Regolamento (Cee) n. 3911/92
del Consiglio del 9 dicembre 1992
relativo all'esportazione di beni culturali
in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L395 del 31 dicembre 1992
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione [1],
visto il parere del Parlamento europeo [2],
visto il parere del Comitato economico e sociale [3],
considerando che ai fini del completamento del mercato interno è necessario adottare una normativa per gli scambi con i paesi terzi la quale assicuri la protezione dei beni culturali;
considerando che, alla luce delle conclusioni del Consiglio del 19 novembre 1990, sembra necessario prendere misure in particolare per garantire che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità;
considerando che il sistema di cui trattasi dovrebbe prevedere l'obbligo di presentare una licenza rilasciata dallo Stato membro competente, prima dell'esportazione dei beni culturali contemplati dal presente regolamento; che esso implica una precisa definizione del campo di applicazione di dette misure e delle loro modalità di attuazione; che la realizzazione del sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che, per assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze conferitele dal presente regolamento, è opportuno istituire un comitato;
considerando che, data la notevole esperienza acquisita dalle autorità degli Stati membri nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola [4], occorre rendere applicabile detto regolamento nel presente settore;
considerando che l'allegato del presente regolamento ha lo scopo di definire le categorie di beni culturali che devono formare oggetto di particolare protezione negli scambi con i paesi terzi, senza pregiudicare la definizione, da parte degli Stati membri, dei beni da considerare patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo 36 del trattato, per «beni culturali» s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato.
Titolo 1 - Licenza di esportazione
Articolo 2
1. L'esportazione di beni culturali, al di fuori del territorio della Comunità, è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.
2. La licenza di esportazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato,
- da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova lecitamente e definitivamente il bene culturale alla data del 1° gennaio 1993,
- oppure, dopo la suddetta data, da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il bene culturale si trova dopo essere stato lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo essere stato importato da un paese terzo o reimportato da un paese terzo in seguito ad una spedizione lecita da uno Stato membro verso il suddetto paese terzo.
Tuttavia, senza pregiudizio del paragrafo 4, lo Stato membro competente conformemente al primo comma, primo e secondo trattino può non richiedere licenze di esportazione per i beni culturali elencati nell'allegato, categoria A 1, primo e secondo trattino qualora detti beni abbiano un interesse archeologico o scientifico limitato e purché non provengano direttamente da scavi, scoperte e siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita [5].
L'autorizzazione di esportazione può essere rifiutata ai sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico e archeologico nello Stato membro di cui trattasi.
Se necessario, l'autorità di cui al primo comma, secondo trattino prende contatto con le autorità competenti dello Stato membro da cui proviene il bene culturale, in particolare le autorità competenti ai sensi della direttiva 93/…/CEE del Consiglio, del …, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro [6].
3. La licenza di esportazione è valida in tutta la Comunità.
4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, l'esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità di beni del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico, che non rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi del presente regolamento, è soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione.
Articolo 3
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.
2. La Commissione pubblica l'elenco di queste autorità, nonché le eventuali modifiche dello stesso, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Articolo 4
La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l'ufficio doganale competente ad accettare tale dichiarazione.
Articolo 5
1. Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione dei beni culturali.
2. Quando si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati.
La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Titolo 2 - Cooperazione amministrativa
Articolo 6
Ai fini del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.
Oltre alla cooperazione di cui al primo comma, gli Stati membri fanno tutto il necessario per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci, una cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 93/…/CEE [7].
Titolo 3 - Disposizioni generali e finali
Articolo 7
Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al formulario da utilizzare (per esempio, il modello e le caratteristiche tecniche), sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 8 [8]
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/Ce [9].
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 9
Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.
Articolo 10
Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che prende per l'esecuzione del presente regolamento. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
Il Consiglio valuta l'efficacia del presente regolamento dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando, su proposta della Commissione, procede agli eventuali adeguamenti.
In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tener conto degli indici economici e monetari nella Comunità.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della direttiva 93/…/CEE [10].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. WALDEGRAVE
Allegato - Categorie di beni culturali contemplate all'articolo 1
A.
1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:
- scavi e scoperte terrestri o sottomarine: 9705 00 00
- siti archeologici: 9706 00 00
- collezioni archeologiche
2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni
9705 00 00
9706 00 00
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3- bis o 4, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (a)[11].
3- bis . Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto (a)[12].
4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia (a)[13].
5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (a)
Capitolo 49
9702 00 00
8442 50 99
6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (a), diverse da quelle della categoria 1
9703 00 00
7. Fotografie, film e relativi negativi (a)
3704
3705
3706
4911 91 80
8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (a)
9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione
9705 00 00
9706 00 00
10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni
9706 00 00
11. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni
3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00
12.
a) Collezioni (b) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia
9705 00 00
b) Collezioni (b) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico
9705 00 00
13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni
9705 00 00
Capitoli 86-89
14. Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie A1 - A13
a) aventi fra 50 e 100 anni:
- giocattoli, giochi
Capitolo 95
- vetrerie
7013
- articoli di oreficeria
7114
- mobili e oggetti d'arredamento
Capitolo 94
- strumenti ottici, fotografici o cinematografici
Capitolo 90
- strumenti musicali
Capitolo 92
- orologi
Capitolo 91
- opere di legno
Capitolo 44
- vasellame
Capitolo 69
- arazzi
5805 00 00
- tappeti
Capitolo 57
- carte da parati
4814
- armi
Capitolo 93
b) aventi più di 100 anni
9706 00 00
I beni culturali rientranti nelle categorie A1 - A14 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.
B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)
Valori:
qualunque ne sia il valore [14]
- 1 (Reperti archeologici)
- 2 (Smembramento di monumenti)
- 8 (Incunaboli e manoscritti)
- 11 (Archivi)
15 000
- 4 (Mosaici e disegni)
- 5 (Incisioni)
- 7 (Fotografie)
- 10 (Carte geografiche stampate)
50 000
- 6 (Arte statuaria)
- 9 (Libri)
- 12 (Collezioni)
- 13 (Mezzi di trasporto)
- 14 (Altri oggetti)
150 000
- 3 (Quadri)
30 000
- 3- bis (acquarelli, guazzi e pastelli)[15]
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento.
Per gli Stati membri che non adottano l'euro i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione [16].
[a] Aventi più di cinquant'anni e non appartenenti all'autore.
[b] Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/1984: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato».
Note
[1] Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C53 del 28 febbraio 1992.
[2] Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C176 del 13 luglio 1992.
[3 ] Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C223 del 31 agosto 1992.
[4] Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L144 del 2 giugno 1981. Regolamento modificato dal regolamento (Cee) n. 945/87 ( Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L90 del 2. 4. 1987).
[5] Comma rettificato in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L121 del 1° maggio 2001.
[6] Non ancora adottata all'atto della pubblicazione del rpesente regolamento.
[7] Vedi nota all'articolo 2, paragrafo 2.
[8] Articolo sostituito dal punto 2 dell'allegato I al regolamento (Ce) n. 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L122 del 16 maggio 2003).
[9] Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L184 del 17 luglio 1999.
[10] La direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, di cui si è già fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 6, non era stata ancora adottata all'atto della pubblicazione del presente regolamento.
[11] Punto sostituito dall'art. 1, n.1, lett. a) , del regolamento (Ce) n. 2469/96 del Consiglio del 16 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L335 del 24 dicembre 1996), applicabile sei mesi dopo la pubblicazione del regolamento stesso.
[12] Punto aggiunto dall'art. 1, n.1, lett. b) , del regolamento (Ce) n. 2469/96 del Consiglio del 16 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L335 del 24 dicembre 1996), applicabile sei mesi dopo la pubblicazione del regolamento stesso.
[13] Punto sostituito dall'art. 1, n.1, lett. c) , del regolamento (Ce) n. 2469/96 del Consiglio del 16 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L335 del 24 dicembre 1996), applicabile sei mesi dopo la pubblicazione del regolamento stesso.
[14] Rubrica modificata dall'art. 1, n. 1, del regolamento (Ce) n. 974/2001 del Consiglio del 14 maggio 2001 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L137 del 19 maggio 2001), applicabile dal 1° gennaio 2002.
[15]Punto aggiunto dall'art. 1, n. 2, del regolamento (Ce) n. 2469/96 del Consiglio del 16 dicembre 1996 ( Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L335 del 24 dicembre 1996), applicabile sei mesi dopo la pubblicazione del regolamento stesso.
[16] Comma sostituito dall'art. 1, n. 2, del regolamento (Ce) n. 974/2001 del Consiglio del 14 maggio 2001 ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L137 del 19 maggio 2001), appllicabile dal 1° gennaio 2002.