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Corte costituzionale

Ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 53

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Giovanni Maria Flick (Presidente); Francesco Amirante; Ugo De Siervo; Paolo Maddalena; Alfio Finocchiaro; Alfonso Quaranta; Franco Gallo; Luigi Mazzella; Gaetano Silvestri; Sabino Cassese; Maria Rita Saulle; Giuseppe Tesauro; Paolo Maria Napoletano, Giuseppe Frigo; Alessandro Criscuolo,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, ottavo capoverso, e dell'art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge della regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio "Legge urbanistica della Calabria"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2007 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 16 dicembre 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Silvio Crapolicchio per la regione Calabria.

Ritenuto che, con ricorso, notificato il 5 febbraio 2007, depositato il successivo 6 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 1, ottavo capoverso, e dell'art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge della regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio "Legge urbanistica della Calabria"), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione;

che il ricorrente ha censurato il predetto art. 2, comma 1, ottavo capoverso, della legge regionale n. 14 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo e uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria), definisce i contenuti pianificatori del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), in quanto ritiene che detta norma, così disponendo, non terrebbe conto di quanto stabilito dall'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), relativamente all'oggetto della pianificazione paesistica e allo sviluppo procedimentale per la sua attuazione, né delle forme di coordinamento o collaborazione con gli organi statali competenti, prescritte dall'art. 5, comma 6, del predetto Codice, attraendo peraltro la pianificazione paesaggistica nel sistema della pianificazione complessiva del territorio, in violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

che l'art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della citata legge regionale n. 14 del 2006, nella parte in cui, aggiungendo il comma 2 all'art. 48 della legge regionale n. 19 del 2002, attribuisce ad un provvedimento regionale (Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico) le funzioni di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, senza distinguere il patrimonio rispetto ai beni culturali, né richiamare la loro specifica disciplina codicistica, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione, non operando alcuna differenziazione tra la tutela dei beni culturali, di competenza statale, e la salvaguardia del restante patrimonio edilizio di valenza storica, non qualificata in termini di interesse culturale, di competenza delle regioni, in contrasto con l'art. 4, comma 1, del Codice;

che, con memoria depositata il 5 marzo 2007, si è costituita in giudizio la regione Calabria, chiedendo che il ricorso venga respinto perché palesemente infondato;

che, con ordinanza istruttoria adottata all'udienza dell'11 dicembre 2007, questa Corte disponeva che il Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente depositasse, entro trenta giorni, la relazione del Ministro degli affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri di promovimento del ricorso, relazione che era stata depositata solo in parte;

che, nell'imminenza della successiva udienza pubblica, la regione depositava memoria con la quale chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione delle intervenute modifiche, apportate dalla legge della regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante: Norme per la tutela, governo ed uso del territorio "Legge urbanistica della Calabria") alle norme impugnate, satisfattive delle pretese del ricorrente;

che, con atto depositato il 2 dicembre 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, essendo venute meno le ragioni del ricorso a seguito delle modifiche apportate alle norme impugnate con la citata legge n. 29 del 2007;

che, nel corso dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2008, il difensore della regione Calabria ha dichiarato di accettare la rinuncia.

Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la regione Calabria, con la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante: Norme per la tutela, governo ed uso del territorio "Legge urbanistica della Calabria") è intervenuta a modificare la disciplina oggetto delle censure, espressamente richiamando quanto stabilito, in tema di pianificazione paesistica, dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed in specie all'art. 143 (art. 17, comma 4-bis), introducendo la previsione di forme di coordinamento e collaborazione con gli organi statali competenti, nelle procedure relative alla formazione degli strumenti di pianificazione (artt. 25 e 25-bis), ed infine precisando che la funzione assegnata dall'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2002, al provvedimento della Giunta (Disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico) è solo quella di "garantire la compatibilità paesaggistico ambientale e storico-insediativa degli interventi di valorizzazione relativi agli insediamenti urbani e del patrimonio edilizio e urbanistico del territorio regionale" (art. 1, comma 6);

che, proprio in considerazione delle modifiche apportate dalla regione alle norme impugnate, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, affermando che tali modifiche hanno sostanzialmente recepito le censure proposte;

che la difesa della regione Calabria ha dichiarato in udienza di accettare la rinuncia senza depositare una deliberazione di accettazione della Giunta regionale;

che la materia della legittimazione all'accettazione della rinuncia al ricorso nel giudizio costituzionale è regolata dall'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il quale stabilisce che tale accettazione deve provenire dalla parte, escludendo che essa rientri fra i poteri propri del difensore;

che, pertanto, la menzionata accettazione da parte del difensore della regione Calabria non ha effetto, non avendo questi il relativo potere;

che, tuttavia, la rinuncia non regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (ordinanze n. 418 e n. 320 del 2008);

che, nella specie, non risulta che le norme impugnate abbiano avuto medio tempore applicazione;

che il suindicato intervento normativo può ritenersi totalmente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, anche tenuto conto dell'inequivoco contenuto dell'atto di rinuncia;

che sono, perciò, venute meno le ragioni della controversia, con conseguente cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere.

 

 

 

 



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