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L'avvio della riforma degli studi artistici e musicali:
alcune note in margine

di Gian Paolo Storchi



Il lungo iter legislativo di riforma degli studi superiori artistici si è concluso con l'approvazione della legge 21 dicembre 1999 n. 508 che stabilisce i principi fondamentali di riordino del settore e ne rimette l'attuazione a regolamenti del governo.

Il progetto inizialmente approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati è stato modificato dalla omologa Commissione del Senato secondo le linee che erano state anticipate nel mio precedente intervento su questa rivista.

La legge prevede che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Isia e (previa trasformazione in istituti superiori di studi musicali e coreutici, con modalità che saranno determinate con regolamento del governo) i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, sono dotate di personalità giuridica e ad esse è attribuita autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile e che le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei loro confronti vengono esercitate dal ministro dell'Università e della Ricerca scientifica.

Rispetto al progetto iniziale si attenua l'idea di una applicazione degli schemi organizzativi propri del sistema universitario, ma, allo stesso tempo, si conferma la collocazione della formazione artistica e musicale superiore all'interno del cosiddetto settore terziario della formazione, accanto all'Università e alla formazione tecnica superiore, soprattutto se si guarda alla disciplina delle attività formative e dei titoli di studio rilasciati.

Il comma 5 dell'articolo 2 prevede che le istituzioni di studi artistici istituiscano ed attivino corsi di formazione (a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado) e corsi di perfezionamento e specializzazione e che rilascino diplomi accademici di primo e secondo grado, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

L'articolazione dei titoli di studio che possono essere rilasciati rispecchia in modo evidente la nuova disciplina dei titoli universitari prevista dal regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei (laurea, laurea specialistica, master, specializzazione, dottorato di ricerca), ed è prevista anche per i diplomi accademici la possibilità di individuare i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per le quali il titolo è richiesto per l'accesso (comma 5, articolo 9 l. 341/1990), nonché la individuazione delle equipollenze tra titoli accademici e titoli universitari ai fini della ammissione ai concorsi pubblici.

Infine tra i criteri a cui il governo dovrà attenersi nello stabilire la disciplina generale degli ordinamenti didattici è prevista la definizione di un sistema di crediti didattici, finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche nonché al riconoscimento degli studi effettuati, nel caso lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o nella formazione tecnica superiore.

Entro questo quadro, e nel rispetto dei criteri e principi direttivi indicati nel comma 8 dell'articolo 2, il riordino delle istituzioni e dell'ordinamento didattico sarà stabilito da regolamenti governativi [1], da adottarsi previo parere di un organo consultivo rappresentativo del settore (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale) e delle competenti commissioni parlamentari, riprendendo, nella sostanza, lo schema procedurale seguito per la riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam) viene previsto come organo consultivo permanente del settore, chiamato ad esprimersi, oltre che sui regolamenti attuativi della legge, sui regolamenti didattici degli istituti, sul reclutamento del personale docente, sulla programmazione dell'offerta formativa nel settore artistico, musicale, coreutico [2].

Quanto alla disciplina del personale docente (tema che, come spesso accade, è stato oggetto di un dibattito parlamentare acceso, tanto da portare la approvazione della legge in quarta lettura) la soluzione prospettata dalla VII commissione del Senato, caratterizzata da una forte innovazione (personale docente esistente in un ruolo ad esaurimento; attribuzione di nuovi incarichi di insegnamento con contratti quinquennali rinnovabili) viene confermata dal comma 6 dell'articolo 2 (e meglio precisata rispetto alla formulazione iniziale), ma allo stesso tempo, la applicazione della attribuzione contrattuale degli insegnamenti è stata rinviata nel tempo.

Al fine di salvaguardare le aspettative di quanti hanno sostenuto con esito positivo concorsi ma non hanno ottenuto l'inserimento in ruolo viene previsto che i posti in organico che si rendono disponibili siano ricoperti con personale di ruolo, facendo ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1 del testo unico 297/1994.

Solo dopo l'esaurimento delle graduatorie (ovvero per il conferimento di insegnamenti oltre le attuali dotazioni organiche) si adotterà il sistema degli incarichi contrattuali, con modalità che dovranno essere definite dai regolamenti di attuazione, mentre il personale di ruolo è posto ad esaurimento (anche se si tratta, fino all'esaurimento delle graduatorie, di un ruolo ad esaurimento "aperto").

Infine la disciplina del rapporto di lavoro viene rimessa alla contrattazione collettiva, sulla base del d.lg. 29/1993, creando un apposito comparto contrattuale, distinto per personale docente e non docente.

In conclusione si può osservare che la l. 508/1999 pone le premesse per la riforma della formazione artistica e musicale, ma l'effettivo riordino istituzionale del settore è rinviato ai regolamenti di attuazione: sarà in questa fase che saranno fissati sia i requisiti necessari perché le attuali istituzioni possano dare l'avvio ai corsi, sia i criteri relativi alla adozione degli statuti, sia infine i criteri relativi agli ordinamenti didattici e per la eventuale programmazione degli accessi.



Note

[1] I regolamenti devono disciplinare, tra l'altro: i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; le modalità di trasformazione dei Conservatori musicali, dell'Accademia nazionale di danza, degli istituti musicali pareggiati; i possibili accorpamenti e fusioni; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; i criteri generali per l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione dell'attività delle istituzioni artistiche.

[2] Nell'attesa del regolamento istitutivo del Cnam le sue funzioni sono svolte da un organismo provvisorio, composto da quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli Isia; quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli istituti musicali pareggiati; quattro membri designati in parti uguali dal ministro dell'Università e della ricerca scientifica; quattro studenti delle istituzioni di studi artistici; un direttore amministrativo.



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