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Legge 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

(stralcio)

Art. 17, comma 4-bis

(introdotto con l'art.13, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59)

 

Art.17. - Regolamenti

  1. (omissis)
  2. (omissis)
  3. (omissis)
  4. (omissis)

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, con i contenuti e l'osservanza dei criteri che seguono:

  1. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
  2. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazioni tra strutture con funzioni finali e funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
  3. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
  4. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
  5. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

 

 

 


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