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Schema di decreto legislativo
sulla "riforma dell’organizzazione del governo"

Deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri (4 giugno 1999)

(Stralcio)

Art. 2 - Ministeri

1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

  1. Ministero degli affari esteri
  2. Ministero dell’interno
  3. Ministero della giustizia
  4. Ministero della difesa
  5. Ministero dell’economia e delle finanze
  6. Ministero delle attività produttive
  7. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
  8. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  9. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
  10. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
  11. Ministero per i beni e le attività culturali

(Omissis)

Titolo IV - I Ministeri

Capo XI - Il ministero per i beni e le attività culturali

Art. 47 - Attribuzioni

1. Il ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l’informazione e l’editoria, istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di diritto d’autore e disciplina della proprietà letteraria.

Art. 48 - Aree funzionali

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, commediografiche, di danze, circensi), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all’attività degli istituti culturali; vigilanza sul Coni e sull’Istituto del credito sportivo.

Art. 49 - Ordinamento

1. Il ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell’articolo 4.

2. L’organizzazione periferica del ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.


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