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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti

 

Sentenza 23 gennaio - 5 aprile 2018, n. 68

Sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative regionali (dell'Umbria) che:

- limitano la pianificazione paesaggistica congiunta con il ministero ai soli beni per cui tale pianificazione è obbligatoria e non anche a quelli per cui la stessa è facoltativa, a norma degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- prevedono per la pianificazione paesaggistica congiunta con il ministero un procedimento che si incentra sulla stipula di un accordo, in coerenza con l'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

- stabiliscono che, per gli interventi nelle zone vincolate, i piani urbanistici attuativi debbano essere oggetto di parere della Soprintendenza esclusivamente per quanto riguarda le opere di urbanizzazione e infrastrutturali ivi contemplate, mentre la realizzazione di ogni singolo intervento rientrante nel piano sarà oggetto di parere della Soprintendenza prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa all'intervento stesso, nel rispetto dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché degli articoli 16 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come interpretati dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 16 maggio 2013, n. 2666; Id. 15 marzo 2010, n. 1491; Id., 5 febbraio 2010, n. 538).

Sentenza 6 febbraio - 5 aprile 2018, n. 72

Sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative statali (articolo 4, commi 5-quater e 5-sexies, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) che, in tema di fiscalità degli immobili sottoposti a vincolo storico-artistico e non gestiti in regime di impresa, hanno sostituito il regime speciale (determinazione del reddito in via figurativa mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato) con un regime agevolato (determinazione del reddito in via effettiva mediante considerazione dei canoni di locazione, seppur con applicazione di una riduzione del 35 per cento, dunque più elevata di quella valevole per la generalità degli immobili, pari al cinque per cento).

La previsione di una riduzione maggiore che per gli altri beni smentisce l'assunto del rimettente secondo cui la normativa censurata avrebbe determinato l'omologazione degli immobili di interesse storico-artistico a quelli che non lo sono, atteso che, in ragione della tutela da accordare ai primi in virtù dell'articolo 9, comma secondo, della Costituzione, la distinzione tra di essi permane integra.

L'introduzione del regime tributario in questione rientra nel potere discrezionale del legislatore "di decidere non solo in ordine all'an, ma anche in ordine al quantume ad ogni altra modalità e condizione" afferente alla determinazione di agevolazioni e benefici fiscali (sentenza n. 108 del 1983). Nell'esercizio di tale potere egli "non è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora […] siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purché ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia" (ordinanza n. 174 del 2001), così come accaduto nella fattispecie in esame.

Sentenza 10 aprile - 31 maggio 2018, n. 113

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (del Lazio) che ampliano le ipotesi di sclassificazione e alienazione dei beni di uso civico rispetto alle fattispecie previste dalla legge dello Stato. Tra l'altro, tali disposizioni si pongono in contrasto con l'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che qualifica i beni di uso civico come beni di interesse paesaggistico; contrasto che determina la violazione degli articoli 9 nonché 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione che attribuiscono alla competenza esclusiva statale la materia che la giurisprudenza della Corte ha definito "conservazione ambientale e paesaggistica" (sentenza n. 367 del 2007).

Sentenza 11 aprile - 7 giugno 2018, n. 121

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Campania) che prevedono una "rete escursionistica" sul territorio della regione nelle parti in cui si pongono in contrasto con la "Legge quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991, n. 394 e – pertanto – comportano la violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che incentra la disciplina della materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" sulle leggi dello Stato.

 

 



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