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Ministero per i Beni e le Attività culturali
Decreto 28 ottobre 2004

Modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse,
destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero
(e successive modificazioni) [1]

(Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004)

 

Art. 1

1. Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le modalità tecniche relative al contributo concesso ai sensi dell'art. 18, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

 

Nuovo allegato A [2]

Modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate
alla promozione cinematografica in Italia e all'estero

 

1. Gestione e monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni

Le modalità tecniche relative alle erogazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono così articolate:

1.1. Criteri di ammissibilità alla sovvenzione

Le richieste di sovvenzione per iniziative finalizzate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, nonché inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Per iniziativa si intende un progetto articolato in una o più attività svolto da un unico soggetto nell'arco dell'anno solare di riferimento.

Requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità al contributo è la copertura di almeno il 30% del costo complessivo delle iniziative previste con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle richieste alla Direzione generale per il cinema, indipendentemente da eventuali apporti gratuiti indicati in bilancio.

Il suindicato requisito non si applica alle istanze di enti pubblici, nonché ai "progetti speciali".

Con riferimento ai preventivi di spesa, si precisa comunque che saranno considerati ammissibili, oltre alle spese di produzione della manifestazione, anche i costi indiretti (spese generali e di gestione connesse alla struttura organizzativa, ma non immediatamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e costi per eventuale personale dipendente fisso). Essi devono comunque essere contenuti nel limite massimo del 30% del costo complessivo delle iniziative (10% per le iniziative promozionali all'estero).

In bilancio potranno essere indicati e quantificati, in entrata e in uscita, eventuali apporti gratuiti da parte di enti pubblici o privati.

Gli apporti gratuiti non dovranno in nessun caso concorrere alla definizione reale delle "entrate" o "uscite" riportate nel bilancio preventivo o consuntivo.

1.2. Presentazione delle istanze

Le istanze di sovvenzione devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità indicate sul sito internet della Direzione generale per il cinema.

Il termine di presentazione delle istanze è perentorio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Unitamente all'istanza deve essere inviata una dettagliata relazione e il programma dell'iniziativa.

Gli enti ai quali è stato assegnato un contributo nell'anno precedente devono inviare entro il 31 marzo il bilancio consuntivo delle iniziative già sovvenzionate, senza il quale l'istanza stessa non sarà considerata completa e non potrà essere sottoposta al parere della Commissione.

Le istanze incomplete, una volta perfezionate, saranno istruite dagli uffici ed esaminate dalla Commissione successivamente alle altre, e ad esse saranno assegnati solo eventuali fondi residui.

1.3. Criteri di valutazione della Commissione per la cinematografia

La sottocommissione per la promozione della Commissione per la cinematografia valuta ciascuna istanza sia sulla base delle indicazioni del programma triennale della Consulta territoriale, di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2004, e di quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo, sia dei criteri di seguito riportati:

a) rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità (per le iniziative editoriali saranno, in particolare, considerate la tradizione, frequenza, tiratura, distribuzione in Italia ed all'estero, nonché la rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica; ugualmente per le iniziative di conservazione sarà considerata, in particolare, la consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario);

b) riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o enti locali e/o Stati esteri e/o organismi europei o internazionali;

c) consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta;

d) tradizione culturale e cinematografica dell'iniziativa;

e) tradizione culturale e cinematografica dell'ente promotore

f) capacità di promuovere la cultura cinematografica e/o il prodotto cinematografico in aree scarsamente servite.

1.4. Patrocinio e logo

A tutte le iniziative sovvenzionate è concesso il patrocinio della Direzione generale per il cinema, il cui logo dovrà essere riprodotto sui manifesti, locandine e qualunque altra pubblicazione riferita all'iniziativa sovvenzionata. Unitamente al logo deve essere inserita l'indicazione "iniziativa realizzata con il contributo ed il patrocinio della Direzione generale per il cinema-ministero per i Beni e le Attività culturali".

Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicità della sovvenzione ottenuta dall'amministrazione.

1.5. Progetti speciali

Sono definiti progetti speciali le iniziative straordinarie di particolare rilevanza per le quali sia stata presentata domanda di contributo da soggetti esterni anche su invito dell'amministrazione.

Il ministro per i Beni e le Attività culturali approva ciascun progetto speciale presentato in relazione agli obiettivi promozionali dello stesso. Di tale approvazione viene data comunicazione alla competente sezione per la promozione della Commissione per la cinematografia, previo parere della Consulta territoriale per le attività cinematografiche.

Per tali progetti l'amministrazione si riserva la facoltà di intervenire indipendentemente dai termini di presentazione.

Il contributo assegnato per i progetti speciali potrà coprire interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.

Le istanze relative ai progetti speciali potranno non essere compilate sulla modulistica predisposta dall'amministrazione.

1.6. Riesami

L'amministrazione, su istanza dell'interessato, in presenza di circostanze rilevanti e motivate o di variazioni significative di programma, sentita la Commissione per la cinematografia, può disporre un'integrazione o una riduzione del contributo assegnato.

I progetti per i quali la Commissione per la cinematografia ha espresso un parere negativo, non potranno essere esaminati nuovamente nel corso dello stesso anno solare.

1.7. Presentazione del consuntivo - Monitoraggio delle risorse

Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere presentato al massimo entro l'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attività. In caso contrario, l'amministrazione chiederà il rimborso dell'eventuale acconto erogato, comprensivo degli interessi legali maturati.

Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione, così come richiesto dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione dell'amministrazione per eventuali ispezioni.

Le autocertificazioni devono essere presentate avvalendosi dei moduli predisposti dall'amministrazione.

La rendicontazione deve essere svolta su tutto il progetto intrapreso, a prescindere dalla circostanza che alcune quote vengano pagate da soggetti esterni, in modo da consentire all'amministrazione di avere la più completa rappresentazione dello schema dei costi dell'iniziativa.

Sono ammissibili tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attività.

Il rendiconto per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro deve essere certificato da un revisore contabile, scelto dal soggetto proponente ed iscritto all'albo dei revisori, che attesti le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

In caso di deficit inferiore alla sovvenzione, quest'ultima sarà automaticamente ridotta al deficit dagli uffici dell'amministrazione.

Nel caso di mancata realizzazione di un'iniziativa, il relativo contributo sarà revocato.

Al bilancio consuntivo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sull'attività svolta, unitamente ad una copia della rassegna stampa e di tutte le pubblicazioni inerenti all'iniziativa.

Nel caso in cui l'attività svolta e/o il bilancio consuntivo dell'iniziativa finanziata si discostino significativamente dal programma iniziale o dal bilancio preventivo, gli uffici dell'amministrazione sottoporranno nuovamente il bilancio consuntivo dell'iniziativa al parere della Commissione, la quale potrà confermare o ridurre il contributo assegnato.

1.8. Acconti

Possono essere concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni - che ne facciano richiesta - sino alla misura massima del 70% dell'importo della sovvenzione assegnata.

Gli acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti che abbiano ottenuto un finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni, compreso quello nel quale viene erogato l'acconto, e che abbiano perfezionato la documentazione consuntiva dei due esercizi precedenti.

2. Gestione e monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni

Le modalità per le erogazioni di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono così articolate:

2.1. Criteri di assegnazione del contributo

Il 50% del contributo complessivo destinato alle associazioni nazionali di cultura cinematografica (quota-struttura) viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione - realizzazione di servizi organizzati in comune tra le associazioni - numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti e attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento. Per ogni circolo aderente all'associazione e attivo sarà assegnato un punteggio rapportato al numero degli abitanti di ogni regione, secondo la seguente tabella:

- Circoli presenti nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1

- Circoli presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta: punti 2

- Circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3

Il restante 50% (quota-programma) sarà assegnato sulla base dell'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e prevista per quello per il quale si richiede il finanziamento. La valutazione della Commissione per la cinematografia, infatti, pur tenendo conto principalmente dei risultati conseguiti nell'anno precedente, si baserà anche sulla programmazione dei circoli aderenti e sull'attività preventivata dall'associazione. In particolare saranno valutati i seguenti elementi:

- percentuale di film italiani o europei programmati;

- frequenza delle proiezioni;

- politiche di incentivazioni al pubblico;

- programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;

- attività varie di diffusione della cultura cinematografica;

- qualità e quantità di eventuali pubblicazioni;

- progetti organizzati in comune tra le associazioni

Le associazioni sono esonerate dall'obbligo della copertura parziale delle spese previste in bilancio.

2.2. Presentazione delle domande e del bilancio consuntivo - Monitoraggio delle risorse

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno secondo le medesime modalità previste al precedente punto 1.2.

Il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sulle singole iniziative realizzate, dall'elenco dei circoli aderenti e attivi e dalla documentazione riferita alle suddette iniziative, deve essere presentato all'amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso contrario l'istanza di contributo non sarà sottoposta al parere della competente Commissione per la Cinematografia.

Il rispetto degli adempimenti relativi alla presentazione del bilancio consuntivo, è condizione inderogabile per l'erogazione, nella misura massima del 70%, di acconti sui contributi, che saranno concessi ai sensi del precedente punto 1.8.

Note

[1] Come modificato dal d.m. 3 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2005, n. 263. Il presente testo non ha carattere di ufficialità normativa.

[2] Come modificato dal d.m. 3 ottobre 2005.

 

 



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