge 386/1907). I musei finirono per essere gestiti come semplici uffici delle soprintendenze di appartenenza, privi di figure professionali specifiche, quando, al contrario, in altri paesi si affermava un'esigenza di "professionalizzazione dei compiti", che nasceva dalla necessità di sostenere la loro missione, ossia l'istruzione pubblica [49].

Superata la grande guerra, l'Italia affrontò la crisi post-bellica, che si manifestava nello sviluppo abnorme di alcuni settori industriali, nelle anomalie dei flussi commerciali, nel deficit del bilancio statale e nell'inflazione: "le economie europee avevano perso il loro assetto, senza più riuscire a recuperarlo in una forma che non fosse precaria" [50]. Se da un lato lo Stato, che aveva rafforzato la sua presenza nella società e i suoi apparati burocratici, intervenne per stabilizzare i prezzi dei generi di prima necessità, dall'altro varò manovre per incassare denaro da altri settori [51]: in simile contesto elevò la tassa a musei, monumenti e scavi. Il regio decreto legge 3 giugno 1920, n. 862 (3 articoli) aumentò del 100% il prezzo dei biglietti d'ingresso e fissò a £ 10 l'importo "per il rilascio delle tessere di riconoscimento alle persone che hanno diritto all'ingresso gratuito nei detti luoghi" [52]. Gli introiti, inoltre, non furono più versati nelle casse della Tesoreria provinciale, bensì direttamente alla Tesoreria dello Stato. Il decreto attribuì al governo centrale il compito di determinare i casi di esonero, e promosse l'istituzione di "speciali tessere o libretti di abbonamento in sostituzione della singola tassa d'ingresso" (art. 1). Fu infine autorizzata nel bilancio passivo del ministero una maggiore assegnazione di £ 600.000 che doveva essere ripartita tra i diversi capitoli destinati ai servizi delle antichità e belle arti (art. 2). Il regolamento reclamato all'art. 1 venne varato solo con il regio decreto 21 agosto 1922, n. 1522 (abrogava il r.d. 138/1902) [53].

Il nuovo regolamento fu strutturato in 21 articoli e in quattro tabelle. Alcune di esse elencarono i prezzi dei biglietti d'ingresso (tab. A) e gli istituti che rilasciavano tessere di abbonamento e di libero ingresso, come il Museo nazionale di Napoli e quello di Palermo (tab. B). Altre tabelle presentarono il modello di biglietto d'ingresso, costituito da matrice, madre e figlia, e il modello di tessera d'abbonamento, costituito da matrice e madre (tab. C), oltre che i colori che questi avrebbero dovuto riportare (tab. D). L'ingresso negli istituti di cultura, dunque, fu subordinato al possesso di biglietti a pagamento e di tessere di abbonamento, rilasciate rispettivamente dai ricevitori della tassa d'entrata e dagli uffici di segreteria dei vari istituti, oppure di tessere di libero ingresso, rilasciate direttamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti; la Direzione riforniva dei tre titoli gli istituti della tab. B (artt. 1-2) [54]. Fu confermato il principio della gratuità domenicale emerso nella legislazione degli esordi. Nel regolamento vennero descritte le caratteristiche materiali di tessere e biglietti, la funzionalità della matrice e della madre, la loro validità e le modalità d'uso, le regole che i dipendenti dello Stato avrebbero dovuto rispettare per la vendita, per la contabilizzazione e per la rendicontazione periodica degli introiti, regole che fondamentalmente recuperavano le disposizioni del r.d. 3191/1885 (artt. 4-10) [55].

Docenti universitari, insegnanti, direttori d'istituti scolastici, ispettori didattici, direttori di musei stranieri, direttori e insegnanti e studenti di scuole e istituti artistici stranieri con sedi in Italia, studiosi di archeologia e storia dell'arte o cultori di critica artistica italiani e stranieri, presidenti e consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, direttori della pubblica amministrazione, prefetti, ingegneri del Genio civile, copisti, dirigenti di industrie affini alle arti plastiche e figurative, avrebbero potuto disporre di una tessera di libero ingresso mediante il pagamento di una tassa annuale di £ 10 (art. 12). Senatori, deputati, membri del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ispettori di monumenti, docenti universitari e insegnanti in materie artistiche, funzionari del ministero della Pubblica istruzione, alunni del pensionato artistico nazionale, studenti di materie umanistiche in università o in istituti superiori, e ancora gli assessori alle belle arti degli enti locali, gli invalidi di guerra, i militari, le scolaresche accompagnate dagli insegnanti, avrebbero goduto di tale tessera senza pagare la tassa di £ 10 (artt. 13, 18). I funzionari della Direzione generale per le antichità e belle arti, e in genere i funzionari dello Stato che si occupavano di monumenti, musei e scavi, sarebbero stati provvisti di una "tessera generale permanente d'ingresso gratuito" valida per tutta la durata del loro incarico (art. 14) [56]. Nell'elenco figurò altresì il direttore del Touring club italiano, che, fondato nel 1894, conquistava sempre maggiore peso nel panorama culturale del bel paese e proprio nel 1922 pubblicava la prima Guida d'Italia per stranieri. Tessere di libero ingresso furono riconosciute anche alle guide turistiche (art. 17). Infine il decreto diede facoltà ai direttori degli istituti d'antichità e belle arti di concedere l'ingresso gratuito, oppure a tariffa ridotta, ai partecipanti a congressi e a riunioni scientifiche (art. 19).

4. La normativa degli anni Venti e Trenta del XX secolo

Con l'avvento del fascismo e l'affermarsi di uno Stato autoritario la politica di tutela radicalizzò il verticismo del periodo giolittiano, varando un nuovo ordinamento per gli uffici territoriali (1923), anche se ridusse il ruolo del soprintendente a quello di un burocrate [57]. Come ebbe ad affermare più tardi Bottai al convegno dei soprintendenti del 1938, il problema artistico fu affrontato in seno al più ampio quadro esigenziale dell'organismo politico fascista [58]. "Bottai si impadronisce dei temi culturali e dei problemi dell'amministrazione (...) per inquadrarli tutti in un disegno politico: la riforma della legge di tutela delle cose d'arte, l'esportazione, le mostre, il riordinamento delle soprintendenze, il catalogo, il restauro, le sistemazioni museografiche, l'arte moderna" [59]. E' stato scritto che lo studio dei musei venne trascurato, forse a causa del loro declassamento giuridico, ma essi, pur in assenza di una politica organica di settore [60], furono partecipi di quell'organismo urbano, la città, che contribuiva alla promozione dell'immagine dello Stato come di una "entità sempre presente ed operante" [61] (lo stesso valse per gallerie, scavi e monumenti).

Il primo riflesso di questo nuovo capitolo della storia italiana, limitatamente alla materia che stiamo trattando, fu la rimozione dei limiti precedentemente prescritti, ovvero il regio decreto legge 15 luglio 1923, n. 254, riconobbe al governo il diritto di stabilire l'ammontare della tassa d'ingresso senza alcun vincolo mediante il varo di un decreto reale [62]. Il regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2419, inoltre, assegnò validità permanente alle tessere di libero ingresso rilasciate ai senatori del Regno, e annullò quindi quella validità annuale sancita dagli artt. 10 e 15 del regolamento 1522/1922 [63]. In seguito, il r.d.l. 743/1924 elevò da £ 10 a £ 20 il prezzo della tessera di libero ingresso [64]. Questi decreti, nonché il precedente d.l. 862/1920, furono convertiti con l'approvazione della legge 17 aprile 1925, n. 473 [65].

Nel 1926, il regio decreto legge 7 gennaio 1926, n. 182, Disposizioni concernenti le tasse d'ingresso agli istituti di antichità e d'arte (11 articoli), ordinò che il rilascio di un titolo d'ingresso avvenisse o dietro pagamento del prezzo o dietro presentazione di speciali buoni, scontrini e tagliandi, e secondo norme e modalità che sarebbero state definite da un regolamento redatto di concerto tra il ministero dell'Istruzione pubblica e il ministero delle Finanze (art. 1) [66]. Il decreto prospettò l'istituzione di "biglietti di abbonamento per comitive di studenti ed insegnanti stranieri in viaggio d'istruzione" e di "biglietti circolari individuali validi per una parte degli istituti d'antichità e d'arte dello Stato" (art. 2); i prezzi e le tipologie dovevano essere concordate. La direzione generale competente, che si occupava dell'emissione di tessere di libero ingresso (art. 4), avrebbe potuto anche affidare la loro vendita ed il loro rilascio (per quelli gratuiti) all'Ente nazionale per le industrie turistiche e ad agenzie di viaggio (art. 3); in quegli anni l'esigenza di razionalizzare e migliorare la pubblica amministrazione induceva il regime ad ipotizzare la cessione a privati di servizi pubblici in passivo [67]. In via del tutto eccezionale, la normativa fascista concesse ai soprintendenti il potere di accordare speciali permessi d'ingresso gratuito ad eminenti personalità italiane e straniere, validi per un mese e per il distretto di competenza, mentre la direzione generale li avrebbe conferiti per qualsiasi località (art. 6). La tessera di libero ingresso, invece, fu riconosciuta ai senatori e ai deputati, permanente per i primi e a tempo determinato per i secondi (art. 7), e ai membri dell'Accademia d'Italia (con l'esenzione dalla tassa, come da art. 8). Per le guide munite di tessera venne prospettato il pagamento di una tassa annuale e di una tassa d'ingresso, ma l'importo non venne allora quantificato (art. 5).

L'art. 9, infine, riconobbe al ministero della Pubblica istruzione la facoltà di proporre l'istituzione di tasse d'ingresso - da riscuotere secondo modalità che un successivo decreto avrebbe precisato - in luoghi di proprietà demaniale da cui o in cui poter godere della vista di bellezze naturali. Questa indicazione si legò alla nuova sensibilità, maturata proprio in quegli anni, che accostava alle cose immobili e mobili di interesse storico-artistico le bellezze naturali, intese non solamente come paesaggio naturale, bensì come luoghi la vista dei quali avrebbe evocato episodi della storia del paese [68]. In un paese di antica civiltà qual è l'Italia la natura si presenta quasi mai incontaminata, ma come risultato dell'opera trasformatrice dell'uomo [69], e in quanto tale il paesaggio può essere considerato una realtà etico-culturale, la proiezione culturale di un territorio [70]. La disposizione del '26, dunque, deve esser letta in relazione alla legge 16 luglio 1905, n. 411, che fu "la prima legge con la quale in Italia si intervenne a salvaguardia di questi valori" [71], alla legge 23 giugno 1912, n. 688, che estendeva la salvaguardia alle ville, ai parchi e ai giardini di interesse storico e artistico [72], e alla legge 11 giugno 1922, n. 788, che tutelava le bellezze naturali e gli immobili di particolare interesse storico [73]. Da lì si approdò alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e alle dichiarazioni della Commissione presieduta da Francesco Franceschini (1964-66), nelle quali si legge di un bene culturale di dimensione territoriale, e più recentemente al Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che pur riflettendo i principi della Convenzione europea del paesaggio del 1999 non ne sviluppa bene i contenuti [74].

Nel 1929 le condizioni economiche nelle quali versava il paese indussero il governo centrale a valutare quale necessaria ed urgente la soppressione di una lunga serie di tasse ed imposte minori. La crisi americana si era insinuata nel tessuto economico-finanziario dell'Europa implementando le condizioni di disagio, e a poco valsero gli sforzi che Mussolini aveva imposto all'Italia sul piano produttivo e sociale per il raggiungimento della cosiddetta "quota 90" [75]. Così il governo, che come generalmente avviene nei momenti di emergenza assumeva maggiori poteri (art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100) [76], con il comma 12 dell'art. 2 del regio decreto legge 28 luglio 1929, n.1363, eliminò la tassa per l'entrata in musei, gallerie, scavi e monumenti dello Stato [77]. Su tale scelta parere positivo fu espresso almeno da una parte degli addetti ai lavori. Ugo Ojetti interpretò la norma come un atto doveroso del governo, che sì facendo restituiva agli italiani ciò che apparteneva loro, e sostenne la necessità di considerare i musei e le gallerie al pari delle chiese e delle scuole, ovvero come strumenti di elevazione morale e dunque come luoghi nei quali tutti hanno il diritto di accedervi, e per i quali il biglietto costituisce una limitazione ed un fattore discriminante. Aggiunse però che i governanti italiani avrebbero dovuto continuare a lavorare in questa direzione, anche per contestare la stampa estera che, semplicisticamente, avrebbe legato la manovra all'obiettivo di attrarre più stranieri in Italia. In breve, era giunto il momento di operare per portare gli italiani nei loro musei, adottando quelle strategie studiate e realizzare nelle grandi città europee, come Londra, Berlino, Parigi, Amsterdam o Stoccolma. In tal senso Ojetti mostrò apprezzamenti per la circolare del ministero della Pubblica istruzione del 9 agosto, che riconosceva pieni poteri ai direttori degli istituti d'arte e d'antichità circa la facoltà di disciplinare gli ingressi del pubblico [78]. Parere contrario manifestò, invece, Matteo Marangoni, che, contestando la libertà d'accesso, puntava il discorso sulla mancanza di una preparazione appropriata e dunque sull'educazione all'arte, perché, salvo per i primi periodi, nonostante la gratuità dell'entrata non erano stati registrati incrementi nel numero di visitatori [79]. La norma del '29, e il dibattito che da essa scaturì, in realtà non fece che evidenziare la delicatezza dell'argomento, ancora oggi campo di molteplici scontri, come ha recentemente ribadito anche Giovanni Pinna [80]. A riprova di quanto riferito, in anni recenti la Corte di giustizia europea ha multato l'Italia per il discrimine tra turisti stranieri e residenti nell'applicazione delle tariffe museali [81].

Con i primi segnali della ripresa, anche in seguito alle pressioni esercitate dai senatori del regno con un'interpellanza (1931) al ministro dell'Educazione nazionale, il governo reintrodusse la tassa e fornì ulteriori disposizioni in materia con il regio decreto 16 marzo 1933, n. 344 [82], Disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi d'antichità dello Stato, convertito con legge 8 giugno 1933, n. 826 [83]. Fu considerato urgente e necessario ristabilire un diritto d'ingresso a istituti d'antichità e belle arti dello Stato per impiegare i proventi a favore della conservazione dei monumenti e della costituzione di un fondo per gli artisti poveri (art. 3). Venne fissata una tassa variabile tra le due e le cinque lire, pur ribadendo la gratuità domenicale, e fu stabilito che il 5% degli introiti venisse assegnato ad una Cassa nazionale di previdenza ed assistenza che doveva essere istituita dall'Associazione nazionale sindacale per la categoria dei pittori, scultori e incisori.

L'attenzione all'arte contemporanea, in quanto espressione della forza di spirito e di volontà dell'Italia fascista (Mussolini) e in quanto elemento indispensabile dell'educazione delle masse (Bottai), e la necessità di avere l'appoggio degli artisti, indussero il regime ad attuare una politica di sostegno alla produzione artistica, sia in termini economici che organizzativi, per cercare di "creare un gusto e di definire un piano di cultura" (Bottai) [84]. In questa direzione s'inserirono l'istituzione del Sindacato, del fondo per gli artisti poveri, della Cassa nazionale assistenza belle arti (legge 25 maggio 1936, n. 1216) e la destinazione del 2% dei costi di qualsiasi progetto di opera pubblica ad abbellimenti artistici e decorativi (legge 11 maggio 1942, n. 839); quest'ultima norma accontentò il Sindacato belle arti, "la cui forza politica contribuiva in modo non secondario alla gestione del governo" [85]. Più tardi il decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 781, nell'aumentare ulteriormente la tassa nei musei, ribadì il versamento della quota del 5% nelle casse dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (oggi Enap, istituito con d.p.r. 202/1978) [86]. Riprendendo il filo del discorso, l'entità del diritto d'ingresso per i singoli istituti, nonché le condizioni per esenzioni e riduzioni, furono definite con il regolamento promulgato dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 889, redatto di concerto dal ministero per l'Educazione nazionale e dal ministero per le Finanze [87].

Selezionati gli istituti governativi d'antichità e d'arte per mezzo della tab. A, il regolamento del '33 (13 articoli) ne relazionò l'entrata al possesso di biglietti a pagamento, biglietti di abbonamento, tessere di libero ingresso e tessere di servizio, e ribadì il principio della gratuità domenicale (art. 1). Per la prima tipologia di biglietti, i cui prezzi vennero elencati nella tab. A, ne venne stabilito l'acquisto presso i singoli istituti (questi dovevano apporre un bollo con data e nome dell'istituto) e ne venne fissata la validità ad un solo giorno; gli iscritti al dopolavoro che ne avessero fatto richiesta avrebbero avuto un prezzo ridotto del 50% (art. 2) [88]. Gli abbonamenti, reperibili presso tutti gli istituti del Regno e parimenti validi per ognuno di essi (i prezzi alle tabb. B e C), furono distinti in individuali (£ 20, £ 30, £ 40) e collettivi (il prezzo variava in base al numero, da £ 150 a £ 1640), e furono dotati di una durata di cinque, dieci o quindici giorni. Essi potevano essere rilasciati per le comitive non inferiori alle dieci unità e dovevano essere richiesti da un'unica persona, quella in possesso dell'elenco nominativo dei componenti della comitiva (art. 3). Per i primi due titoli d'ingresso vennero considerate ancora valide, ai fini della vendita e della loro contabilizzazione, le norme dei rr.dd. 3191/1885 e 2395/1923 (art. 4).

Le tessere di libero ingresso, rilasciate unicamente dal ministero dell'Educazione nazionale, dovevano riportare la firma e la fotografia del titolare, erano valide per un anno finanziario, e non prevedevano il pagamento di alcuna tassa, bensì il rimborso delle spese occorrenti (art. 5) [89]. Recuperando una consuetudine precedente, in via eccezionale ai soprintendenti fu dato di concedere ad autorevoli personalità del paese speciali permessi d'ingresso utili per gli istituti della propria circoscrizione e per un periodo non superiore al mese, invece al ministro fu ribadita la facoltà di conferire permessi ai partecipanti di convegni scientifici (art. 6). Tali permessi furono riconosciuti anche alle guide autorizzate, ma limitatamente ai monumenti per i quali erano abilitate (art. 11). Le tessere di servizio, conferite direttamente dal Ministero competente, furono ammesse per coloro che, in ragione del loro ufficio, avrebbero dovuto visitare istituti d'arte e d'antichità (art. 10).

Alla fine del decennio la nuova legge di tutela, la legge 1 giugno 1939, n. 1089 [90], resa necessaria dalle lacune e dai difetti d'applicazione della legge 364/1909, non innovò la materia degli ingressi, ma rivendicò il diritto del pubblico di poter fruire delle cose d'interesse storico-artistico di proprietà dello Stato (art. 52) e di proprietà di privati, qualora queste ultime avessero mostrato un 'eccezionale interesse' (art. 53). Giudicata di sapiente impostazione culturale da Emiliani [91], la nuova normativa partorita dalla Commissione di Santi Romano riuscì a tradurre le idee di Bottai relative ad uno Stato che fosse interprete delle esigenze della collettività, nel quale tra i diritti del singolo e quelli dello Stato non ci fosse una barriera insormontabile, ma, al contrario, un collegamento attraverso cui far confluire l'interesse privato in un interesse superiore [92], per "conciliare in grado sommo tutte le esigenze attuali" [93]. Dunque nel '39 venne istaurato un nuovo equilibrio tra le sfere pubblica e privata, venne riformato il sistema di tutela e venne riorganizzato l'ordinamento delle strutture centrali e periferiche del ministero (legge 22 maggio 1939, n. 823) secondo formule e consuetudini che, comunque si dica, hanno avuto una durata più che cinquantennale. Proprio quando la parabola del fascismo stava intraprendendo la fase discendente i governanti italiani riuscirono in un'impresa che Cassese ha definito miracolosa, perché in quegli anni venne costruito un sistema di protezione in grado di affrontare in maniera unitaria molteplici materie - come le cose d'interesse artistico, le bellezze naturali (l. 1497/1939) e gli archivi di Stato (legge 22 dicembre 1939, n. 2006) - senza che si avesse la consapevolezza, oggi invece molto diffusa, dell'unità del settore dei beni culturali [94].

Con il sopraggiungere della guerra ogni cosa fu accantonata (ciò valse anche per il regolamento della legge 1089/1939 elaborato dalla Commissione di Pietro Fedele) e l'argomento degli ingressi venne ripreso con l'avvento della repubblica. Con la delegificazione operata dalla legge 502/1980 la determinazione quantitativa della tassa è divenuta di competenza del ministro dei beni culturali. Nel 1997 la legge 25 marzo 1997, n. 78 e il d.m. 507/1997 hanno soppresso la tassa d'ingresso ed hanno introdotto - non senza polemiche - il biglietto d'ingresso, ovvero il museo in rapporto al pubblico si è configurato come un servizio [95], ed il pagamento del biglietto è stato inteso non come la condizione per l'ammissione all'uso del bene pubblico, bensì come un contributo da versare per la copertura dei costi di una prestazione pubblica [96]. La legislazione vigente ha riorganizzato gli ingressi gratuiti e le agevolazioni (si pensi al decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239), ed ha disposto l'assegnazione dei proventi derivanti dall'incasso dei biglietti, nonché da canoni di concessione o da corrispettivi per la riproduzione di beni culturali, ai soggetti pubblici cui tali istituti e beni appartengono, destinando quelli per lo Stato alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione, ma anche all'espropriazione e all'acquisto, mentre quelli per gli altri soggetti pubblici all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio culturale (d.lgs. 42/2004).

 

 

Note

[1] Cfr. A. Ricco, I problemi di gestione del Museo provinciale "Vittorio Emanuele II" di Salerno (1929-1933), in Rassegna storica salernitana, n.s., XXVIII, 2011, n. 56, pagg. 47-69.

[2] Sulla questione dei musei appartenenti ad enti diversi allo Stato e sulle loro caratteristiche e problematiche emerse in seno al dibattito degli anni Sessanta possono essere utili: Convegno nazionale sui problemi dei musei locali, a cura dell'Associazione nazionale direttori e funzionari dei musei locali, atti del convegno, Bologna 9-10 dicembre. 1961, Bologna, 1962; IX Convegno dell'Associazione nazionale dei direttori e funzionari dei musei di enti locali, a c. dell'associazione nazionale direttori e funzionari dei musei locali, atti del convegno, Lecce 1-4 ottobre 1968, Lecce, 1969.

[3] Cfr. A. Emiliani, Una politica dei beni culturali, Torino, 1974, pag. 28.

[4] S. Cassese, Introduzione, in Istituzioni e politiche culturali in Italia negli anni Trenta, a cura di V. Cazzato, Roma, 2001, I, pag. 22.

[5] A. Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571-1860, Bologna, 1996, pag. 2.

[6] Cfr. A. Giardina, G. Sabatucci, V. Vidotto, Manuale di storia. 3. L'età contemporanea, Bari, 1999, p. 228.

[7] Cfr. P. Leon, Prefazione, in Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum, a cura di G. Castelli, A. Leon, Roma, 2008, pag. 5.

[8] Cfr. The Anti-Restoration Movement, in The Architect, 13 luglio 1878, in B. G. Marino, William Morris. La tutela dei monumenti come problema sociale, Napoli, 1993, pagg. 37-40, ma anche una lettera che Morris scrisse a Georgiana Jones alle pagg. 76-77. Sul disimpegno civile degli storici dell'arte e sull'uso dell'opera d'arte è utile T. Montanari, Storia dell'arte e disimpegno civile, in Il Mulino, LVIII, 443, 2009, pagg. 498-503.

[9] G. Clemente di San Luca, R. Savoia, Manuale di Diritto dei beni culturali, Napoli, 2008, pag. 11.

[10] Cfr. M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, Monumenti e istituzioni. Parte I. La nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1860-1880, Firenze, 1987, pagg. 271-276, e più in generale per i tentativi di riforma del sistema di tutela nei primi decenni post-unitari pagg. 189 ss.

[11] Cfr. regio decreto 13 marzo 1882, n. 678, in Gazzetta ufficiale, 7 aprile 1882, n. 8; esso va letto con il successivo regio decreto 13 marzo 1882, n. 679 del, in Gazzetta ufficiale, 12 aprile 1882, n. 87. Sull'introduzione della tassa d'ingresso e i rapporti tra musei e accademie, in questa sede mi limito a segnalare D. Jalla, Il museo contemporaneo, Torino, 2003, pagg. 60-61, 79-81; M. V. Marini Clarelli, Musei, mostre e pubblico nell'Ottocento italiano, in Ottocento. Da Canova al Quarto stato, catalogo della mostra, Roma, Scuderie del Quirinale, 28 febbraio-10 giugno 2008, a cura di M.V. Marini Clarelli, F. Mazzocca, C. Sisi, Milano, 2008, pagg. 73-89. Jalla recuperava le riflessioni di Etienne Fatôme (Les musée et l'idée de service public, in Droit au musée, droit des musées, a c. di E. Bonnefous, E. Peuchot, L. Richer, Parigi, 1994, pag. 23) e di Andrea Emiliani (Musei e museologia, in Storia d'Italia, V, t. 2, Torino, 1973, pag. 1624).

[12] La Lugli riconosceva un valore simbolico al tourniquet che girava dinanzi a scavi e musei, cfr. A. Lugli, Museologia, Milano, 1992, ristampa, 2001, pagg. 23-24.

[13] Per l'interesse al monumento nel passato può essere utile la lucida sintesi di C. Perogalli, Monumenti e metodi di valorizzazione, Milano, Tamburini, 1954, ristampa, Guerini, 1991, pagg. 7-14.

[14] Cfr. L. Parpagliolo, Codice delle antichità e degli oggetti d'arte: raccolta di leggi, decreti, regolamenti, circolari relativi alla conservazione delle cose d'interesse storico-artistico e alla difesa delle bellezze naturali, Roma, 1932, I, pagg. 78-79; M. Grisolia, La tutela delle cose d'arte, Roma, 1952, pag. 38.

[15] Cfr. M. Cantucci, L'espropriazione nella tutela delle cose di interesse artistico o storico, in Le opere pubbliche, I, Padova, 1967, pagg. 313-315. Per la tutela degli oggetti d'arte nel dibattito parlamentare dei primi anni dell'Italia unita cfr. anche A. Gioli, Monumenti e oggetti d'arte nel Regno d'Italia, Roma, 1997, pagg. 37-55.

[16] "Questa tassa non potrà in nessun caso eccedere la somma di lire due a persona per gli scavi e di lire una pei musei, le gallerie e i monumenti.

2. Si provvederà, con decreto reale, a designare: a) l'elenco degl'istituti e delle località a cui sarà applicato l'articolo 1 di questa legge; b) l'ammontare delle tasse stabilite per ciascuno istituto e in ciascuna località; c) quel giorno o quei giorni della settimana, non oltre i due, in cui l'entrata sarà gratuità.

3. Saranno esenti dalla tassa: 1°, gli artisti nazionali ed esteri; 2°, i sotto-ufficiali, i soldati e marinari dell'esercito e dell'armata nazionale; 3°, gli artigiani addetti alle industrie affini alle arti del disegno; 4°, i professori di scuole classiche pubbliche, i professori di scuole classiche private forniti di patenti, i professori e gli studenti di scuole normali superiori e di belle arti inscritti presso qualche pubblico istituto esistenti nel Regno; 5°, gli alunni di istituti educativi che si presenteranno in corpo, accompagnati dai loro direttori.

4. Il ministro della Pubblica istruzione potrà, in sostituzione della tassa d'ingresso, stabilire condizioni speciali di abbuonamenti settimanali, mensili o annuali, tanto per individui come per famiglie, e tanto per uno come per più istituti della stessa città. Così, di queste condizioni, come delle guarentigie dirette ad accertare i diritti d'esenzione stabiliti dall'articolo 3, sarà fatto, per decreto ministeriale, apposito regolamento che dovrà essere, insieme al decreto reale previsto dall'articolo 2, esposto sempre alla pubblica vista.

5. Delle somme eguali ai proventi ottenuti nell'anno antecedente da queste tasse saranno ogni anno inscritte nei capitoli corrispondenti del bilancio della Pubblica istruzione e destinate, mediante riparto in articoli, alla conservazione dei monumenti, all'ampliamento degli scavi e all'incremento artistico dei singoli istituti dove le tasse si percepiscono, o di monumenti e istituti governativi congeneri nella stessa città": legge 27 maggio 1875, n. 2554, in Gazzetta ufficiale, 24 giugno 1875, n. 146.

[17] "Articolo 1. E' mantenuta la tassa d'entrata attualmente in vigore, coll'ingresso gratuito in tutte le domeniche e nelle feste rigistrate dal calendario approvato col nostro decreto 17 ottobre 1869 nei musei, gallerie e scavi qui appresso notati: Bologna, Pinacoteca dell'Accademia di belle arti; Firenze, Museo nazionale, Museo Egizio Etrusco, Museo di San Marco; Napoli, Museo nazionale, Museo di San Martino, scavi di Pompei, scavi di Ercolano; Palermo, Museo nazionale; Parma, Museo d'antichità, Pinacoteca dell'Accademia di belle arti.

2. Il costo del biglietto d'ingresso a ciascuno dei suddetti istituti è determinato come appresso: Bologna, Pinacoteca dell'Accademia di belle arti, lire una; Firenze, Museo nazionale, Museo Egizio Etrusco, Museo di San Marco, lire una; Napoli, Museo nazionale, Museo di San Martino, lire una, scavi di Pompei, scavi di Ercolano, lire due; Palermo, Museo nazionale, lire una; Parma, Museo d'antichità, Pinacoteca dell'Accademia di belle arti, lire una. I fanciulli al di sotto di dodici anni pagheranno centesimi cinquanta.

3. Sono parimente sottoposti alla tassa d'ingresso di lire una, con entrata gratuita in tutte le domeniche e nelle altre feste notate di sopra, i musei, le gallerie e gli scavi seguenti: Bologna, Museo archeologico dell'Università; Capua, l'anfiteatro; Firenze, regie Gallerie delle statue e palatina, Galleria antica e moderna dell'Accademia di belle arti; Milano, Pinacoteca di Brera, Sala del Cenacolo del Vinci; Modena, Galleria dell'Accademia di belle arti; Ostia, scavi della città di Ostia; Pesto, i templi; Pozzuoli, l'anfiteatro; Roma, scavi del Palatino, Museo Kircherino, Terme di Caracalla, Terme di Tito; Tivoli, Villa Adriana; Torino, Museo archeologico della regia Università, Pinacoteca; Venezia, Palazzo ducale, Museo della Biblioteca Marciana. Nelle Gallerie di Firenze, nella Pinacoteca di Brera di Milano e nella Sala del Cenacolo del Vinci, della stessa città, il prezzo d'entrata sarà, per ora, lire una il mercoledì, il venerdì e il sabato, di lire due il lunedì e il martedì, e vi saranno due giorni di entrata gratuita, il giovedì e la domenica, in tutti i mesi dell'anno, eccetto il dicembre, il gennaio, il febbraio ed il marzo, ne' quali l'entrata sarà gratuita solo la domenica, oltre alle feste del calendario civile. Anche in questi istituti ai fanciulli al di sotto di dodici anni sarà usata l'agevolezza di cui all'articolo 2.

4. Pei luoghi, musei e gallerie non ancora sottoposti alla tassa di entrata, il presente decreto avrà vigore dal giorno primo del prossimo mese di agosto. In ulteriori decreti saranno indicati gli altri luoghi e musei o gallerie da sottoporsi alla stessa tassa.

5. Un regolamento prescriverà le norme da tenersi per la riscossione della tassa": regio decreto 10 giugno 1875, n. 2555, in Gazzetta ufficiale, 24 giugno 1875, n. 146.

[18] Cfr. regio decreto 17 ottobre 1869, n. 5342, in Gazzetta ufficiale, 23 novevmbre 1869.

[19] Per l'eredità giuridica e amministrativa degli Stati preunitari nel neo Stato italiano cfr. M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, op. cit., pagg. 3-48, 91-101.

[20] Cfr. regio decreto 11 ottobre 1875, n. 2759, in Gazzetta ufficiale, 25 novembre 1875, n. 275.

[21] Cfr. A. Giardina, G. Sabatucci, V. Vidotto, op. cit., pag. 232.

[22] Cfr. D. Jalla, op. cit., pag. 60.

[23] Cfr. regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, in Gazzetta ufficiale, 3 luglio 1885, n. 156.

[24] Cfr. M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, Monumenti e istituzioni. Parte II. Il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia. 1880-1915, Firenze, 1992, pagg. 3-41.

[25] Contrariamente al precedente regolamento, gli agenti di riscossione dovevano versare l'incasso derivante dalle vendite alla Tesoreria provinciale (art. 14) e potevano godere di un premio di produzione annuo pari all'1% del ricavato (art. 21).

[26] Per la prassi da seguire ci fu il rinvio alle disposizioni del r.d. 5839/1880 e del r.d. 3074/1885.

[27] Cfr. A. Lugli, op. cit., pag. 24.

[28] A. Emiliani, Il museo alla sua terza età, Bologna, 1985, pag. 233.

[29] "Le loro domande dovranno essere corredate: A) per gli artisti nazionali, di un documento accademico d'istituto governativo che attesti questa loro qualità, e per gli stranieri, di un attestato di un istituto estero di belle arti residente in Italia, ed in mancanza di questo, di un attestato del rispettivo console; B) per i professori nazionali di archeologia, di scuole classiche pubbliche e di scuole normali superiori e di belle arti, di un attestato del capo dell'istituto a cui appartengono che provi la loro qualità, e pei professori di scuole classiche private, delle loro patenti; C) per gli studenti di scuole superiori di belle arti, di un attestato del capo dell'istituto o dell'accademia del Regno in cui sono iscritti; D) per gli studenti della facoltà di Lettere, durante i quattro anni del loro studio, e per gli studenti di altre facoltà iscritti ad un corso di quella, della rispettiva tessera di matricolazione o del libretto d'iscrizione; E) per gli alunni d'istituti educativi che si presenteranno collegialmente ed accompagnati dal loro direttore, di una nota indicativa del titolo e dell'indole dell'istituto, e del nome e numero degli alunni pei quali si richiede l'ammissione; F) per i professori e gli alunni d'istituti archeologici stranieri esistenti in Italia, di un certificato rilasciato dal capo del proprio istituto; G) per gli artigiani addetti alle industrie affini alle arti del disegno, di un attestato del direttore di un istituto di belle arti governativo, o di altro documento emanato da una pubblica autorità, il quale sia sufficiente ad accertare che essi esercitano una delle suddette industrie. Sono compresi fra questi i fotografi solo quando intendano di esercitare l'arte loro, cioè trarre fotografie. Ai sott'ufficiali, soldati e marinai dell'esercito e dell'armata nazionale basterà presentarsi in divisa. I membri delle commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità": r.d. 3191/1885, art. 9.

[30] La data 1864 viene a volte considerata uno spartiacque tra il vecchio mondo dei viaggiatori e il nuovo mondo dei turisti, cfr. F. Mangone, Viaggi a Sud. Gli architetti nordici e l'Italia 1850-1925, Napoli, 2002, pag. 19. Sul fenomeno turistico, sulla sua evoluzione e sul significato che il vocabolo ha avuto nel tempo e nei paesi europei in questa sede può essere sufficiente cfr. M. Boyer, Il turismo: dal Grand Tour ai viaggi organizzati, trad. it. di S. Marzocchi, Torino, 1997, e per una sintesi M. Boyer, P. Viallon, La comunicazione turistica, trad. it. di A. Pedon, Roma, 2000, pagg. 13-28.

[31] Nel dibattito che venne ad instaurarsi prevalsero posizioni liberiste e vennero aboliti i vincoli fidecommissari, riservando ad una legge futura l'approvazione di norme che avrebbero potuto riservare allo Stato la facoltà di conservare le collezioni d'arte, che nel frattempo venivano dichiarate inalienabili ed indivisibili. Si giunse così al varo della legge 286/1871, che reclamò l'approvazione di successivi provvedimenti, ma, eccetto le modifiche apportate nel 1883, nel 1891 e nel 1892, questi provvedimenti speciali non furono mai presentati. La legge 1461/1883, Legge che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichità, ordinò che "La disposizione dell'articolo 4, primo capoverso, della legge 28 giugno 1871, numero 286 (serie II), in quanto proibisce di alienare e dividere le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichità ivi contemplate, cessa di avere effetto, non per la loro indivisibilità, da rimanere ferma, ma per l'alienazione, a qualsiasi titolo, ogni qual volta i diritti che si hanno sopra di esse si trasferiscano allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, a istituti o altri enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi, i quali dovranno conservare o destinare, in perpetuo, a uso pubblico le dette gallerie, biblioteche e collezioni": legge 8 luglio 1883, n. 1461, in Gazzetta ufficiale, 12 luglio 1883, n. 162, art. 1. Per una sintesi sull'argomento cfr. L. Parpagliolo, op. cit., I, pagg. 69-76; D. Jalla, op. cit., pagg. 49-51, 63-64; A. Negro, Le grandi collezioni fidecommissarie a Roma nell'Ottocento, in Le gožt pour la peinture italienne autour de 1800, prédécesseur, modèles et concurrents du cardinal Fesch, atti del colloquio, Ajaccio, 1-4 marzo 2005, a cura di O. Bonfait, P. Costamagna, M. Preti-Hamard, Ajaccio, 2006, pagg. 205-217.

[32] Cfr. L. Parpagliolo, op. cit., II, pag. 479.

[33] Cfr. A. Mottola Molfino, Il libro dei musei, Torino, 1991, ristampa, 2003, pagg. 43-44.

[34] Legge 26 dicembre 1901, n. 524, in Gazzetta ufficciale, 4 gen. 1902, n. 3, art. 1. La Legge per l'acquisto della Galleria e del Museo Borghese allegava la Vendita delle collezioni artistiche borghesiane fatta dagli eccellentissimi coeredi della chiara memoria del principe don Marcantonio Borghese a favore del Governo italiano. Per un quadro d'insieme sulla Galleria Borghese cfr. E. Vaiani, Galleria Borghese, Milano, 2006, pagg. 7-26, e in part. pagg. 21-26.

[35] Per la Legge che approva la convenzione per l'acquisto del Museo Boncompagni-Ludovisi, cfr. Legge 9 giugno 1901, n. 203, in Gazzetta ufficiale, 15 giugno 1901, n. 143.

[36] Cfr. regio decreto 13 aprile 1902, n. 138, in Gazzetta ufficiale, 13 maggio 1902, n. 11.

[37] Cfr. legge 12 giugno 1902, n. 185, in Gazzetta ufficiale, 27 giugno 1902, n. 149; ritenne abrogate tutte le disposizioni vigenti nelle diverse parti del Regno, ma convalidò l'art. 4 della legge 286/1871, la legge 1461/1883 e la legge 31/1892 (art. 35).

[38] M. Grisolia, op. cit., pag 39.

[39] Sulla riforma del sistema di tutela del primo quindicennio del XX secolo cfr. M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, op. cit., II, pagg. 183-211.

[40] Cfr. regio decreto 17 luglio 1904, n. 431, in Gazzetta ufficiale, 27 agosto 1904, n. 149.

[41] Cfr. legge 27 giugno 1907, n. 386, in Gazzetta ufficiale, 4 luglio 1907, n. 158.

[42] G. Clemente di San Luca, R. Savoia, op. cit., pag. 13.

[43] Cfr. legge 20 giugno 1909, in Gazzetta ufficiale, 28 giugno 1909, n. 150; il suo regolamento fu approvato con il r.d. 363/1913. Sulla normativa del 1909 cfr. R. Balzani, Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l'Italia giolittiana, Bologna, 2003.

[44] Nello stesso art. 22 si legge che le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario sul capitolo 'Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti-Spese da sostenersi con tassa d'entrata' dovessero essere conservate tra i residui, anche se non impegnate, e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza e dei residui potessero essere imputate tanto le spese di competenza propria dell'esercizio, quanto le spese residue, senza distinzioni dell'esercizio cui le tasse si riferiscono.

[45] Cfr. G. Carocci, Destra e sinistra nella storia d'Italia, Roma-Bari, 2004, pagg. 49-51; l'osservazione di Ragionieri è tratta da E. Ragionieri, La storia politica e sociale, in Storia d'Italia. Dall'Unità a oggi, Torino, 1976, IV, t. 3, pagg. 1866 ss.

[46] Per la storia dell'amministrazione cfr. G. Melis, Due modelli di amministrazione tra liberismo e fascismo: burocrazie tradizionali e nuovi apparati, Roma, 1988, pag. 11.

[47] Cfr. A. Emiliani, Leggi, cit., pag. 10.

[48] D. Jalla, op. cit., pag. 70, per l'identificazione, sul piano normativo, del museo con la raccolta nella prima metà del Novecento cfr. ivi, pagg. 70-76, 82-83.

[49] Cfr. D. Poulot, Musei e museologia, Paris, 2005, ed. italiana, Milano, 2008, pag. 51.

[50] G. Berta, Tra le due guerre: l'età della crisi, in Aa. Vv., Storia contemporanea, Roma, 1998, pag. 352.

[51] Sugli effetti prodotti dalla mobilitazione bellica in Italia cfr. G. Melis, op. cit., pagg. 16-17.

[52] Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862, in Gazzetta ufficiale, 1 luglio 1920, n. 154, art. 1.

[53] Cfr. regio decreto 21 agosto 1922, n. 1522, in Gazzetta ufficiale, 18 dicembre 1922, n. 295, art. 21.

[54] Fu prospettata la possibilità che le tessere di abbonamento venissero vendute dall'Ente nazionale delle industrie turistiche, al quale sarebbe stato concesso un guadagno non superiore al 5% (art. 8), cfr. ivi, artt. 2, 8.

[55] "Articolo 5. I biglietti d'ingresso devono portare il bollo a secco della Direzione generale delle antichità e belle arti, impresso prima della distribuzione agli istituti. Devono inoltre portare sul proprio rovescio un bollo ad umido, impresso all'atto della vendita, in cui sia indicato il nome dell'istituto, la data del giorno di vendita e un numero progressivo. La numerazione progressiva è annuale. Deve essere impressa anche sulla matrice e sulla madre del biglietto, ed ha inizio con la vendita dei biglietti al 1° luglio di ciascun anno. I biglietti d'ingresso non sono validi che per l'istituto presso il quale furono acquistati e pel giorno in cui vennero rilasciati. Essi vengono consegnati dal visitatore all'impiegato incaricato di ritirarli, il quale, dopo averli perforati con punzone, rilascia al visitatore lo scontrino figlia e depone lo scontrino madre in una cassetta bucata, della quale tiene la chiave l'agente di cui all'articolo 3. Questi ritira seralmente i biglietti contenuti nella cassetta per confrontarli con l'incasso ottenutosi e con le corrispondenti matrici; il ritiro dei biglietti può essere eseguito meno frequentemente, ma non oltre ogni settimana, se ciò è richiesto dalle condizioni speciali e dalla lontananza di qualche luogo di scavo o monumento. Dei biglietti ritirati dalla cassetta vien dato conto al capo dell'istituto che, dopo la verifica, li fa bruciare.

Articolo 6. Le tessere di abbonamento conformi al modello raffigurato nell'annessa tabella C sono valevoli per l'ingresso in tutti gli istituti governativi. Esse sono mensili, trimestrali, semestrali e annuali. Sono strettamente personali e recano la firma del titolare e la sua fotografia, annullata con bollo dell'istituto che le rilascia, ad eccezione di quelle mensili per le quali non è richiesta la fotografia (...).

Articolo 10. Le tessere di libero ingresso recano la fotografia e la firma del titolare. La fotografia deve portare impresso il bollo dell'ufficio che rilascia la tessera. Tali tessere sono valide per l'anno finanziario durante il quale vengono rilasciate e possono essere rinnovate di anno in anno. All'atto della consegna le tessere vengono munite di una delle due marche di cui all'articolo seguente, annullate con bollo ad umido ad inchiostro oleoso. La validità della tessera viene successivamente prorogata di anno in anno dalla stessa autorità che l'ha rilasciata mediante applicazione della marca relativa a ciascun anno finanziario, annullata nel modo predetto": ivi, artt. 5-6, 10.

[56] Per il procedimento da seguire e la documentazione da produrre, cfr. ivi, artt. 15-16.

[57] Cfr. L. Parpagliolo, op. cit., II, pagg. 32-33; M. Serio, Il riordinamento delle strutture centrali e periferiche. Introduzione, in Istituzioni e politiche, cit., II, pagg. 616-618; G. Clemente di San Luca, R. Savoia, op. cit., pagg. 11-12.

[58] G. Bottai, Direttive per la tutela dell'arte antica e moderna (1938), in Istituzioni e politica, cit., I, pag. 227.

[59] M. Serio, Il convegno dei soprintendenti (1938). Introduzione, in Istituzioni e politica, cit., I, pag. 218.

[60] Cfr. M. Dalai Emiliani, Per una critica della museografia del Novecento in Italia, Venezia, 2008, pag. 34, e più in generale pagg. 34-49.

[61] G. Volpe, Storia del movimento fascista, Milano, 1943, pag. 174.

[62] Cfr. regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213, in Gazzetta ufficiale, 29 ottobre 1923, n. 254; abrogò l'art. 1 (comma 2) della legge 2554/1875, l'art. 4 della legge 524/1901 e l'art. 1 del d.l. 862/1920 (per la parte sulla tassa d'ingresso).

[63] Cfr. regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2419, in Gazzetta ufficiale, 26 novembre 1923, n. 277.

[64] Cfr. regio decreto-legge 22 maggio 1924, in Gazzetta ufficiale, 23 maggio 1924, n. 122.

[65] Cfr. legge 17 aprile 1925, n. 473, in Gazzetta ufficiale, 5 maggio 1925, n. 104.

[66] Cfr. regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 182, in Gazzetta ufficiale, 15 febbraio 1926, n. 37; abrogò il comma 'c' dell'art. 2 della legge 2554/1875 (art. 10) e il r.d. 2419/1923 (art. 7).

[67] Cfr. G. Melis, op. cit., pag. 83.

[68] Cfr. L. Parpagliolo, op. cit., I, pagg. 91-92.

[69] Cfr. F. Salvia, F. Teresi, Diritto urbanistico, Pavia, 1997, pagg. 301-302.

[70] Cfr. C. Barbati, Il paesaggio come realtà etico-culturale, in Aedon, 2/2007; cfr. anche F. Ventura, La legge sulla protezione delle bellezze naturali. Introduzione, in Istituzioni e politiche, cit., I, pagg. 447-474.

[71] C. Barbati, op. cit.

[72] Cfr. legge 23 giugno 1912, n. 688, in Gazzetta ufficiale, 8 luglio 1912, n. 160.

[73] Cfr. legge 11 giugno 1922, n. 788, in Gazzetta ufficiale, 24 giugno 1922, n. 148.

[74] Sulle recenti disposizioni cfr. C. Marzuoli, Il paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali, in Aedon, 3/2008, n. 3, e per il rapporto con la Convenzione europea del paesaggio del 1999 anche M. Aprile, Il paesaggio tra natura e storia umana, in Aedon, 3/2005, G. Sciullo, Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice, in Aedon, 3/2008, e G.F. Cartei, Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto, in Aedon, 3/2008.

[75] Cfr. G. Berta, op. cit., pag. 355.

[76] Cfr. G. Melis, op. cit., pag. 17.

[77] Cfr. regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363, in Gazzetta ufficiale, 5 agosto 1929, n. 181.

[78] Sul pensiero di Ojetti cfr. U. Ojetti, La gratuité d'antrée dans les musées italiens, in Mouseion, 1930, n. 10, pagg. 51-57.

[79] Cfr. M. Marangoni, Le public a-t-il répondu à la libéralité du gouvernement Italien?, in Mouseion, 1930, n. 10, pp. 57-58.

[80] Cfr. G. Pinna, Animali impagliati e altre memorie. Ricordi di un direttore di museo con note di museologia, Milano, 2006, pag. 216 n. 28.

[81] Cfr. P. Leon, A proposito di "tariffe museali", in Aedon, 3/2002.

[82] Cfr. regio decreto 16 marzo 1933, n. 344, in Gazzetta ufficiale, 3 maggio 1933, n. 103.

[83] Cfr. legge 8 giugno 1933, n. 826, in Gazzetta ufficiale, 20 luglio 1933, n. 167.

[84] Per le affermazioni di Mussolini (1923) e di Bottai (1938, 1940) cfr. M. Margozzi, L'azione per l'arte contemporanea. Introduzione, in Istituzioni e politiche, cit., I, pagg. 27, 34.

[85] M. Margozzi, L'arte negli edifici pubblici e la legge del due per cento. Introduzione, in Istituzioni e politiche, cit., I, pag 127.

[86] Cfr. decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 781, in Gazzetta ufficiale, 24 dicembre 1945, n. 154, art. 3.

[87] Cfr. regio decreto 8 giugno 1933, n. 889, in Gazzetta ufficiale, 27 luglio 1933, n. 173.

[88] Riprendendo le indicazioni dell'art. 3 del r.d. 182/1926, la vendita fu concessa anche alle agenzie di viaggio, cfr. ivi, art. 12.

[89] Per i soggetti a cui venne riconosciuta la tessera di libero ingresso, che fondamentalmente coincidevano con le categorie elencate nel precedente r.d. 1522/1922, e per il procedimento da seguire, cfr. ivi, artt. 8-9. I soprintendenti e i direttori degli istituti d'antichità e d'arte poterono concedere l'ingresso gratuito a scolaresche e a militari, invece la tessera di libero ingresso, che poteva esser richiesta dal capo d'istituto e poteva essere utilizzata nel periodo estivo, venne riconosciuta agli studenti di scuole medie governative che avessero riportato una votazione non inferiore ai sette decimi in almeno tre materie, cfr. ivi, artt. 6-7.

[90] Cfr. legge 1 giugno 1939, n. 1089, in Gazzetta ufficiale, 8 agosto 1939, n. 184.

[91] Cfr. A. Emiliani, Il museo alla sua terza, cit., p. 225; per il dibattito che ha accompagnato negli anni l'applicazione della legge 1089 cfr. W. Vaccaro Giancotti, Beni e attività culturali nell'evoluzione del sistema giuridico. La legge 1089/1939: dottrina, giurisprudenza, legislazione a confronto, Roma, 1998.

[92] Cfr. M. Serio, La legge sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico. Introduzione, in Istituzioni e politiche, cit., I, p. 333. Emiliani relaziona la legge 1089 più che al regime fascista alla personalità di Bottai e alla sua capacità di ascoltare le esigenze degli allora giovani Argan, Brandi e Longhi, cfr. A. Emiliani, Leggi, cit., p. 20.

[93] M. Grisolia, La nuova legge sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, in Le Arti, 1939, n. 5, pagg. 488-493, ora in Istituzioni e politiche, cit., I, pagg. 348-354, la cit. è a pag. 349.

[94] Cfr. S. Cassese, op. cit., pp. 22-23.

[95] Cfr. M.V. Marini Clarelli, Che cos'è un museo, Roma, 2005, pagg. 91-93.

[96] Cfr. G. Corso, La fruizione dei beni: il biglietto d'ingresso (art. 100 d.lg. 490/1999), in Aedon, 1/2000, ma anche R. Costa, L'abolizione della "tassa d'ingresso" e il regolamento della legge n. 78/97, in Notiziario, XV, 2000, n. 62-64, pagg. 91-92; un quadro d'insieme sull'innovazione della materia nel secondo Novecento è in A. Maresca Compagna, Criteri e modalità di accesso: la politica tariffaria dei musei statali, in Notiziario, XV, 2000, n. 62-64, pagg. 80-90. Pinna non ritiene appropriato considerare i musei e i monumenti un servizio pubblico nella normale accezione della parola, poiché essi non vengono utilizzati solo nel momento in cui servono, al pari dei trasporti, bensì quotidianamente, da tutti i membri della comunità, attraverso la consapevolezza della loro esistenza, e considera doveroso l'accesso gratuito al patrimonio culturale, cfr. G. Pinna, Finanziaria!, in Nuova museologia, 2001, n. 5, pag. 1; G. Pinna, Libero accesso in libera chiesa, in Nuova museologia, 2002, n. 7, pag. 1.

 



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