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Regolamento dell'istituzione Galleria civica
d'arte moderna e contemporanea di Torino

 

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Istituzione denominata "Galleria civica d'arte Moderna e contemporanea" della città di Torino, costituita ai sensi dell'articolo 23 della legge 8.6.1990 n. 142 e degli articoli 73 e 74 dello Statuto del Comune di Torino, è disciplinata nel proprio funzionamento e nella propria organizzazione dal presente regolamento.

L'Istituzione ha sede in Torino, via Magenta n. 31.

Art. 2 - Compiti istituzionali e finalità

L'Istituzione Galleria civica d'arte moderna e contemporanea ricerca, acquisisce, conserva e soprattutto espone opere dell'arte moderna e contemporanea a fini di studio, educazione e diletto.

Opera senza fini di lucro ed è aperta al pubblico.

Ha autonomia scientifica e di progettazione culturale.

Nello svolgimento dei propri compiti:

Il patrimonio artistico dell'Istituzione è costituito:

Art. 3 - Principi di gestione

L'Istituzione, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Comune di Torino, partecipa alla definizione delle politiche museali dell'Amministrazione e informa la sua attività ai criteri di efficienza, efficacia e economicità, sulla base del principio dell'autonomia di gestione.

Si avvale delle risorse messe a disposizione dal Comune di Torino e da altri soggetti pubblici e privati, nonché delle entrate derivanti dallo svolgimento della propria attività.

L'Istituzione gestisce in autonomia il proprio bilancio approvato dal Comune e, in tale ambito, può assumere obbligazioni e concludere contratti.

È dotata di proprio organico costituito da personale dipendente del Comune e ad essa assegnato.

L'Istituzione, per quanto non sia in grado di svolgere direttamente, si avvale, salvo contraria e motivata determinazione, degli uffici e dei servizi del Comune di Torino.

Per il servizio di tesoreria e cassa l'Istituzione si avvale della Tesoreria comunale.

Art. 4 - Organi

Gli organi dell'Istituzione sono:

Essi sono nominati dal Sindaco in base agli articoli 45 e 74 dello Statuto comunale, che regola parimenti gli istituti della revoca e della decadenza.

Alla nomina del Direttore il Sindaco provvede, sentito il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla costituzione di questo.

La durata in carica è di quattro anni.

La nomina è rinnovabile fino ad un periodo massimo di otto anni, pari a due pieni mandati amministrativi.

La durata degli organi si intende automaticamente adeguata ad eventuali modifiche dello Statuto comunale.

La scadenza o in ogni caso lo scioglimento del Consiglio comunale determinano la decadenza degli organi, che avrà efficacia per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione e il Presidente alla data di elezione del Sindaco, per il Direttore al trentesimo giorno dalla ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Oltre tali termini valgono le prescrizioni stabilite dalla legge 15.7.1994 n. 444.

Art. 5 - Composizione e competenze del Consiglio di amministrazione

Al Presidente è dovuta un'indennità mensile di carica, stabilita dal Consiglio comunale, in misura non superiore a quella di carica degli Assessori comunali.

Agli altri membri del Consiglio di amministrazione è dovuto un gettone di presenza, in misura non superiore a quella di competenza dei Consiglieri Comunali.

Art. 6 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di due componenti o del Direttore.

In caso di inerzia provvede il Sindaco del Comune di Torino.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento di almeno due componenti, oppure con l'intervento di almeno tre componenti nel caso in cui l'organo sia composto da quattro o cinque membri ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Ad esse partecipa il Direttore senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I processi verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal Presidente o dal Consigliere a tale scopo delegato.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono rese pubbliche attraverso la tempestiva affissione in apposita bacheca presso l'Istituzione.

I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata dal Sindaco, previo invito all'interessato a presentare le proprie deduzioni.

Art. 7 - Integrazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da Consiglieri, nominati dal Sindaco su designazione di enti, organizzazioni o associazioni che, singolarmente o congiuntamente, conferiscano all'Istituzione contributi annuali in denaro pari o superiori al 20 per cento della parte corrente del bilancio dell'Istituzione.

I Consiglieri così nominati non possono superare il numero di due.

Tali Consiglieri, in ogni caso in possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'art. 45 dello Statuto della Città, restano in carica per il solo esercizio finanziario cui è attribuito il contributo.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

Il Presidente può essere revocato dalla carica, con provvedimento del Sindaco, per motivate gravi ragioni.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Analogamente si procede in caso di morte o di revoca del Presidente, sino alla nomina del successore.

Art. 9 - Il Direttore

Il Direttore è nominato, sentito il Consiglio di amministrazione, dal Sindaco del Comune di Torino fra i dirigenti dell'amministrazione oppure assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

Deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale in campo storico-artistico.

Il Direttore è il rappresentante legale dell'Istituzione e ha la rappresentanza processuale.

Al Direttore, consegnatario legale del patrimonio artistico e della cui conservazione è responsabile, compete la responsabilità scientifica e amministrativa dell'Istituzione.

Il Direttore può essere revocato con provvedimento del Sindaco per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Consiglio di amministrazione e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità e efficienza dell'Istituzione.

Art. 10 - Competenze del Direttore

Il Direttore, che coadiuva il Consiglio di amministrazione nella definizione degli indirizzi:

Art. 11 - Atti fondamentali

Ai sensi dell'art. 23, VI comma, legge 8 giugno 1990 n. 142, il Consiglio Comunale approva quali atti fondamentali:

Il Consiglio di amministrazione approva le deliberazioni aventi contenuto di atti fondamentali, quali proposte da sottoporre all'approvazione del Comune come condizione di loro efficacia.

I rapporti del Consiglio comunale con gli Organi dell'Istituzione e i diritti di informazione del Consiglio e dei Consiglieri sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 12 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è organo consultivo dell'Istituzione.

È composto da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla sua costituzione, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, esperienza e specifica competenza nel settore artistico e museale.

Sulla durata in carica valgono le medesime disposizioni stabilite per il Consiglio di amministrazione.

È presieduto dal componente più anziano d'età.

Viene convocato ogni qual volta uno dei componenti ne ravvisi l'esigenza o quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o il Direttore.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Con la stessa maggioranza sono adottate le decisioni; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Alle riunioni partecipa il Direttore.

Il Comitato scientifico esprime pareri obbligatori in merito:

La carica di membro del Comitato scientifico è gratuita; ai componenti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Art. 13 - Patrimonio

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Istituzione viene dotata di un capitale in beni immobili e mobili, ferma la proprietà, che devono formare oggetto di appositi inventari, redatti nel rispetto delle leggi vigenti.

Gli inventari vengono allegati al conto consuntivo dell'Istituzione.

L'Istituzione cura, con oneri a carico del proprio bilancio, la manutenzione ordinaria e le utenze dei beni di cui è dotata.

Per le spese di manutenzione straordinaria, miglioramento e incremento provvede il Comune di Torino, o gli Enti diversamente obbligati, o direttamente o mediante specifica assegnazione di contributi a tali scopi destinati.

Art. 14 - Personale

Il personale dell'Istituzione è costituito da:

Al personale assegnato all'Istituzione si applica lo stato giuridico e economico dei dipendenti comunali.

Per il personale assunto con contratto di diritto privato, la disciplina del rapporto di lavoro e il trattamento economico sono stabiliti nell'apposito contratto.

La pianta organica dell'Istituzione è approvata dal Consiglio comunale in base alla proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore.

Nel formulare tale proposta, il Consiglio di amministrazione verifica annualmente la coerenza della dotazione con il Piano Programma e con le risorse pubbliche o private disponibili in bilancio.

La determinazione dell'entità del contributo annuo da parte del Comune è vincolata alla valutazione comparativa della dotazione di personale necessaria per l'attuazione del Piano Programma rispetto a quella effettivamente assegnata dal Comune.

La realizzazione del Piano Programma è condizionata dalla disponibilità dei fondi necessari per integrare l'eventuale differenza.

Art. 15 - Ordinamento finanziario e contabile

Gli atti relativi all'ordinamento finanziario e contabile sono redatti in conformità alle disposizioni di legge e del Regolamento di Contabilità del Comune di Torino.

La contabilità dell'Istituzione è regolata con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Istituzione, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile.

Entro i termini e con le modalità previsti dal Comune di Torino, l'Istituzione trasmette il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale e il conto consuntivo al Servizio risorse finanziarie.

Il controllo di gestione, effettuato dal Servizio centrale pianificazione e controllo del Comune, è attuato in collaborazione con l'Istituzione e opera con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati.

La revisione della gestione economico-finanziaria è affidata, in attuazione delle vigenti disposizioni normative, al Collegio dei revisori dei conti del Comune.

Art. 16 - Partecipazione e informazione

L'Istituzione promuove l'informazione sulle proprie attività e valorizza la partecipazione dell'utenza.

Gli utenti, singoli e associati, possono presentare agli organi di amministrazione dell'Istituzione osservazioni e proposte sulla gestione dei servizi.

L'accesso agli atti e ai documenti dell'Istituzione è disciplinato dal Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Torino.

Art. 17 - Coordinamento

Il coordinamento tra gli indirizzi e le attività in campo museale e culturale dell'Istituzione e del Comune, verrà garantito da un apposito Comitato composto da:

Art. 18 - Amministrazione straordinaria

In caso di irregolarità nella gestione, di impossibilità di funzionamento del Consiglio di amministrazione o di inosservanza dei termini previsti dall'art. 15 del presente Regolamento per la formazione del bilancio e del conto consuntivo, il Sindaco revoca il Consiglio di amministrazione, dandone immediata comunicazione al Consiglio comunale.

Contestualmente all'adozione dell'atto di revoca il Sindaco procede alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

In assenza di candidati idonei, il Sindaco può nominare un Commissario per non più di quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni di Commissario, in attesa della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, sono assunte direttamente dal Sindaco.

Art. 19 - Norma transitoria

Nominati per la prima volta gli organi dell'Istituzione, questi provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a porre in essere ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'ente.

In ogni caso, fino a che non si pervenga all'assegnazione del personale, alla dotazione del patrimonio, all'approvazione del bilancio e alla nomina del Comitato scientifico, i servizi oggetto dell'Istituzione continueranno ad essere espletati secondo le competenze e modalità previgenti.

Uno specifico protocollo d'intesa relativo all'insieme delle materie concernenti il personale sarà stipulato con le organizzazioni sindacali.


 

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