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Legge 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303)

(Stralcio; vai al testo completo)

 

Art. 2 - Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo

1-202. (omissis)

203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e modalità previste dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 [1];

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.

205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.

206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.

207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le somme da iscrivere su apposta unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d’area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovrà prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d’area o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d’area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma [2].

208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività. Le aree sono individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione infrastrutturale; b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e infraregionali; c) determina le intensità delle agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili; e) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.

209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le modalità del comma 207.

210-213. (abrogati)

214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214, del presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.

215-224. (omissis)

 

[1] Periodo aggiunto dall’art. 15, comma 4, d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, conv. con modif. dalla l. 30 marzo 1998, n. 61.

[2] Comma modificato dall’art. 43, comma 2, l. 17 maggio 1999, n. 144.



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