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Corte costituzionale

Sentenza 25 settembre - 15 novembre 2018, n. 201

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio Lattanzi; Giudici: Aldo Carosi, Marta Cartabia, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno, Augusto Antonio Barbera, Giovanni Amoroso, Francesco Viganò, Luca Antonini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 4, e 12, comma 2, della legge della provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 dicembre 2014-7 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 5 gennaio 2015, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Bolzano;

udito nella udienza pubblica del 25 settembre 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Giulio Bacosi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Caia per la provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. Con il ricorso in epigrafe indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8, comma 4, e 12, comma 2, della legge della provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura).

Secondo il ricorrente, l'impugnato art. 8, comma 4, che ha novellato l'art. 44, comma 4, della legge della provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione e con l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto introdurrebbe vincoli e contingentamenti all'apertura di nuovi esercizi commerciali in violazione della normativa statale, reiterando il contenuto di norme già dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 38 del 2013 - ossia, l'art. 5 della legge della provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell'attività commerciale) - e nuovamente riproposte con la legge della provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali), già oggetto di impugnativa da parte del Governo, con ricorso iscritto al n. 59 del reg. ric. 2013.

L'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, parimenti impugnato, il quale ha sostituito il comma 1 dell'art. 14 della legge della provincia autonoma di Bolzano 21 ottobre 1996, n. 21 (Ordinamento forestale), violerebbe invece l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché gli artt. 142, comma 1, lett. g), e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Posto che i terreni coperti da foreste e da boschi sono protetti dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lg. n. 42 del 2004, il ricorrente sostiene che la norma impugnata, nel disporre che la decisione dell'autorità forestale in ordine al taglio del legname sostituisce "qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (Tutela del paesaggio)", amplierebbe illegittimamente le ipotesi di esclusione dell'autorizzazione paesaggistica rispetto a quanto previsto dall'art. 149 del medesimo d.lg. n. 42 del 2004.

Poiché le citate disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme fondamentali di grandi riforme economico-sociale (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale: sono richiamate le sentenze n. 238 del 2013, n. 164 del 2012, n. 101 del 2010 e n. 164 del 2009) e, come tali, vincolano la provincia autonoma ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime, anche per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

2. Costituitasi in giudizio, la provincia autonoma di Bolzano ha contestato le censure di parte ricorrente.

Con riguardo alla prima questione, l'ente territoriale ha replicato che, diversamente dalla precedente normativa provinciale giudicata costituzionalmente illegittima, la disposizione impugnata non vieterebbe il commercio al dettaglio nelle zone produttive, prevendendo al contrario soglie dimensionali, a loro volta oggetto di verifica amministrativa, coerenti con la qualificazione urbanistica delle zone produttive e proporzionate all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio.

La seconda questione, concernente l'autorizzazione paesaggistica, sarebbe invece non fondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.

La norma provinciale impugnata infatti, ove correttamente intesa, si applicherebbe alle sole ipotesi di interventi di taglio boschivo rientranti nelle attività agro-silvo-pastorali che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie o altre opere civili, né alterazione dell'assetto idrogeologico del territorio; come tali esse sarebbero già escluse dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149, lett. b), del d.lg. n. 42 del 2004.

Nessun contrasto sussisterebbe, quindi, con la normativa nazionale richiamata e parimenti insussistente risulterebbe, dunque, la violazione costituzionale lamentata.

3. Con atto depositato il 20 aprile 2015, la provincia ha chiesto la riunione della causa con i procedimenti pendenti iscritti al n. 59 del reg. ric. 2013 e al n. 7 del reg. ord. 2015.

4. Con atto di rinuncia parziale, notificato il 3 agosto 2018 e depositato in cancelleria il successivo 6 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2018, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione limitatamente all'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, essendo venute meno le ragioni della stessa a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di pianificazione urbanistica del settore commerciale, recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche), che consente ora alle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere, in presenza di determinate esigenze, limitazioni ai nuovi insediamenti commerciali al dettaglio senza discriminazioni tra operatori.

Il ricorrente ha tuttavia evidenziato la permanenza dell'interesse a coltivare il ricorso relativamente all'art. 12, comma 2, della medesima legge provinciale, con riferimento al quale ha altresì prodotto memoria, depositata il 6 agosto 2018, riproponendo le medesime argomentazioni formulate nel ricorso.

5. Su conforme deliberazione della Giunta provinciale del 28 agosto 2018, la provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia parziale, depositando il relativo atto in cancelleria il 3 settembre 2018.

6. In pari data, la resistente ha contestualmente prodotto memoria difensiva, in cui ha evidenziato le ragioni a sostegno dell'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell'impugnazione proposta dal Governo avverso il citato art. 12, comma 2, con riguardo all'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica prevista per il taglio del legname.

6.1. Dopo aver richiamato alcuni riferimenti normativi ed evidenziato come l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica, di cui al vigente art. 149 del d.lg. n. 42 del 2004, fosse contemplato anche dalla normativa statale in materia forestale (art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"), la resistente ha osservato che il taglio di legname di cui alla legge provinciale impugnata si differenzia dalla "trasformazione del bosco", intervento sottoposto alla normativa paesaggistica e necessitante della relativa autorizzazione, come ben evidenziato anche nel recente decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). La disposizione provinciale censurata, invece, integrerebbe una fattispecie corrispondente a quella statale di cui all'art. 149, comma 1, cod. beni culturali, che esenta dall'autorizzazione paesaggistica determinate attività di taglio del legname, tra cui le attività agro-silvo-pastorali e i tagli colturali di boschi e foreste.

Il ricorso inoltre non considererebbe la normativa statale in materia di boschi e foreste, di cui al d.lg. n. 227 del 2001, pur menzionato nell'invocato art. 142 cod. beni culturali, il quale distinguerebbe l'attività di trasformazione del bosco, sottoposta alla normativa paesistica, da quella di gestione del bosco, che rientrerebbe invece nella normativa forestale; secondo una impostazione seguita anche dalle leggi paesaggistiche e forestali della provincia autonoma di Bolzano.

L'impugnativa del Governo - prosegue la resistente - sarebbe, oltre che sommaria, incompleta nel richiamare le competenze legislative primarie della provincia autonoma, avendo omesso di considerare la previsione di cui all'art. 8, n. 21, dello statuto speciale, relativa a "agricoltura, foreste e Corpo forestale", competenza riconosciuta e salvaguardata dalla legislazione statale in materia forestale, come recentemente affermato anche dal d.lg. n. 34 del 2018.

Da tutte le ragioni indicate discenderebbe quindi l'inammissibilità della questione, non raggiungendo il ricorso la soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità dell'impugnativa in via principale (con riguardo all'onere di compiuta definizione dell'oggetto del giudizio e di indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, la provincia richiama le sentenze n. 252 e n. 28 del 2016, n. 151 e n. 142 del 2015, n. 87 e n. 54 del 2014, n. 308, n. 288, n. 277 e n. 187 del 2013; con riguardo alla soglia minima di chiarezza e completezza, la resistente cita le sentenze n. 184 del 2012, n. 119 del 2010, n. 248 del 2006 e l'ordinanza n. 123 del 2012).

6.2. La provincia evidenzia altresì l'improcedibilità del ricorso alla luce del sopravvenuto d.lg. n. 34 del 2018, il cui art. 17 fa espressamente salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che "provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti". Il mutato orientamento della legislazione dello Stato, ispirata al principio di leale cooperazione tra Stato e regioni e al rispetto degli statuti speciali per tutto ciò che è riferibile alla materia forestale, farebbe venir meno l'interesse del ricorrente all'annullamento della norma provinciale, fondato sull'asserita esigenza di garantire la prevalenza delle norme fondamentali di grande riforma economico-sociale di cui all'art. 142 cod. beni culturali.

6.3. In ogni caso, osserva ancora la resistente, il ricorso sarebbe infondato perché fraintenderebbe l'effettivo contenuto dispositivo dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014.

La norma impugnata avrebbe infatti, come oggetto specifico, le ordinarie attività di manutenzione e gestione del bosco, per le quali già la normativa statale esclude l'autorizzazione paesaggistica, secondo una costante impostazione risalente all'art. 82, del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), il cui contenuto è stato infine riprodotto agli artt. 142 e 149 cod. beni culturali, come pure evincibile dall'art. 7, comma 5, lett. b), del d.lg. n. 34 del 2018, il quale distingue la fattispecie della trasformazione del bosco da quella della gestione selvicolturale o del taglio colturale.

Dalla ricostruzione della normativa statale e provinciale di riferimento (da ultimo, pure la legge della provincia autonoma di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9, recante "Territorio e paesaggio"), risulterebbe, secondo la resistente, che la tutela paesistica è del tutto integrata e compresente nell'attività amministrativa finalizzata alla gestione forestale; la norma impugnata non trascurerebbe la tutela del paesaggio, ma piuttosto la garantisce, avendo ad oggetto solo il taglio colturale del legname, cioè la selvicoltura, da svolgere previa autorizzazione forestale, senza riguardare gli interventi distruttivi e/o modificativi (previsti, invece, dall'art. 146 cod. beni culturali e dall'art. 5, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 21 del 1996), per i quali è necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

Richiamando la pronuncia della Corte n. 14 del 1996, la provincia evidenzia quindi come l'interesse forestale e quello paesaggistico si integrino reciprocamente, così da venir tutelati attraverso prescrizioni forestali che tengono conto anche del profilo paesaggistico; il vincolo non verrebbe disconosciuto, ma garantito mediante regole peculiari per la selvicoltura e la gestione dei boschi e foreste.

Così chiarita la portata della norma impugnata, non vi sarebbe, ad avviso della resistente, alcun timore di lesione dei valori paesaggistici, derivando da ciò la manifesta infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso due questioni di legittimità costituzionale aventi rispettivamente ad oggetto l'art. 8, comma 4, e l'art. 12, comma 2, della legge della provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura).

1.1. Con la prima questione, il ricorrente lamenta che l'impugnato art. 8, comma 4, nel novellare l'art. 44, comma 4, della legge della provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), contrasti con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione e con l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto introdurrebbe vincoli e contingentamenti all'apertura di nuovi esercizi commerciali in violazione della normativa statale, reiterando il contenuto di norme già dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 38 del 2013 - ossia, l'art. 5 della legge della provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell'attività commerciale) - e nuovamente reintrodotte con la legge della provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali), già oggetto di impugnativa da parte del Governo, con ricorso iscritto al n. 59 reg. ric. 2013 e deciso con ordinanza n. 187 del 2018.

1.2. In ordine all'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 14 della legge della provincia autonoma di Bolzano 21 ottobre 1996, n. 21 (Ordinamento forestale), il ricorrente rileva che, posto che i terreni coperti da foreste e da boschi sono protetti dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la norma impugnata, nel disporre che la decisione dell'autorità forestale in ordine al taglio del legname sostituisce "qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16", amplierebbe illegittimamente i casi di esonero dell'autorizzazione paesaggistica rispetto a quanto previsto dall'art. 149 del medesimo d.lg. n. 42 del 2004. Poiché le citate disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme fondamentali di grandi riforme economico-sociale (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale: sono richiamate le sentenze n. 238 del 2013, n. 164 del 2012, n. 101 del 2010, n. 164 del 2009) e, come tali, vincolano la provincia autonoma ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

2. Questa Corte osserva, in via preliminare, che, limitatamente all'impugnazione dell'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, è intervenuta rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con relativa accettazione da parte della provincia autonoma di Bolzano, costituita in giudizio.

Pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve essere dichiarata l'estinzione del processo limitatamente alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il citato art. 8, comma 4.

3. Residua quindi da esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, in materia di autorizzazioni al taglio del legname.

4. La provincia ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità di detta questione sotto più profili.

4.1. In primo luogo, la resistente ha eccepito la genericità e l'apoditticità delle censure, nonché l'incompleta ricostruzione del quadro normativo, statale e provinciale, di riferimento.

La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che non basta che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma occorre altresì che esso sviluppi un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini ancora più stringenti che nei giudizi incidentali (ex plurimis, sentenza n. 261 del 2017).

Nella specie, va tuttavia osservato che il ricorso contiene una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno dell'impugnazione, lamentando un illegittimo ampliamento delle esenzioni dall'autorizzazione paesaggistica da parte della legge provinciale, in violazione di norme fondamentali di grandi riforme economico-sociali, così come pure indica puntualmente le disposizioni legislative statali in materia di tutela paesaggistica che si assumono illegittimamente violate dalla legislazione provinciale, per cui può ritenersi raggiunta quella "soglia minima di chiarezza e completezza" (ex plurimis, sentenza n. 83 del 2018), che rende ammissibile l'impugnativa proposta.

L'eccepita sommarietà delle argomentazioni e incompletezza del quadro normativo di riferimento non sono tali, perciò, da impedire l'esame nel merito del dedotto profilo di illegittimità costituzionale.

4.2. Parimenti, è destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla provincia resistente basata sul fatto che il ricorso avrebbe omesso di considerare la previsione di cui all'art. 8, n. 21, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che assegna alla provincia una competenza legislativa in materia di "agricoltura, foreste e Corpo forestale".

È vero che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto ad autonomia speciale, il ricorso non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto (ex plurimis, sentenza n. 252 del 2016); è altresì vero che, nel caso ora in esame, il ricorrente ha richiamato l'art. 8 dello statuto, menzionando specificamente le competenze primarie della provincia in tema di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica e piani regolatori, nonché di tutela del paesaggio, ma omettendo di menzionare esplicitamente quelle in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale.

Tuttavia, il ricorso ha ben evidenziato che tutte le competenze primarie della provincia ricomprese nell'art. 8 dello statuto speciale, incluse dunque anche quelle in materia di agricoltura e foreste, debbono essere esercitate "in armonia con la Costituzione [...] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica"; sicché l'aver omesso di menzionare la competenza legislativa provinciale in materia di foreste non inficia l'ammissibilità della questione, tenuto conto che pure per l'invocata competenza in materia forestale rimane fermo il limite del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 dello statuto speciale, il quale a sua volta richiama i limiti indicati dall'art. 4 del medesimo statuto. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 189 del 2016, n. 308, n. 238 del 2013, n. 101 del 2010) che il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria degli enti ad autonomia speciale attraverso l'emanazione di norme qualificabili come "grandi riforme economico-sociali", anche sulla base del titolo di competenza legislativa in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Sicché i richiamati artt. 142, 146 e 149 cod. beni culturali si impongono alla provincia autonoma di Bolzano nell'esercizio di tutte le competenze primarie ad essa attribuite dallo statuto, ivi compresa quella in materia di agricoltura, foreste e corpo forestale, dato che, per costante giurisprudenza costituzionale, esse sono qualificabili come "norme fondamentali di grandi riforme economico-sociali".

4.3. Neppure è fondata, infine, l'eccezione di improcedibilità avanzata in ragione della recente approvazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il cui art. 17 fa espressamente salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che "provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti".

Nel caso in esame, la sopravvenuta normativa statale in materia di foreste e filiere forestali non muta, invero, i termini della questione sollevata, né è in grado di incidere sulla permanenza dell'interesse all'impugnazione, atteso che è lo stesso statuto speciale, come sopra rilevato, che riconosce all'ente territoriale una potestà legislativa primaria nella materia in esame, pur sempre entro i limiti del rispetto "delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", quali sono le norme statali del Codice dei beni culturali e del paesaggio invocate come parametro interposto.

5. Nel merito, la questione non è fondata per erroneità del presupposto interpretativo (tra le ultime, sentenze n. 139 e n. 53 del 2018). Una corretta interpretazione sistematica della disposizione censurata, infatti, consente di escludere ogni contrasto tra la legislazione provinciale in essere e le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio richiamate come parametro interposto.

5.1. Il Governo ravvisa una violazione degli artt. 142, 146 e 149 del d.lg. n. 42 del 2004 - da considerarsi pacificamente come norme fondamentali di grande riforma economico-sociale in tema di tutela del paesaggio (ex multis, sentenza n. 238 del 2013), sulla base della premessa che la disposizione provinciale impugnata, per effetto della quale la decisione dell'autorità forestale in ordine al taglio del legname sostituisce anche l'autorizzazione paesaggistica - introduce una nuova ipotesi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica, diversa e ulteriore da quelle indicate nell'art. 149 del d.lg. n. 42 del 2004. In tal modo la legge provinciale escluderebbe il taglio del legname effettuato su terreni coperti da boschi e foreste, protetti da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lg. n. 42 del 2004, dalla necessaria autorizzazione prevista dall'art. 146 del medesimo d.lg. n. 42 del 2004.

5.2. Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il contenuto della legge provinciale in esame, complessivamente considerata, rispecchia sostanzialmente quello della disciplina statale.

L'impugnato art. 14, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 21 del 1996, come sostituito dalla norma impugnata, ha infatti ad oggetto interventi - tagli di piante - riconducibili all'ordinaria attività di gestione e manutenzione del bosco, quale il "taglio colturale", che deve sempre avvenire sulla base di una preventiva pianificazione, articolata nei piani di gestione, nei piani forestali sommari e nelle schede boschive e agricole (art. 13). Inoltre, tutte le utilizzazioni delle piante destinate al taglio possono aver luogo solo previo "assegno" da parte dell'autorità forestale, la quale può impartire apposite prescrizioni per l'esecuzione del taglio (art. 14, comma 3), mentre la violazione di tali prescrizioni soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 14, comma 6).

Oggetto della normativa impugnata è dunque l'attività ordinaria di taglio del legname, avente anche un effetto di manutenzione del manto boschivo, essendo assoggettata a pianificazione, indirizzo e controllo dell'autorità forestale. Tale attività si differenzia radicalmente da quella di "trasformazione di bosco" che, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge provinciale, deve avvenire secondo le procedure di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1970, n. 16 (Tutela del paesaggio), ossia in osservanza delle norme sulla tutela del paesaggio che richiedono la previa autorizzazione paesaggistica.

Diversi quindi sono l'ambito e l'impatto delle due fattispecie di interventi: il taglio del legname, riconducibile all'ordinaria attività silvicola, è permesso sulla base della sola autorizzazione forestale; viceversa, tutto ciò che esula dal taglio colturale e comporta una trasformazione del bosco necessita, invece, del titolo paesaggistico.

5.3. Questa distinzione è rinvenibile anche nella legislazione statale, considerato che l'art. 149 del d.lg. n. 42 del 2004 ha escluso l'autorizzazione paesaggistica, tra l'altro, "per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio" (comma 1, lett. b), nonché "per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste [...] purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia" (comma 1, lett. c).

Il legislatore statale ha dunque esonerato dall'autorizzazione paesaggistica quegli interventi che, pur incidendo su beni vincolati, quali sono i boschi e le foreste (art. 142, comma 1, lett. g), non ne comportano un'alterazione permanente mediante trasformazioni dell'assetto idrogeologico (art. 149, comma 1, lett. b) e si configurano invece come attività di gestione e manutenzione ordinaria, prevista e autorizzata dalla normativa vigente in materia (art. 149, comma 1, lett. c), che, nel caso in esame, è quella forestale.

5.4. Così delineato il contenuto della norma censurata e quello della disposizione statale assunta a parametro interposto, non si configura il contrasto denunciato nel ricorso, in quanto la disposizione provinciale, nel consentire il taglio ordinario del legname previo assenso dell'autorità forestale e senza necessità di autorizzazione paesaggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto della disciplina statale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge della provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, in relazione agli artt. 142, comma 1, lett. g), e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

 



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