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Protocollo d'intesa tra il Mbac, la regione Toscana
e la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana
per il coordinamento degli interventi di valorizzazione
del patrimonio culturale regionale

 

ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito "Codice"), ed in particolare degli articoli 121 e 112;

l'anno 2010, il giorno 22 gennaio, in Firenze,

tra

ministero per i Beni e le Attività culturali (di seguito "ministero per i Beni culturali", "ministero", o anche "parte contraente"), rappresentato dal Consigliere Mario Torsello, Capo Ufficio legislativo del ministero per i Beni e le Attività culturali, giusta delega conferita dal ministro con nota del 20.01.2010;

regione Toscana (di seguito "regione Toscana", "regione", o anche "parte contraente"), rappresentata dall'Assessore alla cultura, al turismo e al commercio, Paolo Cocchi;

Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana (di seguito "Consulta delle Fondazioni di origine bancaria", "Consulta", o anche "parte contraente"), rappresentata dal Coordinatore della Consulta delle fondazioni di origine bancaria della Toscana, Avv. Luciano Barsotti;

premesso che

- lo Stato, la regione e le autonomie locali assicurano e sostengono, per missione istituzionale, ex art. 1, comma 3, del Codice, la conservazione del patrimonio culturale presente sul territorio della regione Toscana e ne favoriscono la fruizione e la valorizzazione, assolvendo alle relative funzioni in ragione delle rispettive proprietà;

- anche le fondazioni bancarie, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e dei beni culturali, hanno facoltà di concorrere finanziariamente tanto agli interventi per la conservazione del patrimonio culturale quanto a quelli per la sua fruizione e valorizzazione, e possono liberamente determinarsi, tanto nella scelta degli interventi ai quali partecipare, quanto nella definizione dell'ammontare della loro partecipazione finanziaria;

- ciascuna delle parti contraenti è pertanto a vario titolo interessata ad interventi o ad operazioni di conservazione e valorizzazione che hanno ad oggetto beni ascritti al patrimonio culturale e presenti sul territorio regionale;

- risponde a criteri di economicità di gestione e di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche in considerazione della limitatezza delle risorse di parte pubblica disponibili per l'assolvimento dei sopra ricordati compiti istituzionali, raggiungere intese fra tutti i soggetti di cui alle precedenti premesse al fine di individuare beni del patrimonio culturale esistenti in ambito regionale su cui vi sia, nel rispetto delle relative autonomie decisionali, coincidenza di interessi ad effettuare interventi, conservativi e di valorizzazione, al fine di un loro coordinamento onde garantire, in tal modo, un più equilibrato e proficuo impiego delle risorse complessivamente disponibili nel settore;

- peraltro, per eseguire interventi sul patrimonio culturale per la valorizzazione integrata di beni culturali di appartenenza pubblica, lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali interessati, in uno con persone giuridiche private senza fine di lucro tenute ad effettuare interventi sul patrimonio culturale per obbligo di legge o di statuto, possono stipulare accordi, anche su base subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, ai sensi degli articoli 121 e 112 del Codice;

- nel caso di cui alla precedente premessa, lo Stato stipula gli accordi di valorizzazione per il tramite del ministero per i Beni culturali che, ai sensi del richiamato articolo 112, comma 4, opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti;

- ciascuna parte contraente ritiene perciò utile disciplinare le relazioni reciprocamente intercorrenti in un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali, avuto riguardo alla coincidenza, per quello che qui interessa, degli ambiti oggettivi di intervento;

- per quanto concerne specificamente i profili di comune interesse è utile evidenziare che:

a) il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal Codice nel definire, all'articolo 6, le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, ricomprende fra esse la promozione della conoscenza del patrimonio stesso, l'assicurazione delle migliori condizioni per la sua utilizzazione e fruizione pubblica, nonché la promozione ed il sostegno per l'esecuzione, su detto patrimonio, degli interventi di conservazione;

b) il già citato articolo 6 del Codice distingue le attività di valorizzazione da quelle di tutela e stabilisce che le attività di valorizzazione sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;

c) la disciplina disposta dal Codice prevede molteplici forme di collaborazione sia fra soggetti pubblici, sia fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale;

- tutte le parti contraenti, in piena identità di vedute, ritengono che contribuisca alla qualificazione della politica culturale attuata in ambito regionale, la promozione di interventi condivisi aventi ad oggetto importanti istituti e luoghi della cultura che, in ragione del loro valore storico e architettonico nonché delle collezioni in essi conservate, presentino rilevanti opportunità di valorizzazione e di sviluppo della fruizione, tali da costituire casi paradigmatici capaci di innescare processi positivi in termini di buona conservazione della realtà storica di cui sono testimonianze insigni, innovazione gestionale e sviluppo della fruizione;

- al fine di dare valenza di accordo strategico all'insieme delle iniziative finora avviate sia dal ministero per i Beni culturali che dalla regione Toscana e di integrare con esse quelle che dovessero risultare di specifico interesse, per la loro valenza di catalizzatori di istanze territoriali, per le Fondazioni bancarie esistenti nel territorio regionale, onde ricondurre tutte dette iniziative all'interno di un unitario contesto di riferimento, anche programmatico, risulta necessario stipulare un accordo inteso, con riguardo a ciascuna parte contraente ed in ragione degli specifici interessi coinvolti, a definire:

- le strategie e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di seguito individuato;

- i beni immobili e mobili e le aree oggetto di interventi congiunti o comunque collegati;

- l'ammontare delle risorse allo scopo necessarie e le modalità di reperimento delle medesime;

- elaborare i conseguenti programmi di intervento e pianificazione ed i relativi tempi di attuazione;

- definire i moduli organizzativi più idonei per dare attuazione a detta attività congiunta, in modo da assicurare unitarietà di azione e tempestività operativa;

tutto ciò premesso

e precisato che gli interventi di conservazione e di valorizzazione di cui si dirà qui di seguito sono da attuarsi nel rispetto delle esigenze della tutela, con riguardo sia alle valenze storico-artistiche sia alle valenze paesaggistiche del patrimonio culturale cittadino, il ministero e la regione con l'adesione della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, stipulano il seguente accordo:

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente accordo il ministero e la regione stabiliscono che gli interventi di conservazione e valorizzazione indicati di seguito costituiscono obiettivi comuni e di rilievo strategico prioritario per le rispettive politiche d'intervento nel settore dei beni culturali.

2. Il ministero, la regione e la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria concordano sull'opportunità di procedere ad incontri periodici per uno scambio di informazioni sulle rispettive programmazioni, progettualità e priorità, al fine di favorire l'integrazione delle strategie ed il convergere degli impegni finanziari.

Art. 2 - Raccordo operativo in rapporto agli ambiti di intervento

1. Il ministero e la regione, al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna struttura amministrativa, la necessaria semplificazione e tempestività della relativa attività, concordano in ordine alla opportunità di individuare e definire un apposito raccordo fra le strutture operative territoriali del ministero da un lato e della regione dall'altro onde assicurare l'ottimale perseguimento dei compiti direttamente derivanti dall'attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi definiti ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 3 - Linee strategiche di valorizzazione

1. Le parti contraenti stabiliscono che l'attività di valorizzazione del patrimonio culturale oggetto del presente accordo, come individuato all'art. 5 e più ampiamente descritto nelle schede allegate, dovrà essere orientata alle seguenti linee strategiche:

a) miglioramento della conservazione dei beni oggetto dell'accordo e delle aree connesse, mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del patrimonio storico-artistico ed architettonico, nonché sostegno agli interventi di recupero, adeguamento funzionale e riqualificazione di detto patrimonio

b) predisposizione di percorsi di visita e di itinerari, anche integrati, idonei ad assicurare migliori condizioni di fruizione e di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura oggetto del presente accordo;

c) riconoscimento dell'Agenda 21 della Cultura, approvata a Barcellona nel 2004 - con particolare riguardo, per quanto di specifico interesse in questa sede, agli impegni di cui ai punti nn. 18, 20, 29, 38, 39, 40 e 42 ed alle raccomandazioni di cui ai punti 48, 50 e 51, di detto documento -, quale strumento di riferimento e orientativo delle azioni dirette alla valorizzazione del patrimonio oggetto del presente accordo.

Art. 4 - Obiettivi

1. Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'art. 3 il ministero e la regione concordano di conseguire i seguenti obiettivi:

a) garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione di tutti i beni mobili ed immobili ricompresi nel patrimonio culturale individuato ai sensi dell'articolo 5, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali;

b) progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita cittadini e regionali che assicurino al patrimonio di cui all'articolo 5 un ruolo baricentrico nella costruzione di circuiti turistici culturali territoriali e garantiscano le opportune integrazioni con i principali musei stranieri;

c) realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, idonei anche a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di restauro sia del patrimonio architettonico che storico-artistico, oltre che quelle di valorizzazione dell'intero patrimonio culturale;

d) promuovere ed organizzare attività formative, stipulando apposite convenzioni con le Università e le scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, anche per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento e dei connessi percorsi didattici, e per la predisposizione di materiali e sussidi, anche a carattere divulgativo, tenendo conto, a termini dell'impegno di cui al n. 39 dell'Agenda 21 della Cultura, delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di soggetti con disabilità;

e) promuovere l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento al patrimonio di cui all'articolo 5, al fine di migliorarne l'accessibilità e le connessioni con gli altri luoghi della cultura, ferma restando la sopraordinazione delle esigenze di conservazione e tutela dei siti stessi rispetto all'eventuale ampliamento della rete infrastrutturale.

Art. 5 - Ambiti di intervento

1. Gli ambiti di intervento individuati dalla presente intesa sono così di seguito descritti:

1) Qualificazione dei musei che insistono sulla Piazza SS. Annunziata di Firenze

L'intervento si compone di due distinte azioni, relative la prima alla realizzazione di un nuovo allestimento museografico del Museo Archeologico Nazionale e la seconda ad un piano di recupero e valorizzazione degli ambienti monumentali dell'Istituto degli Innocenti, nonché di ridefinizione e ampliamento del percorso espositivo del Museo dell'Istituto stesso.

Le attività previste, i relativi costi e tempi di realizzazione, l'indicazione dei soggetti responsabili e delle fonti di finanziamento sono indicati alle schede 1-a) e 1-b) parti integranti della presente intesa.

2) Valorizzazione del patrimonio archeologico di Cortona attraverso la funzionalizzazione dell'area archeologica del Sodo

Premesso, che con l'APQ Stato-regione del 1999 è stato finanziato il riallestimento del museo archeologico di Cortona nonché lo scavo dell'area del Sodo, interessante aree di pertinenza, rispettivamente, del Demanio dello Stato, del comune di Cortona, e di un soggetto non perseguente scopo di lucro, la Fondazione "Accademia Etrusca", che ha portato alla luce strutture di straordinaria importanza; oggetto dell'intervento di cui alla presente intesa è la completa fruizione dell'area archeologica nell'ambito di un percorso di fruizione raccordato con quello del Museo.

Le attività previste, i relativi costi e tempi di realizzazione, l'indicazione dei soggetti responsabili e delle fonti di finanziamento sono indicati alla scheda 2) parte integrante della presente intesa.

3) Adeguamento funzionale del Museo delle Statue Stele lunigianesi nel Castello del Piagnaro a Pontremoli

Premesso che è in corso di realizzazione un intervento per il complessivo riallestimento del Museo delle Statue Stele Lunigianesi di Pontremoli, che, per il patrimonio in esso conservato e per numero di visitatori è il principale museo della Lunigiana, oggetto dell'intervento di cui alla presente intesa è la realizzazione di un ascensore che abbatta le barriere architettoniche che oggi si frappongono alla visita del museo e del castello che lo ospita.

Le attività previste, i relativi costi e tempi di realizzazione, l'indicazione dei soggetti responsabili e delle fonti di finanziamento sono indicati alla scheda 3) parte integrante della presente intesa

4) Pisa. Arsenali Medicei. Museo delle navi antiche

L'intervento si propone la documentazione e valorizzazione della straordinaria scoperta archeologica del porto urbano di Pisa, mediante il recupero del complesso monumentale degli Arsenali Medicei, ove allestire il Museo, e la creazione di un percorso espositivo integrato con la visita al cantiere delle navi antiche ed al Centro per il restauro del legno bagnato.

L'intervento in questione prevede il restauro e la riqualificazione dell'intero complesso degli Arsenali Medicei, anche mediante la ricostruzione delle porzioni distrutte a seguito di eventi bellici, all'interno dei quali allestire l'intero percorso espositivo ed i relativi servizi museali, nonché la individuazione delle modalità gestionali

Le attività previste, i relativi costi e tempi di realizzazione, l'indicazione dei soggetti responsabili e delle fonti di finanziamento sono indicati alla scheda 4) parte integrante della presente intesa

5) Villa Medicea di Careggi. Restauro e destinazione alla pubblica fruizione

L'intervento di restauro in questione ha ad oggetto, nel sistema delle Ville Medicee (costituito dalle dimore fatte costruire dalla famiglia Medici nel XV e XVI secolo), una delle strutture più significative dal punto di vista storico e culturale, la Villa di Careggi, di proprietà della regione Toscana. La Villa di Careggi è infatti la prima dimora fuori le mura di Firenze della famiglia Medici. La regione intende localizzare nella villa il costituendo Centro Europeo per lo Studio del Paesaggio.

Le attività previste, i relativi costi e tempi di realizzazione, l'indicazione dei soggetti responsabili e delle fonti di finanziamento sono indicati alla scheda 5) parte integrante della presente intesa

6) Valorizzazione delle testimonianze napoleoniche a Portoferraio

Premesso che il Comune di Portoferraio, con il sostegno finanziario della regione Toscana, ha proceduto al restauro ed al recupero funzionale della Caserma De Lauger, che ospita la pinacoteca "Foresiana", del Teatro e che oggi, con il contributo della regione Toscana, sta procedendo al completamento dell'intervento di recupero funzionale del Forte Falcone, l'intervento oggetto della presente intesa riguarda la interventi conservativi e di riallestimento museale del Museo napoleonico di Villa S. Martino e della Palazzina dei Mulini di Portoferraio, al fine di ricomporre e rendere fruibili in un contesto unitario le testimonianze della presenza napoleonica a Portoferraio, anche individuando forme di gestione integrata dei diversi istituti e luoghi della cultura di proprietà dello Stato e del comune di Portoferraio.

Le attività previste, i relativi costi e tempi di realizzazione, l'indicazione dei soggetti responsabili e delle fonti di finanziamento sono indicati alla scheda 6) parte integrante della presente intesa.

2. Le Parti concordano che la realizzazione di ogni singolo ambito di intervento sia disciplinato da un accordo di programma in cui il ministero, la regione e la Fondazione bancaria che abbia manifestato interesse a partecipare definiscono nel dettaglio il contenuto del progetto, le modalità di intervento e gli oneri finanziari posti a carico di ciascuno.

Art. 6 - Durata e verifica del raggiungimento degli obiettivi

1. Il presente accordo ha validità sino al 31 dicembre 2015 e potrà essere modificato o integrato con atto scritto delle parti, a seguito di verifiche periodiche a cadenza annuale sul raggiungimento dei risultati prefigurati in rapporto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 5, effettuate sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 7 - Impegni dei sottoscrittori

1. Nell'adempimento del presente accordo i sottoscrittori si impegnano a:

a) attuare i contenuti dell'accordo secondo il principio di leale collaborazione utilizzando a tal fine forme di immediata comunicazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;

b) procedere periodicamente alla verifica dell'accordo e, se necessario, ad adottare d'intesa gli eventuali aggiornamenti, anche con riguardo all'inserimento di ulteriori interventi rispetto a quelli indicati all'articolo 5;

c) realizzare gli obiettivi del presente accordo anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il loro perseguimento.

2. Le parti, entro il 30 ottobre di ogni anno effettuano una verifica congiunta sullo stato di attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e concordano il riparto della spesa per l'anno successivo, sempre secondo criteri di tendenziale parità.

Art. 8 - Standard per l'attività

1. Il ministero e la regione dovranno garantire:

a) l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione del patrimonio oggetto del presente accordo, sia rispetto alle esigenze di conservazione e sicurezza, sia rispetto agli obiettivi di valorizzazione e di fruizione;

b) la conformità delle attività di fruizione e valorizzazione del patrimonio in oggetto agli standard di qualità previsti dal D.M. 22.05.2001, recante "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" e successive modifiche e integrazioni, in relazione anche al disposto dell'articolo 29 e dell'articolo 114 del Codice.

Art. 9 - Revisione dell'accordo

1. Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo le parti contraenti possono richiedere la revisione del presente accordo. L'ente destinatario della proposta di revisione è tenuto ad esaminare la proposta medesima e a motivare specificamente le proprie deduzioni al riguardo.

 

 

 



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