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Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a Fondazioni da parte del ministero per i Beni e le Attività culturali, a norma dell'art. 10 del d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368

(bozza approvata dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 1999)



Art. 1

  1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero, può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del presente regolamento, allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali.
  2. L'atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni si conformano alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

 

Art. 2

  1. Il Ministero può partecipare al patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna.
  2. Il conferimento in uso di beni culturali è finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
    1. acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione e fruizione pubblica dei beni culturali conferiti;
    2. miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone nel contempo l'adeguata conservazione;
    3. integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione.
  3. In caso di estinzione della fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.
  4. Fermo quanto disposto al comma 3, l'atto costitutivo o lo statuto indicano i criteri di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.

 

Art. 3

  1. Il patrimonio della fondazione è costituito da:
    1. i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;
    2. i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero;
    3. i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso.
  2. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolalo al perseguimento degli scopi statutari.
  3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano e condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.

 

Art. 4

  1. L'organizzazione della fondazione è determinata dall'atto costitutivo o dallo statuto che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.
  2. La durata degli organi della fondazione non è superiore quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

 

Art. 5

  1. Il presidente della fondazione ha la legale rappresentanza della persona giuridica e nel promuove le attività; addotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza dell'organo di cui all'articolo 6, e li sottopone alla ratifica di questo.
  2. Il presidente della fondazione è eletto dall'organo di cui all'articolo 6 tra i suoi componenti. Presiede gli organi della fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.

 

Art. 6

  1. L'organo con funzioni di indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa.
  2. Lo statuto prevede che tale organo sia sempre competente in materia di approvazione dei bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.
  3. Lo statuto determina la composizione di tale organo:
    1. assicurando l'apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
    2. prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti;
    3. stabilendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla fondazione, anche in funzione dell'entità dei relativi conferimenti.

 

Art. 7

  1. L'organo con funzioni di amministrazione svolge i compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della fondazione.
  2. Le funzioni di amministrazione sono svolte da un organo collegiale composto di persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della fondazione e nella gestione di enti consimili.
  3. Lo statuto può prevedere che le funzioni di amministrazione siano invece affidate ad un direttore generale, scelto tra persone dotate dei requisiti indicati al comma 2.

 

Art. 8

  1. L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della fondazione e di promozione di attività culturali.
  2. L'organo di consulenza scientifica segnala al Ministero le attività della fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, proponendo nei casi più gravi la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.
  3. Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal Comitato scientifico, salvo che lo statuto non preveda anche ulteriori organi.
  4. Lo statuto determina la composizione del Comitato scientifico:
    1. assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
    2. prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.

 

Art. 9

  1. Lo statuto può prevedere un organo collegiale, composto dei partecipanti alla fondazione diversi dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, con il compito di designare i propri rappresentanti negli organi della persona giuridica e di formulare periodicamente proposte e pareri circa le attività della fondazione.

 

Art. 10

  1. L'organo di controllo verifica l'attività di amministrazione della fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile.
  2. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari. Partecipano alle riunioni degli organi con funzioni di indirizzo e di amministrazione.
  3. L'organo di controllo informa immediatamente il Ministero e, qualora lo ritenga opportuno, altri organi della fondazione, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.
  4. Lo statuto determina la composizione dell'organo di controllo, prevedendo in ogni caso la partecipazione di un componente designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e di un componente designato dal Ministero.

 

Art. 11

  1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:
    1. i redditi dei patrimonio;
    2. i contributi del Ministero, delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici;
    3. contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti privati, italiani e stranieri;
    4. proventi di gestione;
    5. altre entrate, derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei commi 2 e 3.
  2. La fondazione può, previa autorizzazione del Ministero, costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.
  3. La fondazione può altresì svolgere direttamente i servizi previsti dal decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 e dall'articolo 47-quater del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalle legge 22 marzo 1995, n. 85.
  4. La fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.

 

Art. 12

  1. Il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono il libri e le scritture contabili, redigono d bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione che illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
  2. Le fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo all'attività di impresa esercitata direttamente a norma dell'articolo 11.

 

Art. 13

  1. Il Ministero esercita la vigilanza sulle fondazioni oggetto del presente regolamento. In particolare:
    1. approva le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;
    2. adotta atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto tra l'altro:
      1. i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione;
      2. i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonché la disciplina del conflitto di interessi;
      3. i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;
    3. può effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;
    4. esercita il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile;
    5. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    6. può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo, in caso di transitoria impossibilità di funzionamento o di inerzia nel compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Ministero e nominare un commissario per l'adozione di tali atti;
    7. può disporre, su indicazione dell'organo di controllo o dei comitato scientifico, la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.

 

Art. 14

  1. Il Ministero può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione quando risultano gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della fondazione.
  2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti e la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
  3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono proporre la liquidazione della fondazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 6.
  4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del Ministero.
  5. Le funzioni degli organi con funzioni di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
  6. Il Ministero dispone l'estinzione della fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto.



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