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Corte costituzionale

Sentenza 4-6 maggio 2009, n. 132

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Francesco Amirante (Presidente); Ugo De Siervo; Paolo Maddalena; Alfio Finocchiaro; Alfonso Quaranta; Franco Gallo; Gaetano Silvestri; Sabino Cassese; Maria Rita Saulle; Giuseppe Tesauro; Paolo Maria Napoletano; Giuseppe Frigo; Alessandro Criscuolo; Paolo Grossi,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano), promosso dal Tribunale di Bolzano, nel procedimento vertente tra B. G. e il ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, con ordinanza del 30 maggio 2008, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano), nella parte in cui prevede che il personale docente con funzioni di bibliotecario del conservatorio di Bolzano presti l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio, con riferimento agli articoli 3, 36, 70 e seguenti della Costituzione, nonché all'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Il Tribunale rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale, docente con funzioni di bibliotecario nel conservatorio di Bolzano, ha convenuto in giudizio il ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, dolendosi di essere stato assoggettato, fin dal momento della sua assunzione, avvenuta nel novembre del 2001, all'orario di servizio settimanale di 38 ore, previsto per il personale amministrativo del conservatorio, anziché a quello di 12 ore settimanali, previsto per tutti i docenti di conservatorio, inclusi i docenti bibliotecari, dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 (Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame). Il ricorrente nel giudizio a quo, secondo quanto espone il rimettente, riconosce che tale deteriore trattamento è previsto dalla norma censurata, di cui tuttavia egli eccepisce l'illegittimità costituzionale, chiedendo di conseguenza la condanna del ministero al pagamento delle ore di lavoro svolte oltre le 12 settimanali, a titolo di compenso o di risarcimento, nonché il risarcimento del danno per perdita di chance ed esistenziale. Il giudice a quo riferisce, inoltre, che si è costituito nel giudizio principale il ministero convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base, da un lato, della vigenza della disposizione legislativa censurata e, dall'altro lato, della circostanza che la contrattazione collettiva dapprima avrebbe elevato, nel 1999, il limite di 12 ore settimanali di cui all'art. 15 del r.d. n. 1945 del 1930 e, successivamente, con il contratto stipulato il 16 febbraio 2005, avrebbe disapplicato quest'ultima disposizione.

2. Il giudice a quo ritiene che la questione di legittimità costituzionale della norma censurata sia rilevante e non manifestamente infondata.

In ordine alla rilevanza, il rimettente osserva che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata determinerebbe l'accoglimento della domanda del ricorrente nel giudizio principale. Per contro, se la norma censurata dovesse essere ritenuta legittima, il giudice a quo ritiene che non potrebbe concludersi se non nel senso che il ministero convenuto ne ha fatto giusta applicazione, con conseguente rigetto del ricorso.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con diversi parametri costituzionali.

Innanzitutto, essa violerebbe l'art. 3 Cost., introducendo una evidente disparità di trattamento, in materia di orario di lavoro, fra i docenti bibliotecari del conservatorio di Bolzano, soggetti allo stesso orario di servizio del personale amministrativo, e i docenti bibliotecari che prestano servizio negli altri conservatorii nazionali, soggetti all'orario di 12 ore settimanali per 27 settimane l'anno, previsto dall'art. 15 del r.d. n. 1945 del 1930. Risulterebbe leso, in secondo luogo, l'art. 36 Cost., avendo la norma impugnata elevato l'orario di lavoro dei docenti bibliotecari del conservatorio di Bolzano senza introdurre un corrispondente incremento della loro retribuzione, che, di conseguenza, non potrebbe ritenersi proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, considerato anche che, per la stessa retribuzione, i docenti bibliotecari degli altri conservatorii svolgono attività qualitativamente identica ma quantitativamente inferiore. La disposizione censurata si porrebbe in contrasto, inoltre, con la disciplina sulla formazione delle leggi, di cui agli artt. 70 e seguenti Cost., essendo stata adottata secondo il procedimento previsto per l'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige senza che il suo oggetto effettivamente attenga all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di Bolzano o a "qualsiasi altro ambito dello statuto che necessiti di attuazione". Vi sarebbe violazione, infine, anche dell'art. 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, in base alla cui procedura di attuazione dello statuto è stata adottata la norma impugnata, il cui oggetto è tuttavia estraneo all'esigenza di assicurare, in attuazione del medesimo, l'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di Bolzano.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano), nella parte in cui prevede che il personale docente con funzioni di bibliotecario del conservatorio di Bolzano presti l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio.

Secondo il giudice a quo, tale disposizione violerebbe, innanzitutto, l'art. 3 Cost., introducendo una disparità di trattamento fra i docenti bibliotecari del conservatorio di Bolzano e quelli degli altri conservatorii nazionali, soggetti all'orario di 12 ore settimanali previsto dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 (Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame). Essa si porrebbe in contrasto, in secondo luogo, con l'art. 36 Cost., perché la retribuzione dei docenti bibliotecari del conservatorio di Bolzano, comparata alla identica retribuzione percepita dai docenti di altri conservatorii, a fronte di un più limitato orario di servizio, non sarebbe proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Infine, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 70 e seguenti della Costituzione, nonché l'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto, approvata secondo lo speciale procedimento previsto per l'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, disciplinerebbe un oggetto che è estraneo all'esigenza di attuazione dello statuto stesso.

2. La questione non è fondata.

Non sussiste, innanzitutto, l'asserita violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma invocata dal giudice a quo, cioè l'art. 15 del r.d. n. 1945 del 1930, prescindendo dalla sua disapplicazione ad opera della contrattazione collettiva, non rappresenta comunque un idoneo tertium comparationis. Tale disposizione, infatti, nell'indicare il numero di 12 ore settimanali per gli insegnamenti delle varie scuole e corsi dei conservatori, non definisce il complessivo orario di servizio, cioè l'intero monte di ore lavorative necessarie per assolvere tutti gli obblighi dei docenti di conservatorio, i quali sono ora indicati dalla contrattazione collettiva. Sia la disciplina contrattuale del comparto scuola, riguardante i docenti di conservatorio fino al 2005, sia la disciplina contrattuale ad essi attualmente applicabile, riferita allo specifico comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, prevedono, accanto alle attività di insegnamento, anche quelle funzionali all'insegnamento. Queste ultime - che comprendono, ad esempio, attività di produzione, ricerca, documentazione, aggiornamento, programmazione, partecipazione ai lavori degli organi collegiali - concorrono con le prime a comporre l'elenco complessivo degli obblighi di servizio del docente di conservatorio. In tale contesto, il limite di 12 ore, indicato dall'art. 15 del r.d. n. 1945 del 1930, deve intendersi riferito alle sole attività di insegnamento, cioè a quelle didattiche in senso stretto. Di conseguenza, tale norma non può costituire un idoneo tertium comparationis al fine di valutare la legittimità costituzionale della disposizione censurata, la quale stabilisce, invece, l'orario di servizio complessivo dei docenti bibliotecari del conservatorio di Bolzano.

Neppure è fondata la censura relativa all'art. 36 Cost. Il rimettente considera non proporzionata la retribuzione del docente bibliotecario di Bolzano sul presupposto che altri docenti di conservatorio percepiscano identico trattamento economico a fronte di una minor quantità di lavoro prestato. Tale censura non presenta, quindi, rilievo autonomo rispetto a quella riferita all'art. 3 Cost., perché anch'essa si basa sul confronto fra l'orario di 38 ore settimanali, previsto dalla disposizione censurata, e quello di 12 ore settimanali, indicato dalla norma assunta dal giudice rimettente quale tertium comparationis. Di conseguenza, una volta chiarito che tale confronto è impropriamente instaurato, si rivela priva di fondamento, insieme con la censura relativa all'art. 3 Cost., anche quella riferita all'art. 36 Cost.

Non sussistono, infine, le asserite violazioni degli artt. 70 e seguenti Cost. e dell'art. 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, entrambe riconducibili, ad avviso del rimettente, al particolare procedimento di approvazione della disposizione censurata. A prescindere dalla individuazione in termini generici del primo parametro da parte del giudice rimettente, che non ha specificato quali delle disposizioni successive all'art. 70 Cost. sarebbero state lese dalla norma impugnata, questa Corte ha costantemente affermato che le norme di attuazione degli statuti regionali ad autonomia speciale, dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie, possono anche avere un contenuto praeter legem, "nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza delle norme alla finalità di attuazione dello Statuto" (sentenze n. 341 del 2001, n. 212 del 1984 e n. 20 del 1956). Quest'ultimo limite non è stato superato dalla disposizione censurata, la quale risponde alla finalità di attuare lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e, in particolare, gli artt. 89 e 100 dello statuto stesso, che riguardano la riserva e la ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici dei posti degli uffici statali nella provincia di Bolzano, nonché il diritto dei cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia stessa. La norma impugnata, nel prevedere che nel conservatorio di Bolzano vi siano due docenti bibliotecari, di madre lingua diversa, ha appunto la finalità di garantire il diritto dei cittadini dei vari gruppi linguistici di comunicare nella propria lingua, in attuazione delle predette norme statutarie.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano), sollevata dal Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe, con riferimento agli articoli 3, 36, 70 e seguenti della Costituzione, nonché all'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

 

 



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