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Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368

Istituzione del ministero per i Beni e le Attività culturali,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59


(come modificato dall'art. 80, comma 52, legge 27 dicembre 2002, n. 289
e dall'art. 6, legge 16 gennaio 2003, n. 3)

(stralcio)



Art. 10 - Accordi e forme associative

1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 può [1]:

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società, secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [2];

b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti dall'articolo 2, comma 1 dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione uguale o inferiore a 30mila abitanti, verrà considerato titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore [3].

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.



Note

[1] Alinea modificato dall’art. 80, comma 52, lettera a), l. 27 dicembre 2002, n. 289 (che ha sostituito le parole "gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283" alle parole "valorizzazione dei beni culturali e ambientali").

[2] Lettera modificata dall'art. 4, comma 6, l. 29 dicembre 2000, n. 400.

[3] Lettera introdotta dall'art. 33 l. 28 dicembre 2001, n. 448, e modificata dall’art. 80, comma 52, lettera b, l. 27 dicembre 2002, n. 289 (che nel primo periodo ha sostituito le parole "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale" alle parole "servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112") e dall'art. 6, legge 16 gennaio 2003, n. 3.



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