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Ministero per i Beni e le Attività culturali
Decreto 29 gennaio 2008

Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata
dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura

(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2008)

 

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) Ministro: il Ministro per i beni e le attività culturali;

b) Ministero: il Ministero per i beni e le attività culturali;

c) istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali appartenenti allo Stato;

d) servizi aggiuntivi: i servizi di assistenza culturale, di accoglienza e di ospitalità per il pubblico, nonché ogni altro servizio strumentale alla migliore valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;

e) concessionari di servizi: i soggetti titolari della concessione di servizi aggiuntivi.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura. Esso si applica alle gare bandite successivamente all'entrata in vigore dell'art. 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 3 - Servizi aggiuntivi e forme di organizzazione e gestione

1. Presso gli istituti e i luoghi della cultura possono essere istituiti servizi aggiuntivi.

2. A titolo esemplificativo, rientrano nei servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali nonché di merchandising;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro, il presidio medico;

f) i servizi di guardaroba e deposito;

g) i servizi di caffetteria e di ristorazione;

h) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali, nonché di ogni altra attività di valorizzazione.

3. I servizi aggiuntivi sono gestiti in forma diretta qualora i singoli istituti e luoghi della cultura dispongano dei mezzi economici, finanziari e del personale necessari all'espletamento degli stessi.

4. L'organizzazione dei servizi aggiuntivi avviene in forma integrata mediante affidamento di concessione a soggetti privati. Per organizzazione in forma integrata si intende una procedura di affidamento che consenta l'attivazione e la gestione di più servizi aggiuntivi integrati rispetto sia alle varie tipologie indicate nel comma 2 sia ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi stessi devono essere svolti.

5. L'integrazione orizzontale tra diverse tipologie di servizi può essere estesa anche ai servizi di pulizia, di vigilanza, di custodia e di biglietteria. Al di fuori dell'ipotesi di gestione integrata, i suddetti servizi possono essere affidati a privati secondo il regime degli appalti di servizi o i regimi speciali previsti dalla legislazione di settore.

6. Possono essere stipulati accordi ai sensi dei commi 4 e 9 dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare con regioni ed enti pubblici territoriali, al fine dell'attivazione congiunta di servizi integrati, da realizzare nel rispetto delle procedure previste dal presente decreto.

7. Gli istituti e i luoghi della cultura regolano l'esercizio delle attività che possono essere svolte da soggetti diversi dai concessionari nelle medesime strutture, in modo da evitare disservizi o conflittualità.

Art. 4 - Soggetti competenti

1. I servizi aggiuntivi da attivare in forma integrata in ambito regionale sono individuati dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, sentiti i soprintendenti e i capi degli istituti aventi sede nella regione, che, all'uopo, si riuniscono in conferenza. Negli istituti dotati di autonomia speciale i servizi aggiuntivi sono individuati e organizzati dai rispettivi capi di istituto, esercitando gli stessi poteri e competenze riconosciuti ai fini del presente decreto ai direttori regionali.

2. Il direttore regionale definisce gli ambiti ottimali della gestione integrata dei servizi aggiuntivi. In particolare, gli ambiti ottimali dovranno essere delimitati tenendo presenti i seguenti criteri:

a) rispetto degli indirizzi organizzativi e dimensionali definiti con appositi decreti ministeriali;

b) massimo livello possibile di integrazione dei servizi aggiuntivi con le attività di cui all'art. 3, comma 5;

c) superamento della frammentazione delle gestioni non economicamente sostenibili;

d) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, anche alla luce, tra gli altri elementi, del numero dei visitatori, del tempo della prestazione e degli investimenti richiesti ai concessionari;

e) possibile cooperazione con altre istituzioni museali regionali e locali;

f) possibile ricorso a forme di sostegno dirette a favorire l'avvio delle gestioni integrate, messe a disposizione dal Ministero nell'ambito delle compatibilità economiche e finanziarie e previamente asseverate dai competenti organi centrali.

3. I servizi aggiuntivi da attivare eventualmente in forma integrata in ambito interregionale sono approvati dal segretario generale, su proposta dei competenti direttori generali e regionali.

4. La direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure svolge una attività di costante monitoraggio sulle gestioni dei servizi aggiuntivi attivate presso gli istituti e i luoghi della cultura e fornisce supporto tecnico-giuridico ai soggetti competenti ad individuare e organizzare i servizi aggiuntivi in forma integrata.

5. Al fine di consentire alla direzione di cui al comma 4 lo svolgimento dei propri compiti, i soggetti di cui al comma 1, nonché i capi degli istituti e dei luoghi della cultura statali sono obbligati a comunicare alla direzione stessa le concessioni ed i contratti aggiudicati ai sensi del presente decreto, le convenzioni eventualmente stipulate, i progetti di gestione e le informazioni relative ad eventuali modifiche intervenute successivamente.

Art. 5 - Procedura di affidamento delle concessioni di servizi aggiuntivi

1. Il direttore regionale o un dirigente da lui delegato predispone i documenti di gara, sentiti i capi di istituto interessati, e bandisce la gara per l'aggiudicazione della concessione, sulla base degli ambiti ottimali già definiti e i servizi aggiuntivi individuati.

2. Tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste e al fine di valutare l'affidabilità del concessionario, l'amministrazione procedente specifica nei documenti di gara i requisiti di capacità tecnico-professionali, con particolare riferimento alle esperienze da possedere per poter partecipare alla procedura.

3. Il bando può prevedere la possibilità per il concessionario di presentare annualmente programmi migliorativi dei servizi prestati. Tali programmi dovranno essere approvati dall'amministrazione, sentita la commissione prevista dall'art. 7, se costituita. Il bando indica anche il valore presunto della concessione, calcolato sulla base di elementi appositamente indicati.

4. Il concessionario è individuato mediante procedura aperta, basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

5. Quando risulti particolarmente difficile definire il progetto di organizzazione in forma integrata dei servizi aggiuntivi o questo presenti profili di particolare complessità, l'amministrazione procedente, previo parere della direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure, può aggiudicare la concessione mediante la procedura di dialogo competitivo, così come disciplinata dall'art. 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

6. Previa autorizzazione della direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure e delle direzioni generali competenti per materia, in presenza di particolari esigenze che comportino, a titolo esemplificativo, l'apertura al pubblico di nuovi luoghi di cultura ovvero interventi complessi, quali ristrutturazioni, restauri, adeguamenti funzionali, riallestimenti, inseriti nella programmazione triennale o negli altri strumenti di programmazione del Ministero, l'amministrazione procedente può anche ricorrere alle procedure di cui agli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Nel caso in cui la gara vada deserta i servizi aggiuntivi possono essere affidati anche per singoli istituti e luoghi della cultura, privilegiando l'integrazione tra differenti attività.

Art. 6 - Durata e contenuti della concessione

1. La concessione ha durata quadriennale. Potrà essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, mediante la procedura prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa verifica dell'avvenuto adempimento del concessionario a tutti gli oneri derivanti dalla concessione scaduta. Nei casi di cui all'art. 5, comma 6, la concessione potrà avere una durata superiore.

2. L'atto di concessione del servizio è accompagnato dalla convenzione accessoria stipulata in forma pubblica amministrativa che deve contenere tra l'altro:

a) la puntuale individuazione delle aree destinate all'espletamento del servizio;

b) gli oneri e le modalità di prestazione del servizio;

c) il canone di concessione e le relative modalità di pagamento;

d) la decorrenza e il termine di scadenza;

e) le cause di decadenza della concessione.

Art. 7 - Qualità dei servizi aggiuntivi

1. I singoli capi di istituto, i direttori regionali o la direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure possono, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare il livello di qualità dei servizi erogati e la buona conduzione del servizio da parte del concessionario, senza pretesa alcuna di rimborso o risarcimento da parte del concessionario stesso.

2. In particolare, per ogni gestione integrata dei servizi aggiuntivi attivata la direzione regionale, insieme ai capi di istituto interessati, può costituire un'apposita commissione, il cui funzionamento non comporterà oneri di alcun genere, che si riunirà a cadenza almeno semestrale e con la partecipazione in veste consultiva del concessionario. La commissione eserciterà i compiti di:

a) vigilanza sul buon funzionamento del servizio e rispetto dei livelli e degli standard di qualità;

b) vigilanza sul rispetto delle scadenze e sugli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

c) approvazione di eventuali progetti migliorativi del servizio.

3. Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare i livelli di qualità della valorizzazione definiti ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o, in assenza, gli standard di qualità definiti da altre fonti e i principi e gli indicatori minimi di qualità previsti nelle carte della qualità dei servizi adottate dagli istituti e dai luoghi della cultura.

Art. 8 - Regime transitorio

1. In prima applicazione del presente decreto, l'affidamento integrato dei servizi può avvenire anche con termini iniziali differenziati, in modo da garantire la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

 



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