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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti

 

Sentenza 5 giugno - 23 luglio 2018, n. 172

Gli articoli 143 e 146 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 debbono essere qualificati come norme di grande riforma economico-sociale (sentenza n. 189 del 2016).

Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con gli articoli 143 e 146 del d.lg. n. 42 del 2004, le disposizioni legislative della regione Siciliana secondo cui:

(1) con riferimento alle opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o concessionari di servizi pubblici (con l'esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche), i vincoli derivanti dal piano paesaggistico territoriale rilevano soltanto per quanto riguarda le misure in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità paesaggistiche, senza la possibilità di stabilire divieti assoluti di intervento;

(2) la procedura di valutazione della compatibilità paesaggistica deve essere definita con una delibera espressa della giunta regionale da assumere, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza alcuna forma di partecipazione al procedimento da parte di organismi tecnici;

(3) le opere che abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni prima della data di adozione dei singoli piani paesaggistici territoriali, possano essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità previste in tali atti, senza necessità di ulteriori valutazioni, dunque con una deroga al regime dell'autorizzazione paesaggistica e con la definizione favorevole ex lege di procedimenti ancora pendenti.

Sentenza 4-26 luglio 2018, n. 178

La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione, alla cura esclusiva dello Stato, e tale titolo di competenza riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di regioni speciali o di province autonome, con la precisazione che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia (sentenza n. 378 del 2007).

Gli articoli 135 e 143 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 debbono essere qualificati come norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 103 del 2017, n. 210 del 2014, n. 308 del 2013).

In ogni caso, in presenza di più competenze, quale quella dello Stato in materia ambientale, e quella della regione autonoma della Sardegna in materia edilizia ed urbanistica, che risultino intrecciate ed interdipendenti in relazione alla singola fattispecie, la concertazione in sede legislativa ed amministrativa risulta indefettibile per prevenire ed evitare aporie del sistema.

Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con gli articoli 135 e 143 del d.lg. n. 42 del 2004, le disposizioni legislative della regione Sardegna secondo cui:

(1) esulano dal "vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi" e, dunque, dal vincolo di inedificabilità, una serie di interventi quali la realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, tutto ciò in base ad una valutazione unilaterale del legislatore regionale e non attraverso la pianificazione condivisa;

(2) il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici si può effettuare anche nelle zone interne al perimetro dei beni paesaggistici, sempre in base ad una valutazione unilaterale del legislatore regionale e non attraverso la pianificazione condivisa;

(3) la regione assume misure in tema di beni sottoposti ad uso civico, e segnatamente di sclassificazione nonché di cessazione del vincolo paesaggistico, in difformità dalla normativa dello Stato sulla tutela del paesaggio (oltreché sul regime civilistico dei beni in questione).

Sentenza 25 settembre - 15 novembre 2018, n. 201

Gli articoli 142, 146 e 149 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 sono da considerare pacificamente norme fondamentali di grande riforma economico-sociale in tema di tutela del paesaggio (ex multis, sentenza n. 238 del 2013),

Sono costituzionalmente legittime, giacché non contrastano con il parametro interposto risultante dalle citate previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le disposizioni legislative della provincia autonoma di Bolzano secondo cui la decisione dell'autorità forestale in ordine al taglio del legname sostituisce «qualsiasi altra autorizzazione» in materia di tutela del paesaggio.

Oggetto della normativa impugnata è infatti l'attività ordinaria di taglio del legname, che si differenzia radicalmente da quella di «trasformazione di bosco» che, ai sensi della stessa legge provinciale, deve avvenire in osservanza delle norme sulla tutela del paesaggio che richiedono la previa autorizzazione paesaggistica.

Questa distinzione è rinvenibile anche nella legislazione statale, considerato che l'art. 149 del d.lg. n. 42 del 2004 ha escluso l'autorizzazione paesaggistica, tra l'altro, "per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio" (comma 1, lett. b)), nonché "per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste [...] purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia" (comma 1, lett. c)).

Sentenza 6 novembre - 5 dicembre 2018, n. 221

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione della competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza risultante dall'articolo 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione, le disposizioni legislative regionali (della Liguria) secondo cui "le imprese balneari liguri [...] in quanto connotanti il paesaggio costiero costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della regione".

Infatti la nozione di impresa balneare ligure viene espressamente in rilievo in funzione di una "procedura di selezione" tra i potenziali concessionari, che per effetto della disciplina censurata vedrebbe innegabilmente favorite le imprese già presenti in loco, mentre l'operatore di altra regione o di altro Stato membro dell'Unione europea, ove partecipasse al procedimento, non potrebbe certo possedere la qualifica di impresa balneare ligure.

Rimane assorbita la questione relativa alla eventuale violazione della competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali risultante dall'articolo 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione, sotto il profilo della attribuzione in via astratta e aspecifica a tutte le imprese liguri della qualifica di "elemento del patrimonio storico culturale".



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