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Ministero per i Beni e le Attività culturali
Direttiva 9 novembre 2007

Esercizio del commercio in aree di valore culturale
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2007)

 

Alle direzioni regionali
Alle soprintendenze

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali

Premesso che:

Si è dovuta constatare una situazione di crescente e grave degrado urbano a causa della crescita del fenomeno del commercio ambulante autorizzato e dell'impatto intollerabile di quello abusivo nelle città d'arte e, in particolare, nei centri storici di dette città;

Tali situazioni di degrado riguardanti i centri storici assume rilievi ancor più consistenti e preoccupanti nelle aree interessate da notevoli flussi turistici, con ogni conseguente e più grave pregiudizio per gli interessi pubblici attinenti alla diretta tutela da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;

Nella maggior parte dei casi l'esercizio dell'ambulantato è privo di qualsiasi legame effettivo e giustificabile con il contesto culturale ed archeologico in cui si colloca, sì da pregiudicare fortemente il decoro urbano e da alterare seriamente la corretta fruizione del patrimonio;

Questa critica situazione si intreccia con le difficoltà dell'attività pianificatoria generale del commercio su aree pubbliche da parte delle amministrazioni comunali, da concertarsi con gli uffici territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali, per la corretta ed armonica disciplina delle attività commerciali che si svolgono nelle aree archeologiche dei citati centri urbani;

L'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individua come specifici beni culturali le pubbliche piazze, le vie, le strade altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico che sono, pertanto, oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano;

L'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che "con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio," nell'evidente presupposto di contemperare compiutamente gli interessi di natura commerciale afferenti all'esercizio delle attività nei centri storici con quelli di una corretta e disciplinata fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico ed architettonico proprio delle città d'arte;

Già l'art. 53 dell'abrogato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, attribuiva al soprintendente il compito di individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui consentire, limitare o vietare l'esercizio del commercio;

Le autorizzazioni connesse all'esercizio di attività di natura commerciale nelle città d'arte risultano rilasciate, nella maggioranza dei casi, in data anteriore rispetto all'entrata in vigore del citato art. 52 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e la sopravvenienza di tale ultimo quadro normativo di riferimento non ha, peraltro, trovato, in molteplici casi adeguata rivisitazione da parte delle amministrazioni comunali, soprattutto per quanto attiene alla ricollocazione ed al decentramento delle attività commerciali;

E' pregnante l'esigenza di ridimensionare o, comunque, di razionalizzare l'attività commerciale ambulante nei centri storici, anche per rendere più agevole ed effettiva la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale da parte delle autorità all'uopo preposte, e la sua corretta fruizione;

Le disposizioni di cui ai citati articoli 10 e 52 meritano una compiuta e puntuale attuazione, ed impongono, ove ne ricorrano i presupposti, una rivalutazione complessiva anche delle autorizzazioni commerciali già rilasciate, stante la preminente esigenza di definire una coerente pianificazione delle attività che si svolgono nei centri storici, e in particolare nelle aree di maggiore pregio storico-artistico, archeologico, architettonico, monumentale, nell'ottica di salvaguardare primariamente gli interessi di tutela e fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, ed architettonico, alla stregua delle competenze delle soprintendenze di settore competenti per territorio;

Emana la seguente direttiva:

1. Le direzioni regionali e le soprintendenze di settore competenti per territorio, previa definizione di criteri omogenei che tengano conto delle peculiarità del territorio interessato e delle caratteristiche e dimensioni del patrimonio culturale, vorranno assumere ogni occorrente iniziativa di competenza per garantire la puntuale attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 52. Dovranno attivarsi, in termini di massima condivisione con le stesse amministrazioni comunali e con l'obiettivo di contemperare gli interessi come descritti in premessa, per conseguire il preminente obiettivo di riqualificazione delle aree urbane anche attraverso una complessiva rivisitazione del contesto autorizzativo da parte delle amministrazioni comunali, nella ricorrenza dei necessari presupposti, con riguardo all'esercizio di attività commerciali. Collaboreranno con gli enti locali e le autorità di pubblica sicurezza per contrastare ed impedire i fenomeni di abusivismo commerciale.

2. Delle iniziative che saranno assunte in ottemperanza alla presente direttiva le direzioni regionali e le soprintendenze di settore competenti per territorio riferiranno al Ministro per il tramite dell'Ufficio di gabinetto entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva.

 

 

 



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