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Protocollo d'intesa tra il Mbac, la regione Emilia-Romagna
e l'Associazione delle Fondazioni bancarie dell'Emilia Romagna
per il coordinamento degli interventi di conservazione, restauro
e valorizzazione del patrimonio culturale regionale

 

ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito "Codice"), ed in particolare degli articoli 121 e 112; 30, comma 1, art. 40, comma 1.

L'anno 2009, il giorno 20 gennaio 2010, in Roma,

tra

ministero per i Beni e le Attività culturali (di seguito "ministero per i Beni culturali", "ministero", o anche "parte contraente"), rappresentato dal ministro Sandro Bondi;

regione Emilia-Romagna (di seguito "regione Emilia-Romagna", "regione", o anche "parte contraente"), rappresentata dal Presidente Vasco Errani;

Associazione delle Fondazioni bancarie dell'Emilia-Romagna (di seguito "Associazione delle Fondazioni bancarie", "Associazione", o anche "parte contraente"), rappresentata dal prof. Fabio Roversi Monaco;

premesso che

- lo Stato, la regione e le autonomie locali assicurano e sostengono, per missione istituzionale, ex art. 1, comma 3, del Codice, la conservazione del patrimonio culturale presente sul territorio della regione Emilia-Romagna e ne favoriscono la fruizione e la valorizzazione, assolvendo alle relative funzioni in ragione delle rispettive proprietà;

- anche le fondazioni bancarie, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e dei beni culturali, hanno facoltà di concorrere finanziariamente agli interventi per la conservazione del patrimonio culturale a quelli per la sua fruizione e valorizzazione, e possono liberamente determinarsi, nella scelta degli interventi ai quali partecipare, nella definizione dell'ammontare della loro partecipazione finanziaria;

- ciascuna delle parti contraenti è pertanto a vario titolo interessata ad interventi o ad operazioni di conservazione e valorizzazione che hanno ad oggetto beni ascritti al patrimonio culturale e presenti sul territorio regionale;

- risponde a criteri di economicità di gestione e di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche in considerazione della limitatezza delle risorse di parte pubblica disponibili per l'assolvimento dei sopra ricordati compiti istituzionali, raggiungere intese fra tutti i soggetti di cui alle precedenti premesse al fine di individuare beni del patrimonio culturale esistenti in ambito regionale su cui vi sia, nel rispetto delle relative autonomie decisionali, coincidenza di interessi ad effettuare interventi, conservativi e di valorizzazione, al fine di un loro coordinamento onde garantire, in tal modo, un più equilibrato e proficuo impiego delle risorse complessivamente disponibili nel settore;

- ciascuna parte contraente ritiene perciò utile disciplinare le relazioni reciprocamente intercorrenti in un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali, avuto riguardo alla coincidenza, per quello che qui interessa, degli ambiti oggettivi di intervento;

- tutte le parti contraenti, in piena identità di vedute, ritengono che il rilancio di immagine della politica culturale attuata in ambito regionale passi anche attraverso la valorizzazione di alcune fra le principali realtà monumentali le quali si prestino, anche in ragione della molteplicità e varietà di utilizzazioni con finalità culturali per esse previste, a rappresentare, al tempo stesso, casi paradigmatici non solo di buona conservazione della realtà storica, di cui sono testimonianze, ma anche di riutilizzazione di antichi manufatti in termini compatibili con la loro qualità storica e artistica;

- al fine di dare valenza di accordo strategico all'insieme delle iniziative finora avviate sia dal ministero per i Beni culturali che dalla regione Emilia-Romagna e di integrare con esse quelle che dovessero risultare di specifico interesse, per la loro valenza di catalizzatori di istanze territoriali, per le Fondazioni bancarie esistenti nel territorio regionale, onde ricondurre tutte dette iniziative all'interno di un unitario contesto di riferimento, anche programmatico, risulta necessario stipulare un accordo inteso, con riguardo a ciascuna parte contraente ed in ragione degli specifici interessi coinvolti, a definire:

- le strategie e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale specificamente individuato nelle schede tecniche allegate al presente accordo sub "A";

- gli immobili e le aree oggetto di interventi congiunti o comunque collegati;

- l'ammontare delle risorse allo scopo necessarie, sulla base di un progetto economicamente sostenibile, nel quale vengano indicati i costi dei relativi interventi (e le modalità di riparto, in primo luogo fra le parti contraenti, delle risorse necessarie), e l'impegno dell'ente proprietario a sostenere la gestione e la valorizzazione del bene oggetto degli interventi, anche, eventualmente, con il coinvolgimento di altri soggetti.

- i conseguenti programmi di intervento ed i relativi tempi di attuazione;

- i moduli organizzativi più idonei per dare attuazione a detta attività congiunta, in modo da assicurare unitarietà di azione e tempestività operativa;

tutto ciò premesso

e richiamato l'accordo di collaborazione sottoscritto in data 4 dicembre 2008 dal ministro per i Beni e le Attività culturali e il Presidente dell'Associazione delle Fondazioni bancarie

si stipula il seguente accordo:

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente accordo le parti contraenti stabiliscono che gli interventi di conservazione e valorizzazione puntualmente individuati e distintamente indicati nell'allegato A costituiscono obiettivi comuni e di rilievo strategico prioritario per le rispettive politiche d'intervento nel settore dei beni culturali, alla cui attuazione le parti medesime concorrono finanziariamente in misura tendenzialmente paritaria.

Art. 2 - Ambiti di intervento e riparto dei costi

1. Gli ambiti di intervento, ed i relativi costi, sono individuati secondo quanto specificamente previsto nelle schede tecniche descrittive, redatte per ciascuno degli interventi concordati fra le parti contraenti e cumulativamente riportate in allegato al presente accordo, di cui costituiscono parte integrante (v. Allegato "A").

Art. 3 - Linee strategiche di valorizzazione

1. Le parti contraenti stabiliscono che l'attività di valorizzazione del complesso di immobili oggetto del presente accordo dovrà essere orientata alle seguenti linee strategiche:

a) miglioramento della conservazione dei beni oggetto dell'accordo e delle aree connesse, mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del patrimonio storico-artistico ed architettonico, nonché sostegno agli interventi di recupero, adeguamento funzionale e riqualificazione di detto patrimonio

b) predisposizione di percorsi di visita e di itinerari, anche integrati, idonei ad assicurare migliori condizioni di fruizione e di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura oggetto del presente accordo;

c) riconoscimento dell'Agenda 21 della Cultura, approvata a Barcellona nel 2004 - con particolare riguardo, per quanto di specifico interesse in questa sede, agli impegni di cui ai punti nn. 18, 20, 29, 38, 39, 40 e 42 ed alle raccomandazioni di cui ai punti 48, 50 e 51, di detto documento, quale strumento di riferimento e orientativo delle azioni dirette alla valorizzazione del patrimonio oggetto del presente accordo.

Art. 4 - Obiettivi

1. Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'art. 3 il ministero e la regione concordano di conseguire, in relazione al patrimonio di cui all'art. 1, i seguenti obiettivi:

a) garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione di tutti i beni mobili ed immobili ricompresi nel patrimonio culturale individuato ai sensi dell'articolo 2, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali;

b) progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita cittadini e regionali che assicurino al patrimonio di cui all'articolo 2 un ruolo importante nella costruzione di circuiti turistici culturali territoriali

c) realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, idonei anche a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di restauro sia del patrimonio architettonico che storico-artistico, oltre che quelle di valorizzazione dell'intero patrimonio culturale;

d) promuovere ed organizzare attività formative, stipulando apposite convenzioni con le Università e le scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, anche per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento e dei connessi percorsi didattici, e per la predisposizione di materiali e sussidi, anche a carattere divulgativo, tenendo conto, a termini dell'impegno di cui al n. 39 dell'Agenda 21 della Cultura, delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di soggetti con disabilità;

Art. 5 - Raccordo operativo in rapporto agli ambiti di intervento

1. Il ministero e la regione, al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna struttura amministrativa, la necessaria semplificazione e tempestività della relativa attività, concordano in ordine alla opportunità di individuare e definire un apposito raccordo fra le strutture operative territoriali del ministero da un lato e della regione dall'altro onde assicurare l'ottimale perseguimento dei compiti direttamente derivanti dall'attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi definiti ai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 6 - Durata e verifica del raggiungimento degli obiettivi

1. Il presente accordo ha validità sino al 31 dicembre 2014 e potrà essere modificato o integrato con atto scritto delle parti, a seguito di verifiche periodiche a cadenza annuale sul raggiungimento dei risultati prefigurati in rapporto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, effettuate sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 7 - Impegni dei sottoscrittori

1. Nell'adempimento del presente accordo i sottoscrittori si impegnano a:

a) attuarne i contenuti secondo il principio di leale collaborazione.

A tale proposito le parti contraenti si danno reciprocamente atto che la detta attuazione prenderà avvio con la sottoscrizione di specifiche intese operative, riferite ad ognuna delle schede tecniche allegate sub "A" al presente accordo, fra i soggetti istituzionali di volta in volta direttamente coinvolti.

Pertanto le parti contraenti si impegnano ad utilizzare, nei reciproci contatti, forme di immediata comunicazione e di stretto coordinamento, nonché di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;

b) procedere periodicamente, d'intesa con i soggetti istituzionali direttamente coinvolti nell'attuazione degli interventi di cui all'Allegato "A", alla verifica del loro andamento e, se necessario, ad adottare d'intesa gli eventuali aggiornamenti, anche con riguardo alla programmazione ed all'inserimento di ulteriori interventi rispetto a quelli attualmente riportati nell'Allegato "A". Per l'espletamento di tale attività di verifica, le fondazioni bancarie individuano un rappresentante per ogni singolo intervento, tenuto conto del rispettivo ambito territoriale di competenza;

c) realizzare gli obiettivi del presente accordo, ed in particolare l'attuazione degli interventi di cui al più volte citato Allegato "A", anche favorendo il coinvolgimento di soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il loro perseguimento.

2. Le parti, entro il 31dicembre di ogni anno effettuano una verifica congiunta sullo stato di attuazione degli interventi di cui all'Allegato "A", anche al fine di fornire indicazioni ai soggetti attuatori in ordine al riparto della spesa per l'anno successivo, sempre secondo criteri di tendenziale parità.

Art. 9 - Revisione dell'accordo

1. Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo le parti contraenti possono richiedere la revisione del presente accordo. L'ente destinatario della proposta di revisione è tenuto ad esaminare la proposta medesima e a motivare specificamente le proprie deduzioni al riguardo.

 

 

 



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